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Sentenza

Sentenza n. 5926/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento della Delibera del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I n. 1397 del 15.12.2025, comunicata con pec del 17.12.2025, con riferimento all’aggiudicazione del Lotto n.13 “Puntali adattabili” - CIG B61198B98C, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso alla suddetta gara, se ed in quanto lesivi degli interessi della Società,

Giustizia amministrativa202600535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 13 della gara per la fornitura di puntali adattabili e atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata nel lotto n. 13, ha dedotto che il prodotto offerto dall’aggiudicataria fosse privo di plurime caratteristiche tecniche minime previste dalla lex specialis, tra cui il manipolo a movimento longitudo-torsionale, almeno quindici punte per tessuti molli, fibrosi e ossei e un unico manipolo per tutte le punte. Ha sostenuto che tali difformità integrassero un aliud pro alio e imponessero l’esclusione dell’offerta, non essendo superabili mediante il principio di equivalenza funzionale. Ha inoltre rilevato l’assenza, nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, della dichiarazione e della documentazione espressamente richieste dal disciplinare per dimostrare l’equivalenza, nonché l’omessa motivazione della Commissione sul giudizio di equivalenza. In subordine, ha dedotto che l’offerta non avrebbe superato la soglia minima di sbarramento tecnico e che una corretta attribuzione dei punteggi avrebbe comunque impedito l’aggiudicazione all’altra concorrente.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che il prodotto dell’aggiudicataria non possedesse caratteristiche tecniche minime espressamente indicate nella lex specialis. In assenza di una specifica esplicitazione delle finalità e dei bisogni perseguiti dall’amministrazione, tali caratteristiche sono state qualificate come strutturali e non funzionali; pertanto, la loro mancanza non poteva essere compensata dal principio di equivalenza. Il Collegio ha comunque rilevato l’illegittimità anche sotto il diverso profilo dell’omesso giudizio di equivalenza: il disciplinare imponeva al concorrente che intendesse offrire soluzioni equivalenti di presentare una dichiarazione e idonea documentazione, ma l’aggiudicataria non aveva assolto tale onere. La Commissione aveva proceduto direttamente all’attribuzione dei punteggi, senza svolgere previamente e motivare il giudizio sulla corrispondenza sostanziale del prodotto e senza verificare che non si trattasse di aliud pro alio. Il giudizio di equivalenza attiene infatti alla previa fase di ammissibilità dell’offerta e deve precedere logicamente la valutazione comparativa e l’attribuzione dei punteggi. La relazione tecnica depositata in giudizio, peraltro non sottoscritta, non poteva integrare postumamente la motivazione mancante. Sono stati annullati in parte qua gli atti di gara, dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e disposto che la stazione appaltante procedesse alla nuova aggiudicazione in favore della ricorrente, nel rispetto del codice dei contratti pubblici. Il Policlinico è stato condannato al pagamento di 2.000 euro oltre accessori; spese compensate con la controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara per la fornitura dei dispositivi medici è stata indetta mediante procedura aperta ai sensi della disposizione.

  • art. 22 del disciplinare di gara

    esclusione delle offerte prive delle specifiche tecniche richieste

    La lex specialis prevedeva l’esclusione delle offerte prive delle specifiche tecniche richieste.

  • art. 16 del disciplinare di gara

    nel caso in cui l’operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare all’offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo ... idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche

    La disposizione imponeva uno specifico onere dichiarativo e dimostrativo a carico dell’operatore che intendesse avvalersi dell’equivalenza.

  • punto 1 del capitolato tecnico

    Ove non si faccia espressamente riferimento a misure fisiche, saranno ammesse misure diverse purché equivalenti per destinazione d’uso

    Il capitolato ammetteva soluzioni equivalenti, subordinandole alla presentazione di una dichiarazione e di documentazione idonea a dimostrare l’equivalenza.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 68 d.lgs. 50/2016

    La giurisprudenza richiamata lo considera la base normativa del principio di equivalenza riferito alle specifiche tecniche non aventi carattere minimo e condizionante.

  • art. 86 d.lgs. 50/2016

    La giurisprudenza richiamata lo pone a fondamento dell’esclusione per la mancata offerta di requisiti espressamente previsti come minimi obbligatori.

  • Allegato II.5 d.lgs. 36/2023

    Il giudice osserva che il nuovo codice riproduce in tale allegato il testo previgente sull’equivalenza delle specifiche tecniche, senza estenderne espressamente la portata ai requisiti minimi.

Massime di principio

  • Il principio di equivalenza consente l’ammissione di un prodotto difforme dalle specifiche tecniche della lex specialis solo quando vi sia una conformità sostanziale e funzionale alle prestazioni richieste e il prodotto non costituisca un aliud pro alio.
  • La mancanza di requisiti tecnici minimi espressamente prescritti dalla lex specialis come caratterizzanti l’oggetto della fornitura comporta l’inammissibilità dell’offerta quando tali requisiti abbiano natura strutturale, salvo che la lex specialis espliciti le finalità e i bisogni dell’amministrazione cui la caratteristica è funzionalmente preordinata.
  • Quando la lex specialis impone al concorrente che offra una soluzione equivalente di presentare una dichiarazione e documentazione dimostrativa, l’omissione di tali adempimenti impedisce di fondare l’ammissione dell’offerta su un giudizio implicito di equivalenza.
  • Il giudizio di equivalenza riguarda la previa verifica di ammissibilità dell’offerta e deve logicamente precedere l’attribuzione dei punteggi; non può essere surrogato dalla mera differenziazione dei punteggi tecnici attribuiti a un’offerta difforme.
  • Il giudizio di equivalenza deve essere specificamente motivato quando la documentazione tecnica non dimostri già la corrispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste; una motivazione formata o integrata soltanto nel corso del giudizio non sana l’omissione della valutazione originaria.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialisPrincipio di equivalenza
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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