Sentenza n. 334/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo e di rifiuto dell'istanza di aggiornamento del suddetto permesso emesso in data 14/10/2025 e notificato dalla Questura di Bologna - Ufficio Immigrazione in data 26 novembre 2025; -di tutti gli ulteriori provvedimenti pregiudizievoli connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e diniego dell'aggiornamento del titolo, senza rilascio o valutazione di un permesso di soggiorno di altro tipo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Bologna fondato su un giudizio di pericolosità sociale derivante da due condanne penali irrevocabili, relative a gravi reati commessi nel periodo 2004-2009, dal successivo mandato di cattura internazionale, dall'estradizione e dall'espiazione della pena. Ha dedotto: violazione degli artt. 9, par. 3, e 12, par. 1, della direttiva 2003/109/CE e dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998, per automatismo fondato su fatti risalenti e mancata valutazione attuale e individualizzata della pericolosità; violazione dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 2 e 117 Cost., nonché degli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. 286/1998, per omesso bilanciamento tra sicurezza pubblica e durata del soggiorno, inserimento sociale, familiare e lavorativo, oltre che per difetto di motivazione; violazione dell'art. 9, comma 9, del d.lgs. 286/1998, per non avere la Questura valutato il rilascio di un diverso titolo di soggiorno contestualmente alla revoca; eccesso di potere e violazione dell'art. 9, comma 10, del d.lgs. 286/1998, per il richiamo all'art. 13 del medesimo testo unico e per la mancata specificazione dei gravi motivi di pubblica sicurezza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso. Ha respinto i primi due motivi, ritenendo legittima la revoca del permesso di lungo periodo: l'Amministrazione non si è basata automaticamente sulle condanne, ma ha esaminato la gravità e le concrete modalità dei reati, la personalità desunta dalle sentenze penali, l'espiazione della pena, la lunga permanenza in Italia e l'inserimento economico, familiare e lavorativo. Il giudizio di pericolosità, rimesso alla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, è stato ritenuto concreto, attuale, individualizzato e non manifestamente illogico o irragionevole. È stato respinto anche il quarto motivo, poiché il richiamo all'art. 13 del d.lgs. 286/1998, quand'anche ultroneo, non ha inciso sulla legittimità complessiva del provvedimento. È stato invece accolto il terzo motivo: la Questura ha omesso qualsiasi valutazione sull'applicazione dell'art. 9, comma 9, del d.lgs. 286/1998, che impone, quando non debba essere disposta l'espulsione, il rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo. Il provvedimento è stato quindi annullato limitatamente a tale omissione, con obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi nuovamente e di valutare la situazione complessiva e attuale del ricorrente. Spese integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. [...] Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
La revoca del permesso di lungo periodo richiede un giudizio concreto, attuale e individualizzato di pericolosità sociale; le condanne penali costituiscono elementi valutabili, ma non determinano automaticamente la revoca. Devono essere considerate anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo.
art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 [...] è revocato [...] quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4
La sopravvenuta o accertata mancanza delle condizioni di cui al comma 4, compresa la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, può fondare la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998
Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico
La revoca del titolo di lungo periodo impone all'Amministrazione di valutare e, ricorrendone i presupposti e in assenza di espulsione, rilasciare un permesso di soggiorno di altro tipo; l'omessa valutazione di tale profilo rende illegittimo il provvedimento limitatamente a questa parte.
art. 9, comma 10, d.lgs. 286/1998
Il motivo relativo alla mancata specificazione dei gravi motivi di pubblica sicurezza è stato respinto; il giudice ha ritenuto comunque non decisivo il richiamo all'art. 13 del testo unico contenuto nel provvedimento.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti sono state sentite in camera di consiglio.
art. 13 d.lgs. 286/1998
Il richiamo a tale disposizione nel provvedimento impugnato è stato considerato eventualmente ultroneo, ma non invalidante.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi sul solo dato delle condanne penali, ma richiede un giudizio concreto, attuale e individualizzato di pericolosità sociale, fondato sulla gravità e sulle concrete modalità dei reati e sulla complessiva personalità e condotta di vita dello straniero.
- Nel valutare la pericolosità ai fini della revoca del permesso di lungo periodo, l'Amministrazione deve considerare anche la durata del soggiorno in Italia e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, effettuando un bilanciamento effettivo tra tali elementi e le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.
- La discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nel giudizio di pericolosità sociale è sindacabile dal giudice amministrativo e resta legittima quando la motivazione esamina la gravità concreta dei reati e gli elementi personali rilevanti, senza automatismi e senza manifesta illogicità o irragionevolezza.
- Quando viene revocato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e non deve essere disposta l'espulsione, l'Amministrazione deve valutare il rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo ai sensi dell'art. 9, comma 9, del d.lgs. 286/1998; l'omissione di tale valutazione comporta l'annullamento del provvedimento limitatamente a questo profilo.
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