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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00866/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne: Guarino contestava l'affermazione di responsabilità per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e la valutazione della recidiva (richiamando artt. 62-bis e 63, comma 4, c.p.); Niro deduceva l'insufficienza della prova per il furto (assenza di impronte) e sosteneva che gli elementi probatori non consentivano l'affermazione di responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze di Guarino richiedessero in realtà una rielaborazione del merito e fossero generiche o manifeste richieste di terzo grado di giudizio; ha inoltre giudicato infondato il motivo relativo alla recidiva, richiamando il certificato del casellario con condanne recenti. Il ricorso di Niro è stato considerato generico e manifestamente infondato perché non ha confrontato le argomentazioni di merito contenute nelle motivazioni di primo e secondo grado (che avevano indicato elementi probatori come impronte e modus operandi). Entrambi sono stati condannati alle spese processuali e a un'ammenda di € 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma invocata come titolo di reato (associazione per delinquere); la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla partecipazione all'associazione sia questione di merito affidata ai giudici di merito, salvo vizio motivazionale formale che la Cassazione non ha riscontrato.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il trattamento della recidiva; la Corte ha invece accertato la presenza di condanne recenti nel casellario, ritenendole idonee a giustificare la recidiva infraquinquennale.

  • art. 63, quarto comma, cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla valutazione delle circostanze personali e recidiva; la sentenza di legittimità ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato sulla recidiva.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i motivi ammissibili in Cassazione: la Corte sottolinea che non sono consentiti motivi che implichino un riesame del merito e che la Suprema Corte può verificare solo vizi di motivazione nei termini della lettera e) dell'art. 606.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato per escludere motivi che chiedono una rielaborazione del merito: i motivi di Guarino sono stati ritenuti non consentiti perché attengono a valutazioni discrezionali dei giudici di merito.

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che l'inammissibilità dell'atto di appello per genericità può essere rilevata anche in Cassazione e che l'assenza di specificità rende inammissibile il ricorso per cassazione che non produrrebbe effetto utile in caso di accoglimento.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito: non ammette motivi che chiedono il riesame discrezionale degli accertamenti probatori operati dai giudici di merito.
  • I motivi generici, cumulativi o alternativi che non si confrontano con le specifiche pagine della motivazione di merito sono inammissibili per genericità.
  • Per contestare la sufficienza della prova in Cassazione occorre indicare vizi di motivazione concreti e puntuali (contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza della motivazione) e confrontarsi con le argomentazioni espresse dai giudici di merito.
  • Le contestazioni relative alla recidiva devono basarsi su elementi documentali e dimostrare l'erronea lettura o interpretazione delle scritture o certificati: la semplice negazione di condanne recenti, se contraddetta dal casellario, è aspecifica.
  • Nelle impugnazioni è essenziale collegare ogni doglianza a specifici errori giuridici o a macroscopiche carenze motivazionali, indicando pagine e passaggi contestati; l'assenza di tale specificità espone a inammissibilità e a sanzioni pecuniarie.

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