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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22729/2020 del 20/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della CTR Campania (Sez. staccata di Salerno) che aveva confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. 012 2010 00057482 17 (importo richiesto C 13.709,92 per imposta di registro, sanzioni e interessi). La CTR aveva ritenuto invalida la notificazione della cartella e, inoltre, che la cartella mancasse degli elementi necessari a dimostrare la fondatezza della pretesa, richiamando la pronuncia Cass. sez. I, 20.2.1999 n. 14306. Equitalia deduceva violazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 148 c.p.c. (nonché, in via subordinata, artt. 156 e 160 c.p.c.), sostenendo che la notifica fosse stata effettuata correttamente o, al più, fosse nulla ma che l'impugnazione tempestiva del contribuente avrebbe raggiunto lo scopo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la decisione impugnata si fondava su due rationes decidendi distinte e autonome (invalidità della notifica e mancanza degli elementi di fondatezza della cartella richiamando Cass. 20.2.1999 n.14306), ma la ricorrente ha censurato solo una di esse. Per la giurisprudenza consolidata, se la sentenza si regge su più ragioni autonome, il ricorso deve contestarle tutte; in mancanza è inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, atteso che il convenuto non ha svolto attività difensiva. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 1‑quater, dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Richiamato nella censura della ricorrente come norma sulle modalità di riscossione; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione perché il ricorso è inammissibile per motivi processuali

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Riguarda le modalità di notificazione della cartella di pagamento; la ricorrente sosteneva che la notifica fosse stata effettuata secondo tale norma, ma la questione non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso

  • art. 148 c.p.c.

    Norma sul contenuto degli atti introduttivi e della documentazione; richiamata nelle censure sulla validità della notificazione e sugli elementi dell'atto di riscossione

  • art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

    Fondamento normativo del ricorso per cassazione per violazione di legge; indicato quale norma di riferimento per le doglianze proposte dalla ricorrente

  • artt. 156 e 160 c.p.c.

    Citate nella censura subordinata riguardante la nullità della notifica e gli effetti della tempestiva impugnazione; non valutate nel merito per inammissibilità procedurale

  • Cass. sez. I, sentenza 20.2.1999 n. 14306

    sentenza della Corte di Cass., sez. I, del 20.2.1999 n. 14306

    Richiamata dalla CTR per affermare che la cartella, quando è il primo atto notificato al contribuente, deve contenere elementi tali da rendere percepibile la fondatezza della pretesa; la mancanza di tali elementi può comportare l'annullamento

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, art. 1, comma 1‑quater

    Prevede la possibilità del versamento di un ulteriore contributo unificato nel caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte dà atto dei presupposti per tale versamento

Massime di principio

  • Se una sentenza di merito si fonda su più ragioni autonome (rationes decidendi), il ricorso per cassazione deve impugnare tutte le ragioni; la mancata censura di anche una sola rende il ricorso inammissibile
  • Quando la cartella di pagamento è il primo atto notificato al contribuente, questa deve contenere elementi sufficienti a rendere percepibile la fondatezza della pretesa (cfr. Cass. 20.2.1999 n. 14306); l'assenza di tali elementi può comportare l'annullamento dell'atto
  • Esiste distinzione pratica tra vizi di notifica (nullità/invalidità formale) e vizi sostanziali relativi al contenuto della pretesa: in sede di gravame e di cassazione è strategico contestare entrambe le prospettazioni alternative dell'avversario per evitare l'inammissibilità
  • La tempestiva impugnazione da parte del contribuente non sempre sanifica vizi sostanziali o di contenuto dell'atto; l'efficacia di un'impugnazione può essere rilevante per alcuni vizi procedurali ma non per l'assenza di elementi che dimostrino la fondatezza della pretesa
  • In materia di procedure esecutive/fiscali, se la parte resistente non svolge difesa in cassazione il giudice può comunque dichiarare inammissibile il ricorso e non pronunciarsi sulle spese; inoltre può applicarsi l'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. 115/2002

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