Cassazione Civile, Ordinanza n. 07694/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Puglia che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello principale dei contribuenti e rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio. La controversia riguardava avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società agricola, già s.n.c./s.a.s., e dei suoi soci per le annualità 2006 e 2007: per il 2006 era contestata l'indebita deduzione di ammortamenti; per il 2007 operazioni inesistenti, costi indeducibili e indebiti ammortamenti, con recupero di IRES, IRAP e IVA per la società e IRPEF per i soci. Il ricorso era affidato a un unico motivo, ma nel corso del giudizio le parti hanno comunicato l'avvenuta definizione delle liti fiscali tramite le procedure agevolate previste prima dal d.l. n. 119/2018 e poi dalla l. n. 197/2022, con produzione della relativa documentazione di pagamento e delle istanze presentate.
La decisione
La Corte ha preso atto che tutti gli atti impositivi oggetto del giudizio erano stati definiti tramite le procedure di definizione agevolata delle liti fiscali: la società per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, i soci per i relativi atti ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., l. n. 197/2022, mentre per l'annualità 2006 era intervenuto giudicato interno. Ritenuti quindi integrati i presupposti normativi per l'estinzione del processo, la Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio e ha posto le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 118 del 2019
Richiamato quale base della precedente istanza di definizione della lite pendente depositata dalla società; il testo lo menziona nel contesto delle comunicazioni processuali, senza svilupparne una specifica ratio.
art. 6 d.l. n. 119/2018
La definizione agevolata della lite fiscale determina, quando ricorrano i relativi presupposti e sia stato perfezionato il procedimento, l'estinzione del giudizio.
art. 1, commi 186-203, l. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione agevolata delle pendenze tributarie produce l'estinzione del giudizio per gli atti definiti, ove risultino perfezionate le condizioni previste dalla legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione relativo ad avvisi di accertamento tributari, la sopravvenuta definizione agevolata di tutti gli atti impugnati comporta l'estinzione del processo, purché sia documentato il perfezionamento della procedura per ciascuna posizione interessata.
- Quando una lite riguarda più atti impositivi o più contribuenti, l'estinzione del giudizio presuppone che risultino definiti tutti gli atti oggetto della controversia o che per quelli residui sia comunque venuto meno l'interesse alla decisione per effetto di giudicato interno o altra causa equivalente.
- La disciplina di definizione agevolata delle controversie tributarie opera come causa estintiva del processo e prevale sulla trattazione del merito, con regolazione delle spese secondo il criterio delle spese anticipate da ciascuna parte.
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