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Sentenza

Sentenza n. 13940/2026 - Roma, Sezione 5

Giustizia amministrativa202507523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento del servizio preruolo, alla progressione stipendiale e al pagamento delle differenze retributive, degli interessi e delle contribuzioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 novembre 2024, notificata al Ministero e all’INPS il 27 gennaio 2025 e passata in giudicato il 26 giugno 2025. La sentenza aveva accertato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento giuridico ed economico dell’intero servizio preruolo, all’adeguamento delle fasce stipendiali e al pagamento di specifiche differenze retributive, interessi e contribuzioni, oltre alle spese di lite. I ricorrenti hanno dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione, neppure parziale, alla pronuncia. Hanno chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, nonché la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito elementi comprovanti l’adempimento. L’INPS ha chiarito che avrebbe potuto procedere alla sistemazione delle posizioni assicurative solo dopo la trasmissione delle comunicazioni di competenza ministeriale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e che i fatti dedotti dai ricorrenti, relativi al mancato pagamento delle somme liquidate, non erano stati contestati. L’inerzia ministeriale è stata qualificata come inottemperanza. Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma e al relativo decreto di correzione materiale, compresi gli interessi legali e il rimborso del contributo unificato del giudizio di ottemperanza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, salvo che le somme fossero già state corrisposte. Per il caso di persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi dopo la scadenza del termine assegnato e da operare entro ulteriori trenta giorni su istanza di parte, previa verifica dell’eventuale adempimento tardivo. Il Ministero è stato inoltre condannato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento di una penalità di mora, decorrente dall’eventuale mancato rispetto del termine assegnato e parametrata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese nei confronti dell’INPS sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    L’azione di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’attuazione concreta degli obblighi derivanti dalla pronuncia giurisdizionale.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza verifica la corretta esecuzione del giudicato e può impartire ordini conformativi, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie all’attuazione della pronuncia.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere fissata quando il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato giustifica una misura coercitiva; nel caso concreto essa decorre dall’eventuale inosservanza del termine assegnato ed è parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza comprende la verifica dell’esatta attuazione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie per realizzare il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare se l’amministrazione obbligata abbia dato puntuale e integrale esecuzione al giudicato, assicurando al ricorrente il conseguimento del risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia.
  • L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi all’obbligo per ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratica o insufficienza delle risorse finanziarie; essa conserva, al più, una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
  • La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, dei fatti dedotti dal ricorrente circa l’inesecuzione della sentenza, unitamente all’assenza di elementi comprovanti l’adempimento, consente di accertare l’inottemperanza.
  • In presenza di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento, nominare sin dall’origine un commissario ad acta destinato a operare dopo la scadenza del termine e fissare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • La penalità di mora può essere resa operativa dal momento dell’eventuale inosservanza del termine giudiziale assegnato e può essere quantificata mediante parametrizzazione agli interessi legali dovuti sulla somma oggetto dell’obbligo di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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