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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22111/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/10/2021 che ha confermato il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il provvedimento di merito ha ritenuto insufficiente l'indicazione fornita dall'istante (mancanza degli estremi identificativi, anagrafici, fiscali e reddituali dei componenti del nucleo familiare). Il ricorrente ha spiegato di aver dichiarato di costituire un "nucleo familiare autonomo" e ha precisato che la moglie e il figlio erano deceduti, chiedendo che il giudice esercitasse i poteri officiosi di verifica di cui all'art. 96 del d.P.R. n.115/2002. Si è censurata la mancata attivazione di accertamenti da parte del Tribunale, la violazione degli artt. 79 e 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 e la carenza motivazionale (art. 360, n.5 c.p.c.) poiché il provvedimento non espone ragioni effettive per dedurre l'esistenza di altri conviventi o di risorse non dichiarate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato la vistosa lacuna motivazionale dell'ordinanza impugnata, osservando che non è stato spiegato perché la formula adottata dall'istante ("nucleo familiare autonomo") non fosse idonea a significare l'assenza di conviventi e che mancavano riferimenti fattuali idonei a fondare una presunzione di disponibilità di redditi non dichiarati. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul potere/dovere del giudice di effettuare accertamenti e sulla possibilità di ammettere documentazione nelle fasi successive, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Venezia.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

    Fondamento di impugnazione per presunta violazione di legge processuale; usato per denunciare errori nella valutazione e applicazione degli artt. 79 e 96 del d.P.R. n.115/2002

  • art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

    Richiamato per denunciare omesso esame degli elementi portati in ricorso e carenza motivazionale del provvedimento impugnato

  • art. 79, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Regola gli elementi richiesti nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (contenuto della dichiarazione/autocertificazione); la Corte ha rilevato che la forma dichiarativa adottata non richiede formule sacramentali e deve essere valutata nella sostanza

  • art. 96, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Attribuisce al giudice poteri di verifica dell'autocertificazione e facoltà di rigettare l'istanza solo ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti di risorse incompatibili con la dichiarazione; la Corte ha ricordato l'obbligo del giudice di esercitare tali poteri prima di negare il beneficio e la possibilità di ammettere documenti anche in sede di opposizione

Massime di principio

  • La dichiarazione di costituire un "nucleo familiare autonomo" va valutata nella sostanza e non può essere rigettata de plano per mera mancanza di formule rituali
  • Il giudice che valuta un'istanza di patrocinio a spese dello Stato ha il potere-dovere, ai sensi dell'art. 96 d.P.R. n.115/2002, di compiere accertamenti officiosi prima di presumere l'esistenza di redditi non dichiarati
  • Il rigetto dell'istanza fondato su generiche sospetti o sulla sola possibilità di un "potenziale inganno" dell'autocertificazione è illegittimo senza indizi gravi, precisi e concordanti
  • La procedura di ammissione al patrocinio non è delimitata da termini preclusivi rigidi: la produzione documentale può essere ammessa anche in fasi successive, compreso il giudizio di opposizione
  • Un provvedimento di rigetto privo di adeguata motivazione (assenza di riferimenti fattuali e logici che giustifichino la decisione) è vulnerabile in sede di Cassazione per omesso esame ed insufficienza motivazionale

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