Cassazione Penale, Sentenza n. 13882/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Cagliari del 22/11/2024 che aveva dichiarato inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. del 17/01/2024. Si deduce violazione di legge (artt. 410-bis, 571, 122 c.p.p.) per aver ritenuto il reclamo inammissibile per carenza di procura speciale, quando la procura sarebbe stata allegata; si sostiene inoltre che la persona offesa può proporre il reclamo anche senza difensore e che il difensore è legittimato a proporlo ai sensi dell'art. 101 c.p.p.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione. Motivo principale: l'art. 410-bis, comma 3, stabilisce che l'ordinanza che decide sul reclamo avverso l'archiviazione è non impugnabile, per cui non è ricorribile per cassazione; la giurisprudenza della Corte ha più volte confermato la conformità costituzionale e sovranazionale di tale previsione. La Corte rileva inoltre che la persona offesa era stata messa nella condizione di partecipare al reclamo (udienza fissata e notificata) e quindi il difetto di partecipazione non sussiste. Per l'inammissibilità del ricorso è disposta la condanna alle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità fondata su profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000. La richiesta, avanzata da Podda e Uras, di condanna del ricorrente al rimborso delle spese del grado non è accolta in quanto la giurisprudenza della Corte Costituzionale esclude la pronuncia sulle spese quando il procedimento si è concluso con archiviazione.
Norme richiamate
art. 410-bis cod. proc. pen.
comma terzo: decisione con ordinanza non impugnabile
La decisione del Tribunale sul reclamo avverso l'archiviazione è espressamente non impugnabile e quindi non ricorribile per cassazione; ciò esclude il controllo di legittimità sulla ordinanza di rigetto del reclamo
art. 568 cod. proc. pen.
Principio di tipicità dei mezzi di impugnazione e della legittimazione ad impugnare: in assenza di previsione normativa, non si può estendere la possibilità di impugnare provvedimenti non contemplati dal codice
art. 101 cod. proc. pen.
Riconosce il ruolo del difensore e i poteri ad esso attribuiti, ma non deroga alla norma che rende inimpugnabile l'ordinanza di cui all'art. 410-bis
Corte Costituzionale, sent. n. 134/1993 e ord. n. 59/2001
nessuna disposizione del codice di procedura penale attribuisce al giudice il potere di provvedere sulle spese del procedimento quando questo si concluda con l'archiviazione; si tratta di una consapevole scelta legislativa...
Di principio le spese del procedimento non possono essere ordinate a carico del proponente quando il procedimento si conclude con archiviazione; conseguentemente il rimborso delle spese a favore dell'indagato non è dovuto nel solo grado camerale sviluppatosi dall'archiviazione
art. 427 e art. 542 cod. proc. pen.
Ricordati a supporto della distinzione normativa fra archiviazione e provvedimenti che consentono la condanna alle spese solo dopo l'esercizio dell'azione penale o in sentenze formali
art. 611 cod. proc. pen.
Predisposizione della trattazione in camera di consiglio per la decisione del ricorso, secondo la procedura prevista
Massime di principio
- Quando il reclamo è deciso ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., la decisione del Tribunale è non impugnabile: non è possibile proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide il reclamo.
- Se si ritiene che la persona offesa non sia stata messa in condizione di partecipare al procedimento di reclamo, il rimedio adeguato è la richiesta di revoca del provvedimento al medesimo giudice del reclamo, non il ricorso per cassazione contro l'ordinanza (salvo profili di illegittimità costituzionale da specificare).
- Anche se il difensore allega procura o ritiene di avere legittimazione, ciò non muta la non impugnabilità del provvedimento deciso ai sensi dell'art. 410-bis: pertanto è prudente allegare sempre procura e documentazione, ma bisogna considerare i limiti sostanziali di impugnabilità previsti dalla legge.
- La dichiarazione di inammissibilità per cause che evidenziano colpa del ricorrente può comportare condanne alle spese e, in casi di colpa, il versamento alla Cassa delle ammende; occorre valutare il rischio di tali sanzioni prima di proporre ricorso manifestamente improcedibile.
- La richiesta di rimborso delle spese da parte degli indagati per il grado di giudizio collegato a un'archiviazione è generalmente inefficace, per effetto del principio consolidato che esclude provvedimenti sulle spese quando il procedimento si conclude con archiviazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13809/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13810/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13816/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13817/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13818/2025 del 09/04/2025
- Sentenza penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2025 del 09/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →