Circolare numero 121 del 6-5-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 413/1991, l'Istituto è tenuto a comunicare alla Guardia di Finanza i fatti emersi nell'attività ispettiva o di vigilanza che possano integrare violazioni tributarie, senza che ciò attribuisca nuove competenze all'Ente. Vengono indicate le casistiche da segnalare, le modalità operative per trasmettere la comunicazione, i contenuti minimi degli atti e i rapporti con eventuali denunce all'Autorità giudiziaria. La circolare fornisce inoltre due schemi di comunicazione: uno interno all'Ufficio e uno da inviare al Comando della Guardia di Finanza.
Obbligo di segnalazione alla Guardia di Finanza di fatti rilevanti come violazioni tributarie
Obbligo di comunicazione alla Guardia di Finanza di fatti costituenti possibili violazioni tributarie
La circolare fornisce le istruzioni operative per dare applicazione all'art. 19, primo comma, lettera d), della legge n. 413 del 30 dicembre 1991. La disposizione impone ai soggetti pubblici incaricati di attività ispettiva o di vigilanza di comunicare alla Guardia di Finanza i fatti appresi nell'esercizio delle proprie funzioni che possano configurarsi come violazioni tributarie, con una sanzione pecuniaria prevista per l'omissione.
Quadro normativo e finalità
La circolare inquadra la norma nel sistema di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e contributiva, basato sull'incrocio delle informazioni acquisite dalle diverse amministrazioni per fini istituzionali. L'obbligo di segnalazione è presentato come integrativo rispetto agli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria o amministrativa già previsti dall'art. 331 c.p.p. e dall'art. 17 della legge n. 689/1981.
L'Istituto è espressamente ricondotto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 35 della legge n. 689/1981 e dell'art. 3 della legge n. 638/1983, tra i soggetti pubblici che svolgono attività ispettiva o di vigilanza; per tale ragione è tenuto ad applicare la disciplina e a uniformare i comportamenti delle sedi periferiche.
Fattispecie da segnalare
La circolare precisa che la norma non attribuisce nuove competenze all'Istituto, ma impone di segnalare le fattispecie emerse durante i controlli che, oltre a integrare evasione o elusione contributiva, possano rappresentare anche violazioni fiscali.
Le ipotesi principali sono due:
- rilevazione di redditi di qualunque natura non assoggettati alle contribuzioni delle gestioni previdenziali e assistenziali affidate all'Istituto, perché presumibilmente non denunciati neppure al Fisco;
- accertamento dell'esistenza del requisito della subordinazione in rapporti già denunciati come lavoro autonomo nelle varie forme di espletamento.
A titolo esemplificativo, la circolare richiama:
- lavoratori non registrati sui libri obbligatori e non denunciati all'Istituto ai fini assicurativi e contributivi;
- omissione parziale della retribuzione corrisposta;
- compensi in natura o fringe benefits non denunciati;
- ipotesi di interposizione di manodopera, salvo che i fatti siano già stati affidati all'Ispettorato del lavoro per la conclusione dell'indagine;
- casi in cui, a seguito di vertenze sindacali o amministrative presso l'UPLMO, i lavoratori richiedano la sistemazione delle posizioni assicurative.
Estensione dell'obbligo all'attività di vigilanza
L'obbligo di segnalazione non riguarda soltanto l'attività ispettiva, ma anche quella più generale di vigilanza esercitata dall'Istituto sulla documentazione acquisita agli atti. La circolare richiama, tra gli esempi, le verifiche sulla legittimità e correttezza degli atti ai fini dei provvedimenti da adottare, le regolarizzazioni spontanee, le omissioni emerse in occasione del rilascio di certificazioni e situazioni analoghe.
Soggetto obbligato e responsabilità interna
La comunicazione è posta a carico dei soggetti pubblici, quindi degli enti o amministrazioni titolari dell'attività ispettiva o di vigilanza. In base all'orientamento richiamato dalla circolare, in una struttura gerarchica l'obbligo può ritenersi adempiuto quando i fatti siano stati riferiti al superiore gerarchico.
Ne deriva che il singolo funzionario che ha rilevato la violazione è sollevato da responsabilità per l'adempimento dell'obbligo una volta riconsegnata la pratica completa della documentazione necessaria. Per questo motivo gli uffici devono adottare accorgimenti organizzativi idonei a tracciare le fasi di passaggio della pratica e a verificare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
Modalità operative per le ispezioni
Quando i fatti emergono nel corso di un'ispezione e sono riportati nel verbale, l'ispettore di vigilanza deve consegnare gli atti all'Ufficio corredandoli con una nota conforme allo schema dell'allegato 1.
L'Ufficio, a sua volta, deve inviare la comunicazione al Comando della Guardia di Finanza secondo lo schema dell'allegato 2, firmato dal Dirigente della Sede. Alla comunicazione va allegato un estratto del verbale ispettivo composto:
- dalla prima pagina;
- dall'ultima pagina;
- dalle pagine relative all'esito dell'ispezione per la parte che interessa.
Se il verbale non contiene in modo esauriente gli elementi necessari, deve essere allegato un elenco nominativo dei soggetti interessati dalle violazioni, con l'indicazione dell'importo imponibile e del periodo di riferimento.
Modalità operative per le verifiche amministrative
Per le violazioni rilevate in sede amministrativa, la comunicazione deve essere attivata mediante una lettera simile a quella dell'allegato 2, nella quale siano esposte le risultanze delle verifiche e dei riscontri compiuti sulla base degli atti acquisiti. Anche in questo caso deve essere fornito l'elenco dei soggetti interessati con l'indicazione dell'importo imponibile e dei periodi di riferimento.
Rapporti con le denunce penali
La circolare chiarisce che, quando i fatti relativi alle violazioni contributive devono essere oggetto di denuncia all'Autorità giudiziaria perché penalmente rilevanti, la denuncia deve essere trasmessa in copia autentica anche al Comando della Guardia di Finanza. La comunicazione fiscale e quella penale possono dunque coesistere, purché siano completate con i dati necessari.
Termini di trasmissione e collaborazione istituzionale
I tempi per adempiere all'obbligo devono essere strettamente successivi alla redazione degli atti che concludono gli accertamenti e le verifiche nella loro globalità, in analogia a quanto previsto dall'art. 331, comma 2, c.p.p. per i fatti penalmente rilevanti.
La circolare invita inoltre gli uffici a prendere contatti con i Comandi locali della Guardia di Finanza, al fine di realizzare una collaborazione concreta e più efficace nella repressione dell'evasione e dell'elusione fiscale e contributiva.
Allegati e modelli di comunicazione
Sono richiamati due schemi operativi:
- Allegato 1: nota interna indirizzata al Dirigente dell'Ufficio, con cui l'ispettore informa che, in relazione a un verbale di accertamento, sono stati rilevati fatti che possono costituire violazioni tributarie;
- Allegato 2: comunicazione al Comando della Guardia di Finanza, che indica l'ispezione o la verifica amministrativa svolta, la ditta interessata, i fatti rilevati, la documentazione allegata e il richiamo all'art. 19, lettera d), della legge n. 413/1991.
Punti principali
Fondamento normativo e obbligo dell'Istituto
L'art. 19, primo comma, lettera d), della legge n. 413/1991 impone ai soggetti pubblici incaricati di attività ispettiva o di vigilanza di comunicare al Comando della Guardia di Finanza i fatti venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni che possano configurarsi come violazioni tributarie. La lettera e) dello stesso comma prevede una sanzione pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 in caso di omissione. La circolare precisa che la norma non attribuisce nuove competenze all'Istituto, ma introduce un obbligo di comunicazione in un quadro più ampio di contrasto all'evasione ed elusione fiscale e contributiva.
Tipologie di fatti da segnalare
Le segnalazioni riguardano due grandi categorie: da un lato, le rilevazioni di redditi di qualunque natura non assoggettati alle contribuzioni delle gestioni previdenziali e assistenziali affidate all'Istituto, perché presumibilmente non denunciati neppure al Fisco; dall'altro, l'accertamento dell'esistenza del requisito della subordinazione in rapporti già denunciati come lavoro autonomo in varie forme. Tra gli esempi indicati figurano lavoratori non registrati, omissione parziale della retribuzione, compensi in natura o fringe benefits non denunciati, ipotesi di interposizione di manodopera e richieste di sistemazione delle posizioni assicurative a seguito di vertenze sindacali o amministrative.
Estensione dell'obbligo all'attività di vigilanza
L'obbligo di comunicazione non riguarda solo l'attività ispettiva in senso stretto, ma anche l'attività di vigilanza svolta dall'Istituto sulla documentazione acquisita agli atti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, quando tale attività evidenzi fatti rilevanti ai fini fiscali o contributivi. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, i casi di regolarizzazioni spontanee, omissioni rilevate in occasione del rilascio di certificazioni e altre situazioni analoghe.
Modalità di trasmissione della comunicazione
L'obbligo è posto a carico del soggetto pubblico, cioè dell'ente o amministrazione titolare dell'attività ispettiva o di vigilanza. In una struttura gerarchica, la circolare ritiene adempiuto l'obbligo quando i fatti siano riferiti al superiore gerarchico. Il singolo funzionario che ha rilevato i fatti è quindi sollevato da responsabilità una volta consegnata la pratica completa della documentazione necessaria. Gli uffici devono organizzarsi in modo da tracciare i passaggi della pratica e verificare l'avvenuto adempimento della comunicazione.
Adempimenti in caso di ispezione o verifica amministrativa
Se i fatti emergono in sede ispettiva e sono verbalizzati, l'ispettore di vigilanza deve consegnare gli atti all'Ufficio con una nota secondo lo schema dell'allegato 1. L'Ufficio provvede poi alla comunicazione alla Guardia di Finanza secondo lo schema dell'allegato 2, firmata dal Dirigente la Sede, allegando un estratto del verbale ispettivo composto dalla prima, dall'ultima e dalle pagine relative all'esito dell'ispezione per la parte interessata. Se il verbale non è esauriente, deve essere allegato anche un elenco nominativo dei soggetti coinvolti, con l'indicazione dell'importo imponibile e del periodo di riferimento.
Contenuto minimo della comunicazione
Per agevolare l'adempimento, la circolare suggerisce che i verbali ispettivi riportino nella parte relativa all'esito una scansione per punti, distinguendo le diverse omissioni rilevate e fornendo notizie esaurienti sugli importi e sui soggetti interessati. In caso di violazioni rilevate in sede amministrativa, la comunicazione alla Guardia di Finanza deve contenere l'esposizione delle risultanze delle verifiche e dei riscontri effettuati sulla base degli atti acquisiti, nonché l'elenco dei soggetti interessati con l'indicazione dell'importo imponibile e dei periodi di riferimento.
Rapporto con le denunce all'Autorità giudiziaria
Quando i fatti relativi a violazioni contributive devono essere oggetto di denuncia all'Autorità giudiziaria perché rilevanti anche penalmente, la denuncia, completata dei dati sopra indicati, deve essere trasmessa in copia autentica anche al Comando della Guardia di Finanza.
Termini e collaborazione con la Guardia di Finanza
La comunicazione deve essere effettuata in stretta sequenza temporale rispetto alla redazione degli atti che concludono gli accertamenti e le verifiche complessive, in analogia con quanto previsto dall'art. 331, comma 2, c.p.p. per i fatti penalmente rilevanti. La circolare raccomanda inoltre di prendere contatti con i Comandi locali della Guardia di Finanza per realizzare una collaborazione più efficace nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale e contributiva.
Schemi allegati
Sono allegati due modelli: l'allegato 1, indirizzato al Dirigente dell'Ufficio, che informa dell'avvenuta rilevazione di fatti che possono costituire violazioni tributarie in relazione a un verbale di accertamento; l'allegato 2, indirizzato al Comando della Guardia di Finanza, che contiene la comunicazione ex art. 19, lett. d), della legge n. 413/1991, con l'indicazione dei fatti rilevati e della documentazione allegata.
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