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Circolare

Circolare numero 120 del 6-5-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità di applicazione del contributo sanitario relativo all’anno 1991, trattenuto in occasione del rinnovo degli ordinativi di pagamento per il 1992, e indica i casi di esclusione o di calcolo particolare. Illustra inoltre come i dati sono memorizzati nell’archivio centrale delle pensioni, come vanno rettificate le certificazioni già predisposte dal sistema centrale e quali procedure e modelli utilizzare per rimborsi, applicazioni e richieste degli interessati. Sono fornite anche esemplificazioni operative per i casi di pluralità di pensioni, concorso con altri Enti, residenza all’estero e pensioni ai superstiti.

Contributo sanitario sulle pensioni 1991: applicazione, memorizzazione dati, rettifiche e certificazioni

Contributo sanitario sulle pensioni per l’anno 1991

La circolare definisce il quadro applicativo del contributo sanitario relativo all’anno 1991, trattenuto in sede di rinnovo degli ordinativi di pagamento per il 1992. Il documento chiarisce i casi di esenzione, le modalità di calcolo in presenza di più trattamenti pensionistici, le regole per le pensioni tassate congiuntamente e le ipotesi in cui il contributo è stato applicato o non applicato dal sistema centrale.

Ambito di applicazione ed esclusioni

Il contributo sanitario non è stato applicato alle pensioni erogate a beneficiari residenti all’estero, per le quali negli archivi centrali risulta memorizzato il codice particolare di calcolo "1" con decorrenza "91/01". Non è stato inoltre applicato alle pensioni a pagamento unificato con localizzazione ai codici di ufficio pagatore "AAA", "Z01", "Z02", "Z03" e "Z04", per le quali negli archivi magnetici non sono memorizzati gli importi di pertinenza dei pensionati e degli enti che operano in sostituzione o in rivalsa; per tali posizioni è stato memorizzato il codice particolare di calcolo "2" con decorrenza "91/01".

Dal punto di vista fiscale, il contributo sanitario per il 1991 è stato portato in diminuzione degli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti determinati in occasione del rinnovo degli ordinativi di pagamento per il 1992 e deve quindi essere certificato con il Mod. 201 relativo a tale anno.

Criteri di calcolo nei casi particolari

Per le pensioni tassate congiuntamente sul cumulo degli emolumenti imponibili, il contributo è stato determinato in funzione dell’importo complessivo delle pensioni e ripartito sulle singole prestazioni in proporzione al rispettivo ammontare.

Per i titolari di pensioni che percepiscono anche trattamenti da altri Enti, il contributo è stato calcolato secondo i codici operativi indicati nella circolare n. 249 del 26 ottobre 1991. Lo stesso criterio si applica alle plurime pensioni erogate dall’Istituto agli stessi beneficiari, quando non siano ancora abbinate ai fini della tassazione congiunta; in questi casi l’abbinamento è stato effettuato automaticamente solo nei casi di perfetta coincidenza dei dati anagrafici.

Per le pensioni ai superstiti liquidate a più beneficiari, il contributo è stato calcolato in base all’importo delle quote di pertinenza di ciascun beneficiario.

Per le pensioni di categoria "PI" con numero di certificato da 160.000 a 169.999, fino al mese in cui risulta liquidata la quota a carico del fondo integrativo per gli ex dipendenti dell’Istituto e comunque non oltre il mese di compimento del 65° anno di età, il contributo è stato calcolato sull’importo della pensione al netto delle trattenute per attività lavorativa, sul presupposto che i titolari risultassero in servizio e soggetti al divieto di cumulo tra pensione e retribuzione.

Dati memorizzati nell’archivio centrale delle pensioni

La circolare elenca i campi dell’archivio centrale consultabile con la transazione "GAPNL" in cui sono memorizzati i dati del contributo sanitario.

Tra i principali campi indicati figurano:

  • GP1AH02, GP1AH03 e GP1AH05, relativi ai codici particolari di calcolo, alle decorrenze e alle scadenze dei tre codici;
  • GP2BN11, per l’importo con segno del conguaglio del contributo determinato in sede di rinnovo;
  • GP5KE05 e GP5KE02, per il contributo dell’anno in corso rispettivamente sulle decorrenze mensili e sulla tredicesima mensilità;
  • GP6KE05 e GP6KE02, per il contributo degli anni anteriori all’anno in corso;
  • GP8MD37 e GP8MD31, per gli importi con segno trattenuti o rimborsati sulle rate di pensione relativi all’anno in corso e agli anni precedenti.

Per la certificazione del contributo sanitario, i dati sono ripetitivi per tre anni e comprendono:

  • l’anno di competenza;
  • l’imponibile relativo all’anno;
  • il contributo relativo all’anno;
  • gli importi con segno riferiti agli anni anteriori;
  • il codice del tipo di calcolo dell’imponibile e del contributo, che distingue il calcolo sulla sola pensione o su due pensioni tassate congiuntamente;
  • il codice di emissione della certificazione, che stabilisce se la certificazione deve essere emessa o meno nei casi di pensioni tassate o non tassate congiuntamente.

Per le pensioni ai superstiti liquidate a più beneficiari, la circolare precisa che i codici particolari di calcolo si riferiscono solo alla quota dell’intestatario, mentre gli importi dei campi GP2BN11, GP5KE05, GP5KE02, GP6KE05, GP6KE02, GP8MD37 e GP8MD31 rappresentano la somma dei contributi di tutti i contitolari. I dati delle certificazioni si riferiscono invece alla sola quota dell’intestatario.

Rettifica delle certificazioni predisposte per il 1991

Il sistema centrale ha predisposto e stampato i dati della certificazione del contributo sanitario sul tagliando "COMUNICAZIONI PER IL PENSIONATO", allegato al Mod. O bis M emesso in occasione del rinnovo degli ordinativi di pagamento per il 1992. Tuttavia, tali certificazioni possono richiedere modifiche in diverse situazioni.

Riduzione dell’imponibile per attività lavorativa dipendente

Se la riduzione degli emolumenti imponibili e del contributo è connessa ad attività lavorativa dipendente nel territorio nazionale, la rettifica va effettuata secondo la circolare n. 45 del 14 febbraio 1992. Quando le Sedi hanno operato trattenute dirette per lavoro dipendente nel 1991, tali trattenute devono essere considerate nella determinazione dell’imponibile.

Se l’attività lavorativa dipendente è stata svolta fuori dal territorio nazionale, la rettifica va effettuata secondo la circolare n. 13 del 20 gennaio 1992.

Contributo trattenuto in misura eccedente

La rettifica è prevista per i titolari di pluralità di trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto e da altri Enti, oppure anche dal solo Istituto, quando il contributo sia stato trattenuto in misura superiore a quella dovuta. Nei casi di concorso tra pensioni INPS e pensioni di altri Enti, la rettifica è possibile soltanto se i trattamenti erogati dall’Istituto risultano di importo superiore a quelli degli altri Enti.

La domanda deve essere presentata dagli interessati secondo il modello di cui all’allegato 1, accompagnata dalle certificazioni emesse dall’Istituto e dagli altri Enti.

La circolare fornisce esempi di riparto del contributo in base ai diversi livelli di pensione e mostra come determinare l’importo da acquisire con la procedura automatizzata, inclusi i casi in cui il contributo residuo è pari a zero.

Mancata applicazione del contributo in presenza di più pensioni

Un’ulteriore rettifica riguarda l’applicazione del contributo non trattenuto nei confronti di pensionati titolari di più trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto e da altri Enti, oppure dal solo Istituto, nei casi di mancato abbinamento dovuto alla non perfetta coincidenza dei dati anagrafici.

In questi casi la rettifica avviene su domanda dell’interessato, con il modello di cui all’allegato 2 e con le certificazioni degli enti erogatori, oppure d’ufficio nei casi di diretto accertamento da parte delle Sedi. Le Sedi devono inoltre segnalare il codice operativo appropriato per la gestione del contributo con decorrenza "01/92", utilizzando i codici operativi già previsti dalla circolare n. 249 del 26 ottobre 1991.

La circolare offre esempi operativi nei quali viene evidenziato che il contributo da applicare non deve superare lo 0,9 per cento dell’importo della pensione e che, per quanto possibile, il pensionato deve rivolgersi a un solo Ente.

Esenzione per residenza all’estero

Per i pensionati residenti all’estero, il sistema centrale non ha applicato il contributo sanitario sui trattamenti in pagamento all’estero e su quelli in pagamento in Italia per i quali risulti memorizzata l’informazione della residenza estera del titolare. Su domanda degli interessati, le Sedi devono rettificare le certificazioni e segnalare il codice operativo "1" con decorrenza "01/92" per l’esenzione dal contributo.

Procedura automatizzata per rettifiche e rimborsi

È prevista una nuova procedura automatizzata per l’acquisizione delle rettifiche delle certificazioni relative al 1991, con emissione, tra l’altro, dei mandati di pagamento mod. P.1 R/OTT per il rimborso delle somme spettanti ai pensionati.

La circolare precisa che i rimborsi del contributo sanitario relativi al 1991 sono soggetti a tassazione separata, sulla base dell’aliquota percentuale applicata ai conguagli del 1991 corrisposti con la prima rata dell’esercizio 1992. La procedura consente anche di segnalare eventuali importi da recuperare sui rimborsi, che verranno accantonati sui modelli P.1 R/OTT localizzati al codice "REC", analogamente alla procedura di rettifica dei modelli 201.

In attesa del rilascio della procedura, le Sedi devono predisporre i dati da acquisire, vale a dire l’importo delle pensioni e del contributo sanitario.

Modelli allegati per le istanze degli interessati

La circolare allega due modelli di istanza.

L’allegato 1 riguarda il "RIMBORSO del contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale relativo all’anno 1991 trattenuto in misura eccedente quella dovuta" e deve essere utilizzato dal titolare di più trattamenti pensionistici che chieda il rimborso all’Istituto che eroga il trattamento pensionistico di importo più elevato. Il richiedente deve indicare le pensioni di cui è titolare e allegare le certificazioni degli enti, dichiarando di non aver presentato e di non voler presentare analoghe domande ad altri enti erogatori.

L’allegato 2 riguarda l’"APPLICAZIONE del contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale a norma dell’art. 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407" e deve essere utilizzato per chiedere l’applicazione del contributo sulla pensione erogata dall’Istituto. Anche in questo caso il richiedente deve indicare le pensioni percepite e allegare le certificazioni degli enti, impegnandosi a corrispondere quanto dovuto secondo le modalità stabilite dall’Istituto.

In entrambi i modelli è precisato che non devono essere dichiarati i trattamenti pensionistici esenti dall’IRPEF, tra cui pensioni di guerra, rendite permanenti INAIL, pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio militare di leva, pensioni, indennità e assegni del Ministero dell’Interno per ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, nonché pensioni sociali.

Punti principali

Applicazione del contributo sanitario per l’anno 1991

In occasione del rinnovo degli ordinativi di pagamento per il 1992, il contributo sanitario relativo al 1991 è stato determinato e trattenuto sul primo rateo di pensione del 1992. Non è stato applicato alle pensioni di soggetti residenti all’estero e a talune pensioni a pagamento unificato con specifici codici di ufficio pagatore. Il contributo è stato inoltre gestito in modo differenziato per pensioni tassate congiuntamente, per titolari di più trattamenti pensionistici, per pensioni ai superstiti e per la categoria PI con certificati da 160.000 a 169.999, fino ai limiti indicati dalla circolare.

Memorizzazione dei dati nell’archivio centrale

La circolare indica i campi dell’archivio centrale delle pensioni in cui risultano memorizzati i codici particolari di calcolo, le decorrenze e le scadenze, nonché gli importi del contributo sanitario per l’anno in corso, per gli anni anteriori e per la tredicesima mensilità. Sono inoltre descritti i campi relativi al conguaglio in sede di rinnovo e quelli destinati alla certificazione del contributo, con dati ripetitivi per tre anni e codici per distinguere il calcolo sulla sola pensione o su pensioni tassate congiuntamente, oltre ai codici di emissione o non emissione della certificazione.

Rettifica delle certificazioni 1991

Le certificazioni predisposte automaticamente possono dover essere rettificate in caso di riduzione dell’imponibile per attività lavorativa dipendente in Italia o all’estero, di applicazione del contributo in misura eccedente, di mancata applicazione del contributo in presenza di pluralità di pensioni, oppure di esenzione per residenza all’estero. Le rettifiche avvengono a domanda degli interessati, con modelli allegati, salvo i casi di diretto accertamento da parte delle Sedi; per i casi di concorso con altri Enti è richiesto il confronto delle certificazioni rilasciate dagli enti erogatori e, in alcune ipotesi, il contributo va redistribuito o annullato.

Procedura automatizzata e rimborsi

È previsto il prossimo rilascio di una procedura automatizzata per acquisire le rettifiche, emettere i documenti di pagamento per i rimborsi e gestire gli eventuali importi da recuperare sui rimborsi stessi mediante accantonamento su modelli P.1 R/OTT con codice REC. I rimborsi del contributo sanitario per il 1991 sono assoggettati a tassazione separata secondo l’aliquota percentuale applicata sui conguagli relativi al 1991 corrisposti con la prima rata del 1992. In attesa della nuova procedura, le Sedi devono predisporre i dati necessari all’acquisizione.

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