Cassazione Penale, Sentenza n. 00866/2026 del 09/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne: Guarino contestava l'affermazione di responsabilità per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e la valutazione della recidiva (richiamando artt. 62-bis e 63, comma 4, c.p.); Niro deduceva l'insufficienza della prova per il furto (assenza di impronte) e sosteneva che gli elementi probatori non consentivano l'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze di Guarino richiedessero in realtà una rielaborazione del merito e fossero generiche o manifeste richieste di terzo grado di giudizio; ha inoltre giudicato infondato il motivo relativo alla recidiva, richiamando il certificato del casellario con condanne recenti. Il ricorso di Niro è stato considerato generico e manifestamente infondato perché non ha confrontato le argomentazioni di merito contenute nelle motivazioni di primo e secondo grado (che avevano indicato elementi probatori come impronte e modus operandi). Entrambi sono stati condannati alle spese processuali e a un'ammenda di € 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Norma invocata come titolo di reato (associazione per delinquere); la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla partecipazione all'associazione sia questione di merito affidata ai giudici di merito, salvo vizio motivazionale formale che la Cassazione non ha riscontrato.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare il trattamento della recidiva; la Corte ha invece accertato la presenza di condanne recenti nel casellario, ritenendole idonee a giustificare la recidiva infraquinquennale.
art. 63, quarto comma, cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla valutazione delle circostanze personali e recidiva; la sentenza di legittimità ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato sulla recidiva.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i motivi ammissibili in Cassazione: la Corte sottolinea che non sono consentiti motivi che implichino un riesame del merito e che la Suprema Corte può verificare solo vizi di motivazione nei termini della lettera e) dell'art. 606.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Applicato per escludere motivi che chiedono una rielaborazione del merito: i motivi di Guarino sono stati ritenuti non consentiti perché attengono a valutazioni discrezionali dei giudici di merito.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che l'inammissibilità dell'atto di appello per genericità può essere rilevata anche in Cassazione e che l'assenza di specificità rende inammissibile il ricorso per cassazione che non produrrebbe effetto utile in caso di accoglimento.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito: non ammette motivi che chiedono il riesame discrezionale degli accertamenti probatori operati dai giudici di merito.
- I motivi generici, cumulativi o alternativi che non si confrontano con le specifiche pagine della motivazione di merito sono inammissibili per genericità.
- Per contestare la sufficienza della prova in Cassazione occorre indicare vizi di motivazione concreti e puntuali (contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza della motivazione) e confrontarsi con le argomentazioni espresse dai giudici di merito.
- Le contestazioni relative alla recidiva devono basarsi su elementi documentali e dimostrare l'erronea lettura o interpretazione delle scritture o certificati: la semplice negazione di condanne recenti, se contraddetta dal casellario, è aspecifica.
- Nelle impugnazioni è essenziale collegare ogni doglianza a specifici errori giuridici o a macroscopiche carenze motivazionali, indicando pagine e passaggi contestati; l'assenza di tale specificità espone a inammissibilità e a sanzioni pecuniarie.
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