Cassazione Penale, Sentenza n. 10658/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione o omessa tenuta delle scritture) denunciando vizi di motivazione: la Corte d'appello avrebbe dedotto il dolo in termini apodittici e astratti, confondendo 'disinteresse' e 'discontrollo' (atteggiamenti tipici della colpa) con una 'condotta consapevole e volontaria'. Contestata inoltre la conferma della circostanza aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 L.F. nonostante l'assoluzione per il reato contestato nel capo B) e la mancata valutazione corretta della recidiva e delle circostanze attenuanti (artt. 62-bis e 99 c.p.), col rilievo che la recidiva, se presente, potrebbe essere quella di cui al comma 3 e non al comma 4 dell'art. 99 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando un vizio di motivazione nella valutazione dell'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. Ha censurato l'uso di nozioni vaghe ('disinteresse', 'discontrollo') e l'assenza di un concreto ragionamento logico-inferenziale che dimostri la consapevolezza del 'prestanome' (amministratore formale) sullo stato delle scritture e sulla finalità fraudolenta. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la sola carica formale non autorizza automatismi di responsabilità dolosa: occorre dimostrare la consapevolezza effettiva tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o da perseguire un ingiusto profitto. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio, con indicazioni su come riesaminare l'elemento soggettivo e le circostanze fattuali.
Norme richiamate
R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 216 comma 1 n. 2
La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo (almeno eventuale): la consapevolezza che l'omessa o irregolare tenuta o la sottrazione delle scritture renda impossibile la ricostruzione del movimento degli affari.
R.D. n. 267/1942 (Legge fallimentare), art. 217 comma 2
La bancarotta semplice documentale può ricadere anche nella sfera della colpa/negligenza: disordine contabile o disinteresse possono integrare una fattispecie colposa, non necessariamente dolosa.
Legge fallimentare, art. 219 co. 2 n. 1
Circostanza aggravante richiamata in sentenza; la Corte di Cassazione ha evidenziato che l'applicazione delle aggravanti deve essere coerente con la ricostruzione dei fatti e con l'elemento soggettivo accertato.
Codice civile, art. 2392
Attribuisce all'amministratore l'obbligo di vigilanza e di intervento contro atti pregiudizievoli; costituisce riferimento per la responsabilità (anche civile) dell'amministratore formale.
Codice penale, art. 40 (comma 2)
Disciplina il concorso di persone per fatti omissivi: l'omissione dell'amministratore di diritto può essere concausa dell'evento, e la responsabilità può sorgere se egli ha accettato il rischio (dolo eventuale) o ha omesso di impedire il fatto pur avendone la possibilità.
Codice penale, art. 62-bis e art. 99
Norme rilevanti per graduazione della pena: la Corte osserva che il giudice di merito deve valutare correttamente la recidiva e le attenuanti generiche; nel caso di specie è censurata l'omissione di una valutazione corretta della recidiva (possibile diversa qualificazione secondo i commi dell'art. 99).
Cost., art. 27 (principio di personalità della responsabilità penale)
Richiamato come principio fondamentale: non è ammesso addebitare responsabilità penale senza prova della colpevolezza personale; vietati automatismi basati solo sulla carica formale.
Massime di principio
- La nomina ad amministratore formale ('testa di legno') non determina automaticamente responsabilità dolosa per bancarotta documentale: occorre dimostrare la consapevolezza effettiva dello stato delle scritture o la volontà/accettazione del rischio che la loro omissione impedisca la ricostruzione del movimento degli affari.
- Distinguere con cura dolo e colpa: 'disinteresse' o 'discontrollo' delle scritture è più compatibile con una responsabilità colposa (bancarotta semplice, art. 217 L.F.), mentre la bancarotta fraudolenta richiede specifici elementi indiziari o probatori della consapevolezza o del fine di profitto.
- Il giudice deve motivare con un ragionamento logico-inferenziale chiaro e concreto come è pervenuto alla conclusione sulla componente psicologica del reato: mere affermazioni generiche o termini vaghi non sono sufficienti.
- Per accertare il dolo dell'amministratore formalmente nominato, utili elementi probatori sono: atti gestori significativi compiuti dallo stesso, firme su documenti che agevolano il dominus effettivo, rifiuto esplicito di consegnare documenti, conoscenza di indisponibilità patrimoniale o altre condotte distrattive che collegano consapevolezza e finalità dolosa.
- In sede di riesame, il giudice deve anche riconsiderare coerenza tra accertamenti di fatto e qualificazione delle circostanze aggravanti/nonché valutare correttamente la recidiva e le attenuanti secondo le disposizioni del codice penale, evitando automatismi punitivi.
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