Cassazione Civile, Ordinanza n. 17138/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
La controversia nasce dall’azione proposta da alcuni utenti del servizio idrico contro la società gestrice, per avere ricevuto acqua non potabile e non idonea al consumo domestico, con presenza di arsenico e fluoruri oltre i limiti di legge. I giudici di merito avevano accertato l’inadempimento della società, disposto la restituzione del 50% delle somme versate a titolo di canone per il periodo indicato e condannato la società anche al risarcimento dei danni. La società, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la lite riguardasse la riduzione della tariffa/canone stabilita in sede amministrativa e l’organizzazione del servizio, quindi una posizione di interesse legittimo devoluta al giudice amministrativo; (2) violazione della normativa di settore e dell’art. 1218 c.c. in relazione al rigetto della domanda di manleva verso l’Autorità d’ambito e la Regione, deducendo che la Regione avrebbe avuto un ruolo determinante nella gestione e potabilizzazione dell’acqua e nella fase emergenziale; (3) omesso esame di fatti decisivi relativi al ruolo operativo della Regione Lazio e alla documentazione prodotta, che secondo la ricorrente dimostrava la presa in carico regionale degli impianti e delle attività connesse alla dearsenificazione.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo. Stabilisce che la domanda principale degli utenti, avente ad oggetto la riduzione del corrispettivo e il risarcimento per la fornitura di acqua non conforme ai requisiti di potabilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda il rapporto individuale di utenza e l’inadempimento del gestore. Accoglie invece la censura sulla domanda di manleva, affermando che anche questa, in quanto domanda accessoria e riflesso della pretesa principale, deve radicarsi nella medesima giurisdizione ordinaria. La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione al motivo accolto e rinviata al Tribunale di Viterbo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È la base del motivo di ricorso sul difetto di giurisdizione; la Corte esamina la doglianza ma ne respinge una parte e ne accoglie un’altra per la domanda di manleva.
art. 360 c.p.c.
È richiamato per le censure di violazione di legge riguardanti la domanda di manleva e la disciplina del servizio idrico.
art. 360 c.p.c.
È invocato per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi; la censura resta assorbita dall’accoglimento del secondo motivo.
art. 360-bis c.p.c.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché non sono state addotte ragioni idonee a giustificare il superamento dei precedenti di legittimità conformi.
art. 1218 c.c.
Richiamato per qualificare la responsabilità del gestore come responsabilità da inadempimento del rapporto di utenza.
art. 141 e ss. d.lgs. 152/2006
Normativa di settore evocata dalla ricorrente sulla disciplina del servizio idrico integrato.
artt. 9, 12 e 13 d.lgs. 31/2001
Richiamati come fonti che impongono limiti di qualità e potabilità dell’acqua somministrata.
O.P.C.M. 3921/2011
Invocata dalla ricorrente a sostegno del ruolo emergenziale e della gestione pubblica della vicenda.
art. 9 della Direttiva 98/83/CE
Richiamata dalla Corte come fonte europea rilevante degli obblighi sulla qualità dell’acqua potabile.
art. 3, comma primo, Cost.
Evocato dalla Corte per sottolineare che non sarebbe ragionevole attribuire giurisdizioni diverse in base alla gravità dell’inadempimento nel medesimo rapporto di utenza.
Massime di principio
- L’azione dell’utente contro il gestore del servizio idrico per fornitura di acqua non conforme ai requisiti di potabilità e per la correlata riduzione del corrispettivo o il risarcimento del danno appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché investe il singolo rapporto di utenza e l’inadempimento contrattuale del gestore.
- L’attività di programmazione, organizzazione o gestione pubblica del servizio idrico costituisce, in tali controversie, un presupposto esterno della vicenda, ma non trasforma la pretesa dell’utente in una controversia su interessi legittimi, quando la domanda resta ancorata all’esatto adempimento del rapporto privatistico di somministrazione.
- La domanda di manleva proposta dal gestore nei confronti dell’ente territoriale o dell’autorità competente, quando sia riflesso della domanda principale risarcitoria dell’utente, segue la giurisdizione della domanda principale e non può essere separata da essa sul piano del radicamento giurisdizionale.
- In presenza di un orientamento consolidato della Corte su fattispecie sovrapponibili, il motivo di ricorso che non offra argomenti per discostarsene può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
- La fornitura di acqua in violazione dei limiti di legge o regolamentari sui contenuti di sostanze tossiche integra, per il gestore, un inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di utenza e dalla normativa di settore, con conseguente possibile riduzione del corrispettivo e risarcimento del danno.
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