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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37648/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti scolastici assunti con una pluralità di contratti a tempo determinato per svolgere funzioni di collaboratori scolastici o docenti, con richiesta di risarcimento del danno per l'asserita illegittima reiterazione dei rapporti a termine. La Corte d'appello aveva accolto l'appello ministeriale e rigettato la domanda, ritenendo che i contratti riguardassero posti di organico di fatto e che non fosse stata prodotta dai lavoratori documentazione idonea a provare che i contratti erano stati stipulati per far fronte a vacanze dell'organico di diritto. Con il ricorso per cassazione i lavoratori denunciavano violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale valorizzato, secondo loro illegittimamente, contestazioni ed eccezioni nuove introdotte dal Ministero in appello, sostenendo che l'amministrazione non avesse contestato in primo grado l'allegazione secondo cui le prestazioni erano state rese per esigenze stabili e non transeunti e che, dunque, spettasse al Ministero allegare e provare le ragioni occasionali della stipulazione a termine. Contestavano inoltre l'uso di nuove produzioni documentali in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo non era autosufficiente, poiché nel ricorso non erano state riportate in modo essenziale le allegazioni dell'atto introduttivo e le controdeduzioni dell'amministrazione, impedendo così il controllo sulla denunciata violazione dell'art. 345 c.p.c. Inoltre, la Corte ha osservato che l'accertamento circa l'esistenza di una contestazione o di una non contestazione è riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per vizio di motivazione, non adeguatamente dedotto. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni giuridiche sottese, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    primo secondo comma; comma 30

    Il divieto di domande ed eccezioni nuove e il divieto di nuove produzioni documentali in appello sono invocabili solo con una censura autosufficiente e specifica; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato quale base procedurale per la proposta del relatore e la decisione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione del divieto di nuove domande, eccezioni o produzioni in appello deve essere autosufficiente: occorre riprodurre o indicare con precisione i passaggi essenziali degli atti di primo grado e dell'appello che consentano il controllo della censura.
  • L'accertamento dell'esistenza di una contestazione o di una non contestazione tra le parti costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, non mediante una generica deduzione di violazione di legge.
  • In tema di ricorso per cassazione, la mancata specifica rappresentazione del contenuto degli atti processuali rilevanti impedisce il sindacato della Corte e conduce all'inammissibilità del motivo.
  • Nei giudizi relativi alla reiterazione di contratti a termine nel settore scolastico, la prova della natura delle esigenze sottese ai contratti e della riconducibilità dei posti all'organico di diritto o di fatto resta decisiva ai fini dell'eventuale risarcimento, ma la relativa valutazione fattuale spetta al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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