Cassazione Civile, Ordinanza n. 33646/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da un precedente giudizio di lavoro in cui era stato riconosciuto a una dipendente l'inquadramento nel secondo livello del CCNL Commercio per un determinato periodo, con condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, mensilità aggiuntive, straordinario e TFR, e con rigetto dell'impugnativa del licenziamento. Su ricorso della società, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 9026/2025, aveva cassato la sentenza d'appello e rinviato alla Corte territoriale, rilevando che la lavoratrice non aveva indicato espressamente le declaratorie contrattuali invocate, che il CCNL richiamato era diverso da quello applicato dal datore di lavoro e che quest'ultimo non risultava prodotto in atti. La lavoratrice ha quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte sarebbe incorsa in un duplice errore di fatto: da un lato, avrebbe erroneamente ritenuto non adempiuto l'onere probatorio e allegatorio, perché il CCNL sarebbe stato prodotto integralmente; dall'altro, avrebbe erroneamente affermato la diversità tra le declaratorie del CCNL prodotto e quelle del CCNL applicato dalla società. La resistente ha contestato tali deduzioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma si risolvessero in una contestazione dell'attività interpretativa e valutativa svolta nell'ordinanza impugnata. In particolare, la sufficienza della produzione del CCNL ai fini dell'indicazione delle declaratorie contrattuali e la ripartizione dell'onere probatorio sulla produzione del CCNL applicato sono state qualificate come questioni valutative e interpretative, non come false percezioni immediatamente riscontrabili dagli atti. Inoltre, le circostanze dedotte erano già oggetto di contraddittorio, con conseguente difetto del requisito dell'estraneità alla discussione tra le parti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di revocazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma che consente la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio rilevante consiste in una falsa percezione dei fatti di causa, non estesa all'attività interpretativa o valutativa, e deve essere evidente, decisivo e risultare dal solo confronto tra pronuncia e atti di causa.
Cass. S.U. n. 20013/2024
Richiamata per ribadire che, in sede di revocazione delle sentenze della Cassazione, l'errore di fatto è configurabile solo in presenza di una falsa realtà documentale immediatamente rilevabile e non di una critica al ragionamento decisorio.
art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando il giudice abbia percepito in modo falso un dato risultante con evidenza assoluta dagli atti, senza che il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- Non integra errore revocatorio la censura che investe la valutazione della sufficienza di un documento, la sua interpretazione o la ripartizione dell'onere probatorio: tali profili attengono al giudizio di merito o al ragionamento giuridico, non alla mera percezione del fatto.
- L'errore revocatorio deve essere immediatamente rilevabile dal solo confronto tra la decisione impugnata e gli atti interni del giudizio di cassazione, oltre che essenziale e decisivo rispetto al contenuto della pronuncia.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per revocazione come surrogato di un nuovo giudizio di cassazione per contestare conclusioni motivatamente raggiunte dalla Corte, se la doglianza mira soltanto a rimettere in discussione la condivisibilità della decisione.
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