Sentenza n. 685/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a. del provvedimento prot. n. 9009 del 12.03.2026, con cui l’ASIS Salerno Reti e Impianti Spa ha disposto l’esclusione dell’ATI Manna Spa – Impresa Ing. La Falce Srl – Anese Srl – Barci Engineering Spa dalla procedura indetta per l’affidamento dell’appalto integrato dei “Lavori di realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno – Reggio Calabria – Lotto n. 1 Battipaglia – Romagnano e interconnessione con ala Linea Storica Battipaglia – Potenza – Risoluzione interferenza n. 187 afferente alla condotta idrica in pressione, DN 1600 acciaio, sita nel Comune di Contursi Terme (SA)” (CIG. B947A63B79) per aver inserito il cronoprogramma nell’offerta tecnica; b. della nota pec del 12.03.2026 dell’ASIS, di trasmissione del provvedimento sub. a); c. della nota prot. n. 9012 del 12.03.2026 dell’ASIS, di risultanze valutazioni offerte tecniche; d. del verbale del 12.03.2026 dell’ASIS, non conosciuto, con cui, all’esito dell’apertura delle offerte tecniche, si è disposta l’esclusione del concorrente; e. della lex specialis di gara ove intesa nel senso di vietare l’inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica; f. dell’art. 16 del disciplinare di gara ove inteso nel senso di ritenere che le cause di esclusione per cui l’“l’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’offerta economica e temporale del concorrente, oggetto di valutazione contenuti nella Busta C – “Offerta economica e temporale” e per cui “L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente” siano integrate anche nel caso di inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica o di sola parziale anticipazione dell’offerta economica;g. di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali, ivi incluso il provvedimento di aggiudicazione ove nelle more adottato dalla S.A. ed verbali di valutazione delle offerte tecniche ed economiche; nonché per l’accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 cpa, per la declaratoria della nullità della lex specialis di gara ove intesa nel senso di vietare l’inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica; per la declaratoria della nullità dell’art. 16 del disciplinare di gara ove inteso nel senso di ritenere che le causa di esclusione per cui l’“l’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’offerta economica e temporale del concorrente, oggetto di valutazione contenuti nella Busta C – “Offerta economica e temporale” e per cui “L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente” siano integrate anche nel caso di inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica; per la declaratoria del diritto della ricorrente all’ammissione alla gara ed alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla gara per avere inserito il cronoprogramma nell'offerta tecnica, ritenendolo anticipazione dell'offerta temporale contenuta nella busta economica e temporale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il raggruppamento ricorrente impugnava l'esclusione da una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un appalto integrato relativo a lavori ferroviari e di risoluzione di un'interferenza con una condotta idrica. L'esclusione era motivata dal riferimento, nell'offerta tecnica, alla riduzione dei giorni di esecuzione dei lavori. Con il primo motivo veniva dedotta la violazione degli artt. 1, 10, 94, 95 e 100 del d.lgs. 36/2023, del principio del risultato e del favor partecipationis, sostenendo che il disciplinare vietasse soltanto la commistione idonea a rivelare sia l'offerta temporale sia quella economica e che il cronoprogramma non contenesse alcun riferimento al prezzo. Con il secondo motivo si contestava la legittimità di una clausola della lex specialis eventualmente interpretata nel senso di imporre l'inserimento del cronoprogramma nella busta economica o di sanzionarne con l'esclusione l'inserimento nell'offerta tecnica, per contrasto con la tassatività delle cause di esclusione, la proporzionalità, il favor partecipationis e la concorrenza. Con il terzo motivo si deduceva l'erroneità della qualificazione del cronoprogramma come anticipazione dell'offerta economica, trattandosi invece di un elaborato tecnico relativo all'organizzazione e alla pianificazione dell'esecuzione dei lavori, valorizzato anche da uno specifico criterio premiale dell'offerta tecnica. Con il quarto motivo si sosteneva che il cronoprogramma non consentisse di ricostruire l'offerta economica complessiva né i suoi elementi essenziali e, quindi, non integrasse una commistione concretamente lesiva della segretezza dell'offerta economica.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di esclusione. Il Collegio ha ricostruito il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, diretto a tutelare la segretezza dell'offerta economica, la par condicio, l'imparzialità e la serenità della valutazione tecnica. Il divieto impedisce l'inserimento nell'offerta tecnica di elementi economico-quantitativi idonei a consentire la ricostruzione dell'offerta economica o a rivelarne anticipatamente il prezzo; non opera invece in modo indiscriminato per ogni elemento suscettibile di una lettura economica. Sono ammissibili elementi economici o tecnici valutabili economicamente quando siano necessari a rappresentare la soluzione progettuale o organizzativa e non consentano di ricostruire l'offerta economica complessiva. Nel caso concreto, l'art. 16 del disciplinare vietava riferimenti al prezzo o ad elementi idonei a desumere l'offerta economica e temporale, mentre l'art. 17 riservava alla busta economica e temporale il ribasso percentuale, la riduzione quantitativa dei giorni, i costi della sicurezza e i costi della manodopera. Il cronoprogramma, tuttavia, rappresentava soltanto la sequenza delle lavorazioni, l'organizzazione del cantiere e le modalità esecutive dell'intervento; non consentiva di ricostruire l'offerta economica complessiva né i suoi elementi essenziali. Inoltre, la lex specialis attribuiva rilevanza premiale alla pianificazione e organizzazione delle lavorazioni, anche in funzione della riduzione dei tempi, confermando la natura tecnica dell'elaborato. Non essendo ravvisabile una concreta commistione tra offerta tecnica ed economica, l'esclusione è stata ritenuta illegittima. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato è richiamato dalla parte ricorrente quale parametro contrario a formalismi non necessari e l'esclusione è valutata alla luce della finalità sostanziale della disciplina di gara.
art. 10 d.lgs. 36/2023
Il principio di tassatività delle cause di esclusione è invocato contro un'interpretazione estensiva della clausola del disciplinare che sanzioni l'inserimento del cronoprogramma nell'offerta tecnica.
art. 94 d.lgs. 36/2023
Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta nel ricorso.
art. 95 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla disciplina dell'offerta economicamente più vantaggiosa e al divieto di commistione tra elementi tecnici ed economici.
art. 100 d.lgs. 36/2023
Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta nel ricorso.
art. 97 Costituzione
Il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica è ricondotto ai principi di imparzialità e buon andamento, in particolare alla trasparenza e alla par condicio tra concorrenti.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni.
art. 133 c.p.a.
Richiamato nella domanda di accertamento in giurisdizione esclusiva, senza che il TAR abbia fondato su tale profilo la decisione di accoglimento.
Massime di principio
- Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica tutela la segretezza dell'offerta economica e opera quando l'elemento inserito nell'offerta tecnica sia idoneo, anche solo potenzialmente, a consentire la ricostruzione dell'offerta economica o a condizionare la valutazione discrezionale della commissione; non è sufficiente la mera astratta interferenza tra profili tecnici ed economici.
- Il cronoprogramma, in quanto elaborato relativo alla sequenza delle lavorazioni, all'organizzazione del cantiere e alle modalità esecutive dell'intervento, ha fisiologica collocazione nell'offerta tecnica e non costituisce di per sé anticipazione dell'offerta temporale o economica.
- L'inserimento nell'offerta tecnica di elementi con connotazione anche economica o suscettibili di traduzione economica non determina automaticamente l'esclusione, se tali elementi sono necessari a rappresentare la soluzione tecnica e non consentono di ricostruire l'offerta economica complessiva né ne rivelano il prezzo.
- L'esclusione per violazione della separazione tra offerta tecnica ed economica è legittima soltanto in presenza di una concreta idoneità dell'elemento contestato a compromettere la segretezza dell'offerta economica e l'imparzialità della valutazione tecnica; non può fondarsi su un'interpretazione estensiva o meramente formalistica della lex specialis.
- La previsione nella lex specialis di un criterio premiale concernente la pianificazione e l'organizzazione delle lavorazioni, anche in funzione della riduzione dei tempi, conferma la natura tecnica del cronoprogramma e impedisce di qualificarlo automaticamente come elemento dell'offerta economica.
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