Cassazione Penale, Sentenza n. 17758/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Torino (01/12/2020). Il ricorrente deduce: (1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 270-bis c.p., contestando la valutazione dei contatti antecedenti al 2013, i "riconoscimenti" privi di contatto e i tentativi di accreditarsi presso soggetti come Omar Alamriki e Abdulrahaman Mosh; (2) violazione dell'art. 238-bis c.p.p. per avere la corte utilzzato trascrizioni di intercettazioni provenienti da altro procedimento senza che fossero stati prodotti i relativi verbali di trascrizione e senza la partecipazione del difensore a quelle assunzioni di prova; (3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione sul calcolo della pena.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile o infondato il gravame. Sulla questione dell'utilizzo di materiale di altro procedimento (art. 238-bis c.p.p.) la Corte ha richiamato l'onere del ricorrente di dimostrare in che modo l'eliminazione di tali elementi avrebbe vanificato la "prova di resistenza"; tale onere non è stato assolto. Sostanzialmente la Corte ha confermato che la partecipazione all'ISIS (art. 270-bis) può desumersi da un complesso di elementi: attività sistematica di ricerca, acquisizione e diffusione di materiale di propaganda e indottrinamento (anche da canali riservati come cloud e Telegram), la costituzione di playlist pubbliche e l'uso di piattaforme pubbliche per la diffusione, la stesura e la condivisione di testi di propaganda usati da soggetti poi riconosciuti come appartenenti all'ISIS (ad es. Bushra Haik), i contatti con foreign fighters e con soggetti riconducibili all'organizzazione. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa il diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione, per la mancata prova di comportamenti significativi di ravvedimento e deradicalizzazione.
Norme richiamate
art. 270-bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)
La Corte interpreta la fattispecie in senso ampio: la partecipazione può desumersi non solo da atti materiali preparatori di attentati ma anche da attività sistematiche di propaganda, indottrinamento e proselitismo, dall'accesso a canali riservati dell'organizzazione, dalla diffusione di materiale propagandistico e dai contatti (anche indiretti) con componenti o propaggini riconducibili all'organizzazione. Si valorizza il modello "polverizzato" o a rete dell'ISIS, per cui l'inserimento stabile può emergere anche da condotte telematiche e di condivisione ideologica concretizzate esternamente.
art. 238-bis c.p.p.
Le sentenze irrevocabili possono provare fatti storici esterni al processo; tuttavia, ai fini della cassazione, chi censura l'utilizzo di elementi provenienti da altro procedimento deve illustrare l'incidenza che l'esclusione di tali elementi avrebbe sulla tenuta della prova complessiva. Se l'elemento contestato non è decisivo (ossia la restante prova è idonea a sostenere lo stesso convincimento), la censura è inammissibile.
art. 414 c.p. (istigazione a delinquere) e art. 414, co. 4 c.p.
Richiamata nel quadro delle accuse collegate; la giurisprudenza distingue tra istigazione e partecipazione associativa: attività di propaganda e supporto possono integrare la partecipazione quando assumono una valenza strumentale e consolidante per l'organizzazione (più che una mera istigazione isolata).
art. 280 c.p. (apologia di reato e apologia di terrorismo)
Utilizzato nel capo B) della imputazione; la Corte considera rilevante l'apologia quando essa si traduce in attività di diffusione sistematica e operativa del messaggio terroristico, integrabile nel quadro della partecipazione associativa ove contribuisca al rafforzamento e reclutamento per l'organizzazione.
art. 21 Cost.
Richiamato implicitamente per delimitare il confine tra libertà di espressione e propaganda terroristica: la libertà di espressione non tutela la diffusione di materiale di propaganda terroristica quando questa costituisce un concreto contributo alla realizzazione delle finalità criminose dell'organizzazione.
art. 81, co. 2 c.p. (concorrente nel reato continuato / recidiva)
Richiamata nella cornice sanzionatoria; la Corte territoriale ha escluso la recidiva contestata e ha riconosciuto il vincolo della continuazione con precedente fatto giudicato con sentenza irrevocabile, rideterminando la pena in senso più favorevole.
Massime di principio
- La mera adesione ideologica o il pensiero radicale, senza manifestazioni esterne, non è penalmente rilevante; diventa penalmente rilevante quando si traduce in attività esterne sistematiche di propaganda, indottrinamento, proselitismo o sostegno operativo all'organizzazione.
- In materia di terrorismo di matrice islamica strutturata in reti/cellule, l'accesso a canali riservati (cloud, Telegram, canali non pubblici) e la condivisione/diffusione di materiale propagandistico sono indicatori forti di intraneità e di contatti (anche indiretti) con l'organizzazione.
- La prova di partecipazione associativa può fondarsi su un complesso di indizi convergenti (materiale informatico posseduto, canali frequentati, testi prodotti e diffusi, contatti con soggetti condannati) senza che sia necessario dimostrare un piano operativo di attentati.
- Le trascrizioni o elementi probatori provenienti da altro procedimento possono essere valorizzati, ma in cassazione chi ne contesta l'utilizzo deve dimostrare che la loro esclusione avrebbe alterato il convincimento giudicante; altrimenti la censura è inammissibile.
- La valutazione sulle attenuanti generiche dipende dall'esistenza di condotte di ravvedimento o di deradicalizzazione effettive; l'assenza di tali condotte legittima il diniego della massima estensione delle attenuanti.
- Le decisioni di merito sulla valutazione dei fatti e sulla credibilità delle fonti (ad es. significato dei contatti, rilevanza di documenti diffusi a soggetti poi riconosciuti appartenenti all'organizzazione) sono difficili da rimettere in discussione in sede di cassazione salvo vizio di diritto o manifesta illogicità.
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