Sentenza n. 9382/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto dello Sportello Unico l’Immigrazione - Prefettura di Roma del 7 febbraio 2025, con cui è stato revocato il nulla osta/Autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 18 novembre 2025: del decreto dello Sportello Unico l’Immigrazione - Prefettura di Roma del 19 settembre 2025, con cui, a seguito di riesame, è stato nuovamente revocato il nulla osta/autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato precedentemente rilasciato al datore di lavoro, in favore del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'annullamento in autotutela del secondo provvedimento impugnato e la successiva autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno avessero integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale del ricorrente. Le spese di giudizio sono state compensate, con salva rifusione del contributo unificato in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Atto impugnato: revoca del nulla osta e dell'autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato, dapprima disposta con decreto del 7 febbraio 2025 e successivamente con decreto del 19 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 7 febbraio 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta e rigettato la domanda di autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato presentata dal rappresentante legale del datore di lavoro. In sede cautelare il TAR aveva accolto l'istanza ai fini del riesame. L'Amministrazione aveva poi annullato in autotutela il primo provvedimento e adottato un nuovo decreto di revoca il 19 settembre 2025, impugnato con motivi aggiunti. Anche rispetto a tale atto il TAR aveva accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato di avere annullato in autotutela il secondo provvedimento e di avere convocato le parti per ulteriori approfondimenti. Il ricorrente ha quindi riferito che, all'esito dell'appuntamento del 14 aprile 2026, lo Sportello Unico aveva autorizzato il rilascio del permesso di soggiorno in suo favore, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 34 c.p.a.
La dichiarazione di cessata materia del contendere è stata utilizzata in ragione del sopravvenuto soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e adotta una determinazione successiva che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- La sopravvenuta autorizzazione al rilascio del titolo di soggiorno può determinare la cessazione della materia del contendere in una controversia avente a oggetto la revoca del nulla osta e dell'autorizzazione all'ingresso per lavoro subordinato, se l'interesse sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatto.
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