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Sentenza

Sentenza n. 3420/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) della Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 6.11.2023 pubblicata il 7.11.2023 del Comune di Falciano del Massico ad oggetto: “realizzazione del nuovo cimitero di Falciano del Massico, aggiornamento ed approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica ai sensi del D.LGS 36/23 ed adozione della variante semplificata al PRG con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 327/2001 e dichiarazione di pubblica utilità”; B) della Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 6.11.2023, pubblicata il 7.12.2023 del Comune di Falciano del Massico ad oggetto: “Piano cimiteriale del Comune di Falciano del Massico” (cfr. all. 2); - di ogni altro atto pregresso, connesso e conseguenziale tra cui tutti quelli richiamati nelle succitate Delibere di Consiglio Comunale tra cui le Delibere di G.C. n. 15/21 e 41/23. per quanto riguarda i motivi aggiunti: C) della Delibera di Giunta Comunale n. 50 dell’11.7.2024 pubblicata il 23.07.2024, affissa all’albo pretorio fino a tutto il 07.08.2024, del Comune di Falciano del Massico ad oggetto: “realizzazione nuovo cimitero comunale – approvazione progetto esecutivo”;

Giustizia amministrativa202400605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera consiliare di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo cimitero, adozione della variante semplificata al PRG, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità; delibera consiliare di approvazione del piano cimiteriale; delibera di Giunta comunale di approvazione del progetto esecutivo

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano la localizzazione del nuovo cimitero su un’area prossima ai loro terreni e alla struttura ricettiva e di ristorazione, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della variante perché l’area sarebbe stata già esclusa dal PRG per inidoneità; la violazione della disciplina sulle fasce di rispetto cimiteriali, per la riduzione da 200 a 100 metri senza adeguata motivazione; la carenza del piano cimiteriale e della relazione tecnico-sanitaria; l’inidoneità geologica e morfologica del terreno; la violazione dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza e buon andamento; l’incompletezza del progetto di fattibilità tecnico-economica e l’omessa comparazione con siti alternativi; l’omessa verifica preventiva dell’interesse archeologico; la coincidenza tra progettista e RUP; la mancata o illegittima verifica della progettazione. Con i motivi aggiunti venivano inoltre contestati l’affidamento della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza, il possibile frazionamento artificioso dell’incarico per mantenere l’affidamento sotto la soglia dell’affidamento diretto, l’asserita incompatibilità dell’incarico conferito a un professore universitario e la coincidenza tra progettista e soggetto incaricato della verifica del progetto esecutivo. Il Comune eccepiva preliminarmente l’irricevibilità per tardivo deposito, sostenendo l’applicabilità del rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., nonché l’inammissibilità per mancata impugnazione di atti sopravvenuti.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di irricevibilità. La delibera consiliare n. 21/2023, pur avendo anche contenuto urbanistico e progettuale, apponeva il vincolo preordinato all’esproprio e conteneva la dichiarazione di pubblica utilità: l’adozione della variante equivaleva all’apposizione del vincolo ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.P.R. 327/2001, mentre l’approvazione del progetto equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del medesimo decreto. L’atto doveva quindi considerarsi relativo a una procedura espropriativa e rientrava nel rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a. La qualificazione processuale non dipendeva dal fatto che i ricorrenti non fossero proprietari delle aree direttamente espropriate né dal loro interesse concreto alla localizzazione dell’opera, ma dal contenuto e dall’inserimento dell’atto nella procedura espropriativa. Ai sensi dell’art. 32 c.p.a., il rito abbreviato si estendeva anche alle domande connesse soggette a riti diversi. Ne derivava il dimezzamento del termine per il deposito previsto dall’art. 45 c.p.a., da trenta a quindici giorni. Il ricorso principale, notificato il 20 gennaio 2024 e depositato il 6 febbraio 2024, e il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 29 ottobre 2024 e depositato il 27 novembre 2024, erano entrambi tardivi. Il termine era perentorio e la tardività comportava l’irricevibilità. Il TAR non ha quindi esaminato i motivi di merito. Ha inoltre rilevato che l’irricevibilità del ricorso principale consolidava la delibera di localizzazione e faceva venir meno l’interesse all’impugnazione del piano cimiteriale e del progetto esecutivo, la cui lesività derivava dalla localizzazione già contenuta nella delibera n. 21/2023. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.

    f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità

    Il rito abbreviato si applica agli atti che, anche se dotati di contenuto urbanistico o progettuale, si inseriscono nella procedura espropriativa e sono relativi all’occupazione o all’espropriazione delle aree destinate all’opera pubblica.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    Nel rito abbreviato sono dimezzati i termini processuali, incluso il termine per il deposito del ricorso previsto dall’art. 45 c.p.a., salvo le eccezioni previste dalla disposizione.

  • art. 32 c.p.a.

    …se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV…

    Quando sono proposte domande plurime connesse soggette a riti diversi, trova applicazione il rito abbreviato, quale disciplina speciale prevista dal Titolo V del Libro IV.

  • art. 45 c.p.a.

    il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario

    Il termine ordinario per il deposito del ricorso è perentorio e, se opera il rito abbreviato, è ridotto a quindici giorni.

  • artt. 9 e 10 d.P.R. 327/2001

    L’adozione della variante urbanistica semplificata può comportare l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

  • art. 12 d.P.R. 327/2001

    L’approvazione del progetto dell’opera pubblica può valere come dichiarazione di pubblica utilità.

Massime di principio

  • Un provvedimento che approva un progetto di opera pubblica, adotta una variante urbanistica e appone il vincolo preordinato all’esproprio o contiene la dichiarazione di pubblica utilità è relativo a una procedura espropriativa ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., anche se impugnato principalmente per contestare la localizzazione urbanistica dell’opera e anche se il ricorrente non è proprietario delle aree direttamente espropriate.
  • L’applicazione del rito abbreviato dipende dal contenuto oggettivo dell’atto e dal suo inserimento nella procedura espropriativa, non dall’interesse specifico fatto valere dal ricorrente né dalla qualificazione delle censure come urbanistiche, progettuali o espropriative.
  • In presenza di domande connesse soggette a riti diversi, il rito abbreviato si estende alle domande ulteriori ai sensi dell’art. 32 c.p.a., quando una delle domande rientra nell’ambito del rito speciale previsto dagli artt. 119 e seguenti c.p.a.
  • Nel rito abbreviato il termine per il deposito del ricorso previsto dall’art. 45 c.p.a. è dimezzato a quindici giorni ed è perentorio; il suo mancato rispetto determina l’irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
  • Quando l’impugnazione della localizzazione dell’opera è irricevibile, viene meno l’interesse a contestare autonomamente gli atti successivi, come il piano cimiteriale e il progetto esecutivo, se la loro lesività deriva dalla localizzazione già stabilita dall’atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàPiani regolatori e variantiTermini e notificazione del ricorso
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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