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Circolare

Circolare numero 123 del 7-5-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’adeguamento dell’indennità di mobilità dal 1° gennaio 1992, precisando che l’incremento va determinato secondo i criteri della CIG straordinaria. Fornisce inoltre chiarimenti sui lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità ex art. 22, comma 7, della legge n. 223/1991, con particolare riferimento alla situazione esistente all’11 agosto 1991 e ai limiti massimi di importo. Infine, recepisce una modifica normativa per i lavoratori occupati in aziende facenti capo alla GEPI, aggiornando il riferimento temporale contenuto nella precedente circolare n. 3/1992.

Adeguamento indennità di mobilità e chiarimenti applicativi sulla legge n. 223/1991

Adeguamento dell'indennità di mobilità e chiarimenti applicativi sulla legge n. 223/1991

La circolare interviene su tre profili collegati all’indennità di mobilità: l’adeguamento degli importi dal 1° gennaio 1992, la delimitazione dei soggetti beneficiari dell’indennità prevista dall’art. 22, comma 7, della legge n. 223/1991 e l’aggiornamento della disciplina per i lavoratori GEPI alla luce di una successiva modifica legislativa.

Adeguamento dell'indennità di mobilità dal 1° gennaio 1992

L’art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 stabilisce che l’indennità di mobilità sia adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, in misura pari all’aumento dell’indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Il D.L. 20 marzo 1992, n. 237, pubblicato in G.U. n. 68 del 21 marzo 1992, ha chiarito che tale adeguamento deve essere eseguito secondo la misura e i criteri previsti per l’integrazione salariale straordinaria dall’articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427.

In applicazione di tali disposizioni, la circolare indica che gli incrementi da applicare dal 1° gennaio 1992 ai lavoratori che erano già in godimento della prestazione, o che comunque ne avevano titolo al 31 dicembre 1991, devono essere determinati secondo le quote di importo erogato previste dalla normativa richiamata. Viene inoltre precisato che le modalità operative contenute nel punto 6, lettera G, della circolare n. 82 del 17 marzo 1992 sono conformi alla disciplina richiamata.

Soggetti aventi diritto all'indennità ex art. 22, comma 7, legge n. 223/1991

In risposta a quesiti delle SAP, la circolare ribadisce che per individuare i lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 22, comma 7, della legge n. 223/1991 occorre guardare alla loro situazione all’11 agosto 1991, data di entrata in vigore della legge.

Sono ricompresi:

  • i lavoratori che a quella data fruivano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione per l’industria, i quali hanno diritto all’indennità di mobilità nei limiti di durata stabiliti dagli artt. 7 e 22 della legge n. 223/1991;
  • i lavoratori che all’11 agosto 1991 avevano diritto al trattamento speciale di cui all’art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, limitatamente ai primi 180 giorni, ma solo se licenziati da:
    • imprese operanti nel Mezzogiorno;
    • imprese operanti in aree dichiarate in crisi economica, settoriale o locale ai sensi dell’art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
    • imprese per le quali il CIPI abbia accertato una situazione di crisi aziendale ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Verifica della crisi e determinazione dell'importo

Per i casi di crisi economica, settoriale, locale o aziendale, la circolare specifica che le SAP devono considerare la crisi ancora sussistente all’11 agosto 1991 quando risultino decreti ministeriali di concessione di trattamenti straordinari di integrazione salariale o di proroghe di disoccupazione motivati da tali crisi e con scadenza successiva al 10 agosto 1991.

Se la scadenza è anteriore, le SAP devono segnalare la fattispecie alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee, che potrà fornire istruzioni specifiche nel caso in cui gli interessati sostengano che gli effetti della crisi siano proseguiti oltre la scadenza.

L’importo iniziale dell’indennità di mobilità spettante ex art. 22, comma 7, corrisponde a quello del trattamento speciale di disoccupazione o delle relative proroghe e non può superare il massimale mensile previsto dalla previgente normativa. La circolare indica i seguenti limiti:

  • per il 1991, massimale mensile netto di lire 1.015.011, al netto della trattenuta di cui all’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
  • dal 1° gennaio 1992, massimale mensile di lire 1.066.611.

Se gli importi delle prestazioni risultano inferiori a tali massimali, essi devono essere rideterminati secondo i criteri indicati nel punto A.

Modifica normativa per i lavoratori occupati in aziende GEPI

La legge 20 gennaio 1992, n. 22, pubblicata in G.U. n. 18 del 23 gennaio 1992, ha modificato l’art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991 sostituendo l’espressione "alla data del 31 dicembre 1988" con "alla data di entrata in vigore della presente legge".

Di conseguenza, la circolare dispone la modifica del quarto periodo del punto 1.2 della circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, precisando che, per i beneficiari di cui al punto a), si tratta dei lavoratori già occupati in aziende facenti capo alla GEPI e in godimento, all’11 agosto 1991, del trattamento straordinario di integrazione salariale, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste.

Punti principali

Adeguamento dell'indennità di mobilità dal 1° gennaio 1992

L’art. 7, comma 3, della legge n. 223/1991 prevede l’adeguamento annuale dell’indennità di mobilità in misura pari all’aumento dell’indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Il D.L. n. 237/1992 ha però chiarito che tale adeguamento deve essere effettuato con la misura e i criteri stabiliti per l’integrazione salariale straordinaria dalla legge n. 427/1980. In applicazione di tali norme, gli incrementi da riconoscere dal 1° gennaio 1992 ai lavoratori già in godimento o comunque titolari del beneficio al 31 dicembre 1991 sono indicati per le diverse quote di indennità erogata. La circolare precisa inoltre che le modalità operative già richiamate nella circolare n. 82/1992 sono conformi alla normativa vigente.

Chiarimenti sull'indennità di mobilità ex art. 22, comma 7, legge n. 223/1991

Per individuare i lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 22, comma 7, della legge n. 223/1991, occorre considerare la loro posizione all’11 agosto 1991, data di entrata in vigore della legge. Hanno diritto coloro che a tale data beneficiavano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione per l’industria, entro i limiti di durata previsti dagli artt. 7 e 22. I lavoratori che alla stessa data avevano diritto al trattamento speciale ex art. 8 della legge n. 1115/1968 possono accedere alla mobilità solo in tre ipotesi: licenziamento da imprese del Mezzogiorno, da imprese in aree dichiarate in crisi economica/settoriale/locale, oppure da imprese per le quali il CIPI abbia accertato una crisi aziendale.

Verifica della persistenza delle crisi e trattamento economico

Per i casi relativi alle crisi economiche, settoriali, locali o aziendali, le SAP devono considerare sussistente la crisi all’11 agosto 1991 quando risultino decreti ministeriali di concessione di CIG straordinaria o di proroga della disoccupazione motivati da tali crisi e con scadenza successiva al 10 agosto 1991. Se la scadenza è anteriore, le singole fattispecie devono essere segnalate alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee, che potrà impartire istruzioni specifiche se gli interessati sostengono la persistenza degli effetti della crisi oltre la scadenza. L’importo iniziale dell’indennità, nei casi di cui all’art. 22, comma 7, corrisponde a quello del trattamento speciale di disoccupazione o delle relative proroghe e non può superare i massimali previsti dalla normativa previgente; per il 1991 il massimale mensile netto è pari a lire 1.015.011, mentre dal 1° gennaio 1992 il riferimento diventa lire 1.066.611. Se gli importi sono inferiori a tali massimali, devono essere rideterminati secondo i criteri di cui al punto A.

Modifica per i lavoratori GEPI

La legge n. 22/1992 modifica l’art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991 sostituendo il riferimento alla data del 31 dicembre 1988 con quello alla data di entrata in vigore della legge. Di conseguenza, viene corretto anche il testo della circolare n. 3/1992: tra i beneficiari rientrano i lavoratori già occupati in aziende facenti capo alla GEPI, in godimento dell’integrazione salariale straordinaria all’11 agosto 1991, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste.

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