Tribunale, Ordinanza T-480/21
Order of the General Court (First Chamber) of 22 December 2022. — British Airways plc v European Commission. — Action for annulment and for damages – Competition – Agreements, decisions and concerted practices – Market for airfreight – Decision finding an infringement of Article 101 TFEU, Article 53 of the EEA Agreement and Article 8 of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport – Annulment by the General Court – Refusal of the Commission to pay default interest – Remedies – Limitation period – Time limit for bringing proceedings – Out of time – Act confirming a previous measure – Inadmissibility. — Case T-480/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dichiara inammissibile l’azione di British Airways volta a ottenere interessi moratori e composti dopo l’annullamento della sanzione antitrust inflittale dalla Commissione. Esclude che l’articolo 266 TFUE possa fondare un rimedio autonomo e ritiene prescritta la domanda risarcitoria ex articoli 268 e 340 TFUE. Respinge inoltre l’impugnazione delle lettere della Commissione perché la prima è stata contestata fuori termine e la seconda è meramente confermativa.
Azione di British Airways per ottenere interessi moratori e composti dopo l’annullamento parziale di una sanzione antitrust: il Tribunale dichiara inammissibili sia la domanda fondata sull’articolo 266 TFUE sia quella risarcitoria e l’impugnazione delle lettere della Commissione, perché il rimedio autonomo ex articolo 266 TFUE non esiste e le altre domande sono tardive o contro un atto meramente confermativo.
La questione giuridica
Se, dopo l’annullamento di una decisione antitrust e il rimborso della multa versata in via provvisoria, l’impresa possa: 1) agire autonomamente sulla base del primo comma dell’articolo 266 TFUE per ottenere interessi moratori e composti; 2) proporre una domanda di risarcimento ex articolo 268 e secondo comma dell’articolo 340 TFUE senza incorrere nella prescrizione quinquennale; 3) impugnare ex articolo 263 TFUE le lettere con cui la Commissione ha negato il pagamento degli interessi, nonostante la tardività della prima risposta e la natura confermativa della seconda.
Principio di diritto
Il primo comma dell’articolo 266 TFUE non istituisce un rimedio autonomo e non può, da solo, fondare un’azione diretta per ottenere interessi moratori conseguenti all’annullamento di una decisione della Commissione; la tutela va eventualmente perseguita con i rimedi previsti dai Trattati, in particolare ricorso per annullamento, ricorso per omissione o azione di responsabilità. Inoltre, una domanda risarcitoria ex articolo 268 e secondo comma dell’articolo 340 TFUE è soggetta al termine quinquennale dell’articolo 46 dello Statuto, che decorre dal momento in cui il danno si materializza: nel caso di interessi dovuti sul rimborso della multa, dal mancato pagamento degli interessi al momento della restituzione del capitale. Infine, una lettera che si limita a confermare un precedente rifiuto, senza fatti nuovi sostanziali, è un atto meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile ex articolo 263 TFUE; la tardività del primo atto non può essere aggirata contestando il secondo.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dell’Accordo SEE
- Articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
Interessi dovuti dopo l’annullamento di una sanzione antitrust
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da British Airways plc contro la Commissione europea, nel contesto del contenzioso relativo alla decisione sul mercato dell’airfreight con cui era stata irrogata una sanzione poi annullata in sede giurisdizionale. La società chiedeva il pagamento di interessi moratori e composti sulle somme versate provvisoriamente e poi rimborsate dalla Commissione.
Fatti e precedente contenzioso
La Commissione aveva adottato il 9 novembre 2010 una decisione che accertava un’infrazione unica e շարունակata dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, imponendo a British Airways una multa di EUR 104 040 000. La società aveva impugnato la decisione e, nel frattempo, aveva pagato provvisoriamente l’importo della sanzione.
Con sentenza del 16 dicembre 2015 il Tribunale aveva annullato integralmente l’articolo 5 della decisione nei confronti di British Airways e solo parzialmente gli articoli 1-4; la Corte di giustizia aveva poi respinto l’impugnazione della Commissione. Nel 2016 la Commissione aveva rimborsato il capitale della multa con un rendimento garantito, ma senza corrispondere gli interessi richiesti dalla società.
Domande formulate dalla ricorrente
British Airways chiedeva:
- il pagamento di EUR 21 074 456,27 a titolo di interessi moratori sul capitale della multa versata provvisoriamente;
- in subordine, interessi composti sugli interessi moratori;
- in ulteriore subordine, l’annullamento delle lettere della Commissione del 30 aprile 2021 e del 2 luglio 2021, con cui era stato negato il pagamento degli interessi.
La Commissione eccepiva l’inammissibilità dell’azione, sostenendo che il capo fondato sull’articolo 266 TFUE non fosse proponibile, che la domanda risarcitoria fosse prescritta e che l’impugnazione ex articolo 263 TFUE fosse tardiva o diretta contro un atto meramente confermativo.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 263 TFUE, per il ricorso di annullamento;
- l’articolo 266 TFUE, sull’obbligo dell’istituzione di prendere le misure necessarie per conformarsi alla sentenza di annullamento;
- l’articolo 268 TFUE e il secondo comma dell’articolo 340 TFUE, per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione;
- l’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sul termine di prescrizione quinquennale;
- l’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, per la decisione sull’inammissibilità senza esame del merito.
Sulla pretesa fondata sull’articolo 266 TFUE
Il Tribunale respinge anzitutto l’idea che il primo comma dell’articolo 266 TFUE costituisca un rimedio autonomo. Ricorda che i Trattati prevedono in modo restrittivo i mezzi di ricorso disponibili e che l’articolo 266 TFUE non conferisce, da solo, una competenza ulteriore né crea una nuova azione non menzionata all’articolo 256 TFUE.
Secondo il Tribunale, l’obbligo di conformarsi a una sentenza di annullamento può essere fatto valere mediante i rimedi previsti dai Trattati, come il ricorso di annullamento, il ricorso per carenza o l’azione di responsabilità, ma non tramite un’azione diretta autonoma fondata esclusivamente sull’articolo 266 TFUE. Viene quindi escluso che British Airways possa utilizzare tale disposizione per ottenere il pagamento degli interessi richiesti.
Il Tribunale respinge anche gli argomenti tratti dalla Carta dei diritti fondamentali. L’articolo 47 garantisce un ricorso effettivo, ma non consente di alterare il sistema di tutela giurisdizionale disegnato dai Trattati; analogamente, l’articolo 41, paragrafo 3, non consente di ricavare un rimedio autonomo inesistente nel sistema dei Trattati.
Sulla domanda risarcitoria ex articolo 268 e articolo 340 TFUE
Quanto alla responsabilità extracontrattuale, il Tribunale rileva che il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere quando si materializza il danno. Nel caso di specie, il danno dedotto corrisponde al mancato pagamento degli interessi dovuti al momento della restituzione del capitale della multa, non già alla semplice adozione della decisione sanzionatoria iniziale.
Perciò il fatto generatore rilevante viene individuato nel 8 febbraio 2016, data in cui la Commissione ha rimborsato la multa senza corrispondere gli interessi pretesi. Da quel momento decorreva il termine quinquennale, che è scaduto l’8 febbraio 2021. Poiché la prima richiesta alla Commissione è stata inviata il 13 aprile 2021, l’azione risarcitoria è stata proposta dopo la scadenza del termine.
Il Tribunale aggiunge che la pretesa di interessi composti è solo accessoria rispetto alla domanda principale sugli interessi moratori: essendo quest’ultima inammissibile per prescrizione, anche la domanda accessoria deve essere respinta.
Sull’impugnazione delle lettere del 30 aprile 2021 e del 2 luglio 2021
Quanto al ricorso ex articolo 263 TFUE, il Tribunale rileva che il termine di due mesi, maggiorato del termine per la distanza, era ormai scaduto quando la domanda è stata depositata il 9 agosto 2021 rispetto alla lettera del 30 aprile 2021, che costituiva il primo atto di diniego.
La lettera del 2 luglio 2021 è qualificata come atto meramente confermativo: essa si limita a prendere atto degli argomenti della società e a confermare la posizione già espressa il 30 aprile 2021, senza introdurre elementi nuovi sostanziali né riesaminare la situazione alla luce di fatti nuovi. Di conseguenza, non può far rivivere il termine di ricorso né essere impugnata autonomamente.
Dispositivo e conseguenze
Il Tribunale dichiara il ricorso integralmente inammissibile e condanna British Airways alle spese. La pronuncia chiarisce, per la pratica professionale, che il recupero degli interessi dopo l’annullamento di una sanzione UE va inquadrato correttamente nel sistema dei rimedi dei Trattati e nei relativi termini di decadenza e prescrizione, senza estendere l’articolo 266 TFUE a funzione di azione autonoma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 22 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-115/21
- Sentenza · 22 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-530/20
- Sentenza · 22 dic 2022Corte di giustizia, Ordinanza C-491/20
- Sentenza · 22 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-61/21
- Sentenza · 22 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-83/21
- Sentenza · 22 dic 2022Corte di giustizia, Sentenza C-148/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →