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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26730/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, compresa la riqualificazione del fatto in furto semplice e la conferma della responsabilità già accertata nei gradi di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, riqualificando il fatto in furto semplice, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado e rideterminato la pena. Nel ricorso sono stati dedotti tre motivi: i primi due riguardavano la pretesa erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sulla sussistenza della recidiva e sul trattamento sanzionatorio; il terzo censurava la mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi della disciplina sulle pene sostitutive. La Corte ha ritenuto i primi due motivi generici e non conformi ai requisiti di specificità del ricorso, perché non indicavano gli elementi posti a base delle censure e non consentivano il controllo di legittimità; il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato e comunque non deducibile in cassazione perché la richiesta di pena sostitutiva non risultava formulata nel giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e determinati; la genericità o l'indeterminatezza impediscono il sindacato di legittimità.

  • art. 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato dal ricorrente quale base normativa della richiesta di sostituzione della pena detentiva.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di pena sostitutiva, ma la Corte evidenzia che la relativa applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, non è proponibile nel giudizio di cassazione ove non sia stata precedentemente formulata nel giudizio di merito

    La domanda di pene sostitutive non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata tempestivamente devoluta nei gradi di merito.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Non possono essere dedotte in cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute con specificità, salvo le questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve rispettare un livello minimo di specificità: la censura generica o indeterminata è inammissibile perché non consente alla Corte di individuare i punti della decisione contestati e di esercitare il controllo di legittimità.
  • Le doglianze relative alla recidiva e al trattamento sanzionatorio devono indicare puntualmente gli elementi di fatto e di diritto su cui si fondano; in difetto, non sono scrutinabili in sede di legittimità.
  • La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non è stata già formulata nel giudizio di merito.
  • La Corte di cassazione non può essere chiamata a decidere su questioni non devolute specificamente al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non proponibili in precedenza.
  • La scelta di applicare una sanzione sostitutiva è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non costituisce, di per sé, un dovere automatico del giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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