Ordinanza n. 11204/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO - dell'Allegato Q emesso dalla Scuola Sottufficiali Marina Militare - Taranto, datato 16.02.2026 (notificato all'odierno ricorrente in data 24.02.2026) con cui è stata data comunicazione al Sig. -OMISSIS- dell'avvio nei suoi confronti - ai sensi dell'art. 957 Dlgs. 66/2010 - del procedimento di proscioglimento dalla ferma contratta per perdita dell'idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento; - del Giudizio di Non idoneità reso dall'Ispettorato di Sanità Marina Militare - Commissione Medica Centrale - Roma, datato 11.02.2026 (notificato all'odierno ricorrente in data 24.02.2026) in forza del quale il Sig. -OMISSIS- - sulla base della diagnosi “[…] DISTURBO DA TIC MOTIRI CRONICI […]” - è stato giudicato: “[…] PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO VFI AI SENSI DELLA LETT. R COMMA 6 DELL'E.I.I./D.T. 04.06.2014 E PROPOSTA PER LA RIFORMA A MENTRE DELL'ART. 582 DEL DPR NR. 90 DEL 15 MARZO 2010 (Testo Unico Ordinamento Militare […]”; - del Processo Verbale -OMISSIS- emesso dall'Ispettorato di Sanità Marina Militare - Commissione Medica Centrale - Roma, datato 11.02.2026, con cui è stato espresso il provvedimento medico legale: “[…] PERMANENTEMENTE NON IDONE AL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO VFI AI SENSI DELLA LETT. R. COMMA 6 DELL'E.I.I./D.T. 04.06.2014 E PROPOSTO PER LA RIFORMA A MENTE DELL'ART. 582 DEL DPR NR. 90 DEL 15 MARZO 2010 (Testo Unico Ordinamento Militare) […]”; - dell'Allegato Q emesso dalla Scuola Sottufficiali Marina Militare - Taranto, datato 12.01.2026 (notificato all'odierno ricorrente in pari data) con cui è stata data comunicazione al Sig. -OMISSIS- dell'avvio nei suoi confronti - ai sensi dell'art. 957 Dlgs. 66/2010 - del procedimento di proscioglimento dalla ferma contratta per perdita dell'idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento; - del Modello M.M. - Verbale -OMISSIS- emesso dalla Marina Militare - Certificato Monocratico di proposta a rassegna - Marinferm Taranto, datato 12.01.2026 (conosciuto e non accettato dall'odierno ricorrente in pari data) con cui - in ragione della diagnosi “Disturbo da Tic motori cronici (COD ICD-10 F95.1” - è stato determinato: “[…] PERMANENTEMENTE NON IDONE AL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO QUALE VFI (VOLONTARIO IN FERMA INIZIALE). RIFORMATO A MENTE DELLA LETTERA R ARTICOLO 6 DELL'ELENCO INFERMITA' DI CUI AL DECRETO DEL 4 GIUGNO 2014 DEL MINISTERO DELLA DIFESA […]”; - del provvedimento recante prot. nr. N. MM-MT-TA--OMISSIS-emesso da Mariscuola Taranto, datato 08.01.2026, con cui il Sig. -OMISSIS- è stato riconosciuto affetto da: “[…] tic motori cronici F95.1 […]”; - del provvedimento recante prot. nr. N. MM-MT-TA--OMISSIS-emesso da Mariscuola Taranto, datato 16.12.2025, con cui il Sig. -OMISSIS- è stato riconosciuto affetto da: “[…] DISTURBO DA IC MOTORI CRONICI […]”; - della Lett. R, comma 6 della “Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, allegata D.M. 4.06.2014 (Direttiva Tecnica per l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e Direttiva Tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare) nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione, per violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 582, comma 2, del D.P.R. 90/2010. - nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso ivi compreso il provvedimento di proscioglimento dalla ferma. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/6/2026: AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO (previa sospensione degli effetti) - della Graduatoria di Merito relativa al “Bando di reclutamento nella Marina Militare, per il 2025, di Volontari in Ferma Iniziale (VFI) nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e nel Corpo delle Capitanerie di Poto (CP)”, così come modificata successivamente al provvedimento di non idoneità dello -OMISSIS-, i cui estremi sono sconosciuti non essendo stata pubblicata sul portale, né fornita dall’Amministrazione successivamente all’istanza di accesso agli atti formulata (come da risposta dell’Amministrazione all’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente - atto recante prot. nr. M_D MSCLTA RG26 N- -OMISSIS-emesso dalla Marina Militare – Scuola Sottufficiali M.M. – Taranto – Ufficio Consulenze Legale, datato 14.04.2026) nella parte in cui non comprende il ricorrente a causa del giudizio di non idoneità emesso nei suoi confronti, nonché, del relativo atto di approvazione della già menzionata Graduatoria di Merito; - delle relazioni Psichiatriche del 16.12.2025 e del 08.01.2025 (conosciute dal ricorrente solo con risposta all’istanza di accesso agli atti formulata (atto recante prot. nr. M_D MSCLTA RG26 N- -OMISSIS-emesso dalla Marina Militare – Scuola Sottufficiali M.M. – Taranto – Ufficio Consulenze Legale, datato 14.04.2026) con cui il ricorrente è stato giudicato affetto da “[…] Disturbo da tic motori cronici (COD ICD-10 F95.I) […]” e prima giudicato TEMPORANEAMENTE NON IDONEO per 22 (ventidue) giorni e, poi, giudicato “[…] propone proscioglimento del militare in quanto patologia non compatibile col servizio come da Elenco e imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare […]”; - del provvedimento recante prot. nr. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, datato 13.03.2026 (notificato a parte ricorrente in data 28.03.2026) con cui è stato decretato: “[…] il Comune di 2^ classe VFI FRL/FCO/SDI -OMISSIS-, nato a Taranto il 5 giugno 2005, è prosciolto dalla ferma iniziale per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica per il reclutamento ai sensi dell’art. 957, co. 1, lett. f) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e viene collocato in congedo assoluto ai sensi dell’art. 2070 del D. Lgs 66/2010, a decorrere dal 12 gennaio 2026 […]”; - dell’Allegato Q emesso dalla Scuola Sottufficiali Marina Militare – Taranto, datato 16.02.2026 (notificato all’odierno ricorrente in data 24.02.2026) con cui è stata data comunicazione al Sig. -OMISSIS- dell’avvio nei suoi confronti – ai sensi dell’art. 957 Dlgs. 66/2010 - del procedimento di proscioglimento dalla ferma contratta per perdita dell’idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento; - del Giudizio di Non idoneità reso dall’Ispettorato di Sanità Marina Militare – Commissione Medica Centrale – Roma, datato 11.02.2026 (notificato all’odierno ricorrente in data 24.02.2026) in forza del quale il Sig. -OMISSIS- - sulla base della diagnosi “[…] DISTURBO DA TIC MOTIRI CRONICI […]” – è stato giudicato: “[…] PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO VFI AI SENSI DELLA LETT. R COMMA 6 DELL’E.I.I./D.T. 04.06.2014 E PROPOSTA PER LA RIFORMA A MENTRE DELL’ART. 582 DEL DPR NR. 90 DEL 15 MARZO 2010 (Testo Unico Ordinamento Militare […]”; - del Processo Verbale -OMISSIS- emesso dall’Ispettorato di Sanità Marina Militare – Commissione Medica Centrale – Roma, datato 11.02.2026, con cui è stato espresso il provvedimento medico legale: “[…] PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO VFI AI SENSI DELLA LETT. R. COMMA 6 DELL’E.I.I./D.T. 04.06.2014 E PROPOSTO PER LA RIFORMA A MENTE DELL’ART. 582 DEL DPR NR. 90 DEL 15 MARZO 2010 (Testo Unico Ordinamento Militare) […]”; - dell’Allegato Q emesso dalla Scuola Sottufficiali Marina Militare – Taranto, datato 12.01.2026 (notificato all’odierno ricorrente in pari data) con cui è stata data comunicazione al Sig. -OMISSIS- dell’avvio nei suoi confronti – ai sensi dell’art. 957 Dlgs. 66/2010 - del procedimento di proscioglimento dalla ferma contratta per perdita dell’idoneità fisico-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento; - del Modello M.M. – Verbale -OMISSIS- emesso dalla Marina Militare – Certificato Monocratico di proposta a rassegna – Marinferm Taranto, datato 12.01.2026 (conosciuto e non accettato dall’odierno ricorrente in pari data) con cui – in ragione della diagnosi “Disturbo da Tic motori cronici (COD ICD-10 F95.1” - è stato determinato: “[…] PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO QUALE VFI (VOLONTARIO IN FERMA INIZIALE). RIFORMATO A MENTE DELLA LETTERA R ARTICOLO 6 DELL’ELENCO INFERMITA’ DI CUI AL DECRETO DEL 4 GIUGNO 2014 DEL MINISTERO DELLA DIFESA […]”; - del provvedimento recante prot. nr. N. MM-MT-TA--OMISSIS-emesso da Mariscuola Taranto, datato 08.01.2026, con cui il Sig. -OMISSIS- è stato riconosciuto affetto da: “[…] tic motori cronici F95.1 […]”; - del provvedimento recante prot. nr. N. MM-MT-TA--OMISSIS-emesso da Mariscuola Taranto, datato 16.12.2025, con cui il Sig. -OMISSIS- è stato riconosciuto affetto da: “[…] DISTURBO DA TIC MOTORI CRONICI […]”; - della Lett. R, comma 6 della “Direttiva Tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, allegata D.M. 4.06.2014 (Direttiva Tecnica per l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e Direttiva Tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare) nell’interpretazione resa negli atti impugnati dall’Amministrazione, per violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 582, comma 2, del D.P.R. 90/2010. - nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o connesso ivi compreso il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti medici di non idoneità e provvedimento di proscioglimento dalla ferma iniziale per perdita permanente dell’idoneità psico-fisica, nonché graduatoria di merito modificata in conseguenza del giudizio di non idoneità
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui, durante l’incorporamento nella Marina Militare, è stato giudicato permanentemente non idoneo al prosieguo del servizio VFI e proposto per la riforma, in ragione della diagnosi di disturbo da tic motori cronici, nonché il successivo decreto ministeriale di proscioglimento dalla ferma e la graduatoria di merito che non lo comprendeva. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e l’interpretazione della lettera R, comma 6, dell’elenco delle infermità allegato alla direttiva tecnica del 4 giugno 2014, deducendo la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 582, comma 2, d.P.R. 90/2010. Il ricorrente ha prodotto documentazione medica diretta a dimostrare l’insussistenza della causa di non idoneità. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria intervenuta nel corso del giudizio e gli atti conosciuti tramite accesso, incluse le relazioni psichiatriche poste a fondamento della valutazione sanitaria.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha deciso la domanda cautelare, ritenendo necessario disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. per accertare, in contraddittorio, l’effettiva sussistenza dell’affezione contestata, la sua entità, gli eventuali riflessi menomanti e il codice attribuibile, così da stabilire l’idoneità o meno del ricorrente al reclutamento sotto tale profilo. L’incarico è stato affidato alla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, con facoltà di avvalersi di specialisti. Il Ministero dovrà trasmettere tutta la documentazione e le norme tecniche rilevanti; le parti dovranno essere avvisate delle operazioni e potranno parteciparvi tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione dei rilievi. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 10 settembre 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita. È stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo al 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per accertare fatti rilevanti ai fini della decisione, assicurando il contraddittorio tra le parti.
art. 957 d.lgs. 66/2010
È richiamato quale base del procedimento di proscioglimento dalla ferma per perdita dell’idoneità fisico-psico-attitudinale.
art. 582 d.P.R. 90/2010
È richiamato quale fondamento regolamentare dell’elenco delle imperfezioni e infermità rilevanti per l’idoneità al servizio militare.
art. 97 Cost.
È indicato dal ricorrente quale parametro costituzionale asseritamente violato nell’interpretazione amministrativa della disciplina sanitaria.
D.M. 4 giugno 2014 e relativa Direttiva tecnica
La lettera R, comma 6, dell’elenco delle infermità è richiamata quale disciplina tecnica applicata per il giudizio di non idoneità; la sua concreta applicazione dovrà essere valutata alla luce della verificazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi allo stato di salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda un giudizio medico-legale di non idoneità al servizio militare e la documentazione sanitaria prodotta dalle parti rende controversa la sussistenza o la rilevanza dell’infermità, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio prima di decidere il merito e la domanda cautelare.
- La verificazione può essere affidata a un organo sanitario militare diverso da quello che ha adottato la valutazione impugnata, con facoltà di avvalersi di specialisti, allo scopo di acquisire una valutazione tecnica indipendente sulla diagnosi, sull’entità dell’affezione, sui suoi effetti menomanti e sull’idoneità al reclutamento.
- Nelle operazioni di verificazione devono essere assicurati il contraddittorio e la partecipazione tecnica delle parti, mediante previo avviso, possibilità di presenza del difensore e del consulente tecnico e verbalizzazione degli eventuali rilievi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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