Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 210/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2021 del Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani di approvazione della proposta del Dirigente del Settore servizi finanziari e risorse umane avente ad oggetto “Funierice Service s.r.l. – Approvazione modifiche ed integrazioni dello Statuto della società”; - della deliberazione del Consiglio comunale di Erice n. 41 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto “Funierice Service s.r.l. – Modifica dello Statuto per l'esercizio dei poteri connessi al controllo analogo congiunto”; - nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24 luglio 2023: - della deliberazione n. 10/C del 22 maggio 2023 del Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani, assunta al prot. dell'amministrazione con il numero 0015516 del 23 maggio 2023, avente ad oggetto “Funierice Service s.r.l. – Approvazione modifiche ed integrazioni dello Statuto della società” - nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202100776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni degli enti soci che hanno modificato lo statuto di Funierice, ridimensionando e poi sopprimendo la figura del Direttore generale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (enti soci)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le deliberazioni del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune di Erice con cui è stato modificato lo statuto della società partecipata Funierice Service S.r.l., inizialmente rendendo facoltativa la nomina del Direttore generale e ammettendola soltanto in presenza di un consiglio di amministrazione, e successivamente sopprimendo integralmente la relativa previsione statutaria. Con il ricorso principale ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, sviamento, difetto di motivazione e violazione del d.lgs. 175/2016, sostenendo che gli enti si sarebbero limitati a recepire acriticamente proposte dirigenziali senza spiegare perché il ridimensionamento dei compiti del Direttore generale fosse necessario; 2) violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, contraddittorietà intrinseca, irragionevolezza e illogicità manifesta, valorizzando il contrasto con il precedente assetto organizzativo e gli ottimi risultati economici e gestionali conseguiti dalla società. Con i motivi aggiunti ha impugnato una successiva deliberazione commissariale, deducendo: 3) illegittimità derivata dalla declaratoria di incostituzionalità della proroga legislativa dei poteri del Commissario straordinario; 4) incompetenza del Commissario, in quanto magistrato in quiescenza non ricompreso, secondo il ricorrente, tra i soggetti nominabili; 5) ulteriori censure di motivazione, sviamento, contraddittorietà e irragionevolezza riferite alla soppressione della figura del Direttore generale. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, l'inammissibilità per natura non provvedimentale degli atti, l'improcedibilità per mancata impugnazione della delibera assembleare societaria e, nel merito, l'ampia discrezionalità degli enti soci nelle scelte di macro-organizzazione e l'adeguatezza della motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando integralmente le spese. Ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa sulle deliberazioni con cui gli enti pubblici soci modificano autoritativamente lo statuto e la governance della società partecipata: tali atti costituiscono attività pubblicistica prodromica e di macro-organizzazione, distinta dalla successiva gestione societaria e dai rapporti di lavoro, devoluti al giudice ordinario. Ha riconosciuto anche l'interesse a ricorrere, poiché le modifiche incidevano direttamente sulle prerogative del ricorrente quale Direttore generale. Ha escluso l'improcedibilità per mancata impugnazione della delibera assembleare del 6 aprile 2021, ritenuta priva di autonomo contenuto provvedimentale e di effetti lesivi, anche perché non iscritta nel registro delle imprese per criticità rilevate dal notaio. Ha dichiarato irricevibile la censura di incompetenza relativa al Commissario, poiché il ricorrente non aveva impugnato tempestivamente l'atto di nomina, già conosciuto quando il medesimo Commissario aveva sottoscritto la prima deliberazione impugnata; il vizio non poteva essere introdotto tardivamente mediante motivi aggiunti. Nel merito, ha ritenuto adeguata la motivazione delle deliberazioni, che richiamavano la necessità di rafforzare il controllo analogo congiunto e le indicazioni della Corte dei conti, oltre alle successive tappe della riforma organizzativa. Ha affermato che gli atti di macro-organizzazione richiedono una motivazione idonea a rendere comprensibili congruità e non manifesta irragionevolezza della scelta, ma non una giustificazione analitica o comparativa particolarmente intensa. Ha escluso la manifesta abnormità o irragionevolezza della soppressione o riduzione delle funzioni del Direttore generale: i risultati positivi del precedente modello non dimostravano l'illegittimità del nuovo, la cui efficacia poteva essere valutata soltanto successivamente, salvo errori evidenti ex ante non provati. Ha tuttavia precisato che il potere organizzativo non consente modifiche dello statuto ad nutum, dovendo seguire a ogni riforma un congruo periodo di osservazione degli effetti. Infine, ha respinto la censura fondata sulla declaratoria di incostituzionalità della proroga commissariale, ritenendo che la nomina formalizzata prima della sentenza costituzionale, non impugnata né annullata, costituisse un rapporto esaurito, non travolto dalla pronuncia di illegittimità costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Gli atti di macro-organizzazione devono contenere una motivazione sufficiente a rendere conoscibili la congruità e la non manifesta irragionevolezza dell'assetto prescelto, senza necessità di un apparato motivazionale analitico.

  • art. 19 d.lgs. 175/2016

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione riguarda la gestione del personale delle società a partecipazione pubblica e non esclude la giurisdizione amministrativa sugli atti pubblicistici e prodromici con cui gli enti soci conformano la struttura e la governance della società.

  • art. 16 d.lgs. 175/2016

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato dalle deliberazioni quale base normativa della disciplina delle società in house e del rafforzamento del controllo analogo congiunto.

  • art. 7, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Non comporta la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative ad atti autoritativi di macro-organizzazione adottati dagli enti pubblici soci.

  • art. 114 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato dedotto dal ricorrente in relazione alla proroga dei commissariamenti degli enti di area vasta, ma la censura è stata respinta per la stabilità della nomina non tempestivamente impugnata.

  • art. 13, comma 43, l.r. Sicilia 16/2022

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione, dichiarata costituzionalmente illegittima, aveva prorogato le gestioni commissariali; la declaratoria non ha travolto la nomina commissariale già formalizzata e divenuta inoppugnabile.

  • art. 136 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale non si estende ai rapporti esauriti e alle situazioni consolidate.

  • art. 30, comma 3, l. 87/1953

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato quale fondamento della regola per cui gli effetti della declaratoria di incostituzionalità non incidono sui rapporti esauriti.

  • artt. 55 e 145 l.r. Sicilia 16/1963

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Sono stati invocati per contestare i requisiti soggettivi del Commissario straordinario; la relativa censura è stata dichiarata tardiva.

  • art. 2436, comma 3, c.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La mancata iscrizione della deliberazione statutaria nel registro delle imprese, per le criticità rilevate dal notaio, ha contribuito a escludere autonomi effetti lesivi della delibera assembleare.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato nell'epigrafe processuale per la trattazione della causa.

Massime di principio

  • Le deliberazioni con cui enti pubblici soci modificano autoritativamente lo statuto e la governance di una società partecipata costituiscono atti pubblicistici di macro-organizzazione, prodromici alla successiva attività societaria privatistica; le relative controversie appartengono alla giurisdizione amministrativa.
  • L'interesse a impugnare un atto di macro-organizzazione sussiste quando la modifica incide attualmente e significativamente sulla collocazione o sulle prerogative del soggetto nell'organizzazione, anche se l'utilità perseguita consiste nella possibile futura rideterminazione dello status o delle funzioni.
  • Per gli atti di macro-organizzazione è sufficiente una motivazione sintetica, purché renda comprensibili la congruità e la non manifesta irragionevolezza dell'assetto prescelto; il sindacato giudiziale resta limitato ai casi di travisamento dei fatti, manifesto eccesso di potere o evidente abnormità.
  • La scelta degli enti soci di modificare la distribuzione delle competenze interne di una società partecipata per rafforzare il controllo analogo congiunto rientra nell'ampia discrezionalità organizzativa e non è illegittima per il solo fatto che il precedente assetto abbia prodotto risultati gestionali positivi.
  • Il potere organizzativo è inesauribile ma non consente modifiche arbitrarie e reiterate dello statuto: dopo ogni modifica deve essere assicurato un congruo periodo di osservazione, così da fondare eventuali interventi successivi sulle criticità effettivamente emerse o su comprovati margini di miglioramento.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che fondava una nomina commissariale non travolge la nomina già formalizzata, non impugnata e divenuta inoppugnabile, quando essa integri un rapporto esaurito.

Come è indicizzato

MaterieRiordino e organizzazione della PAMotivazione del provvedimentoGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.