Cassazione Civile, Ordinanza n. 32743/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha rilevato l'estinzione del processo per effetto della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, del d.l. n. 119 del 2018, convertito nella l. n. 136 del 2018. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (ente religioso contribuente)
La controversia
Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in accoglimento dell'appello dell'ente religioso, aveva riformato la decisione di primo grado sfavorevole al contribuente e annullato l'avviso di accertamento ICI 2008. Nel corso del giudizio di legittimità l'ente contribuente ha depositato la documentazione per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; nessuna delle parti ha poi chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risulta un diniego della definizione impugnato.
Norme richiamate
art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione della documentazione per la definizione agevolata della controversia produce rilevanza processuale nel giudizio tributario di legittimità.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
In mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto e in assenza di diniego della definizione, il processo si estingue per decorso del termine del 31 dicembre 2020.
art. 391 c.p.c.
Resta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza secondo la disciplina sulla trattazione del ricorso in camera di consiglio.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di cassazione, l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla normativa speciale può determinare l'estinzione del processo se non segue tempestiva istanza di trattazione e non interviene un diniego della definizione.
- Quando la legge speciale prevede l'estinzione del giudizio per mancata prosecuzione dopo la domanda di definizione agevolata, la Corte dichiara l'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- In caso di estinzione del processo, le spese restano regolate secondo la disciplina speciale richiamata dalla norma applicata dalla Corte.
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