Cassazione Penale, Sentenza n. 38776/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il diniego della declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo ai sensi dell'art. 172 cod. pen.; il ricorrente ha sostenuto che, a seguito della revoca di una sentenza (Torino) che era stata considerata per la recidiva, il presupposto della recidiva veniva meno e che la condanna del Tribunale di Biella (18/3/1996) non poteva integrare recidiva rispetto a fatti commessi nel luglio 1995 essendo successiva ai fatti. In subordine è stata proposta questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 172, comma 7, e 99 cod. pen. per contrasto con parametri costituzionali e convenzionali (artt. 111, 117 Cost.; artt. 3, 8, 14 CEDU; artt. 1, 4, 6, 21, 49(3) Carta Diritti UE).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo nella parte in cui ha rilevato che il provvedimento impugnato non chiarisce il tempus commissi dei reati giudicati con la sentenza di Biella e pertanto non ha verificato correttamente la sussistenza della recidiva specifica ostativa all'estinzione della pena ai sensi dell'art. 172, comma 7. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al giudice dell'esecuzione per nuovi accertamenti sulla effettiva esistenza della recidiva specifica. Ha ritenuto assorbito e comunque manifestamente infondato il motivo di costituzionalità.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 quando l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio di condanna o in un diverso giudizio relativo a fatti commessi nel periodo intercorrente tra tale sentenza e la maturazione della prescrizione; rileva il tempus commissi dei reati oggetto delle condanne successive
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva e le sue qualificazioni; la recidiva specifica può costituire causa ostativa all'estinzione della pena se l'accertamento riguarda condanne per reati della stessa indole nei termini di cui all'art. 172, comma 7
artt. 111 e 117 Cost.
Richiamati nella prospettazione di illegittimità costituzionale: la Corte ha ritenuto il profilo costituzionale sollevato assorbito o manifestamente infondato alla luce delle regole sull'accertamento della recidiva
artt. 3, 8 e 14 CEDU
Richiamati dal ricorrente per contestare lo stigma permanente della recidiva; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione ai fini della decisione, imponendo prima gli accertamenti fattuali sulla recidiva
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (artt. 1, 4, 6, 21 e 49, comma 3)
Richiamata nella prospettazione di contrasto con norme interne; la Corte non ha accolto il rilievo perché la valutazione della sussistenza dell'ostatività ex art. 172 richiede accertamenti di fatto preliminari
Massime di principio
- Per valutare l'applicabilità dell'ostatività all'estinzione della pena per recidiva (art. 172, comma 7) è necessario accertare non solo l'esistenza di condanne successive, ma il tempus commissi dei reati e se l'accertamento della recidiva è stato fatto nel giudizio di condanna o in giudizi riguardanti fatti commessi nel periodo intercorrente fino alla maturazione della prescrizione
- Una condanna successiva non impedisce automaticamente la declaratoria di estinzione se i reati per cui è stata inflitta riguardano fatti commessi anteriormente all'inizio del termine prescrizionale: il giudice deve verificare la cronologia dei fatti
- Il giudice dell'esecuzione non può presumere la sussistenza della recidiva; deve svolgere indagini e accertamenti per determinare se ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 172, comma 7
- Le questioni di legittimità costituzionale o convenzionale possono essere sollevate, ma non suppliscono alla necessità di determinare preventivamente i fatti rilevanti (cronologia dei reati e delle condanne); se mancano accertamenti di fatto la Corte può rinviare per chiarimenti
- In situazioni analoghe la difesa deve documentare con precisione le date dei fatti e delle sentenze rilevanti (tempus commissi e definitività) per dimostrare l'assenza di recidiva ostativa; il giudice deve valutare la proporzionalità degli effetti penali derivanti dall'applicazione della recidiva
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