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Ordinanza

Ordinanza n. 1082/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Archiviazione MASAF-PEMAC IV – Prot. n. 0635945 25/11/25 notificato in pari data, per archiviazione istanza ammissione contributo Arresto definitivo attività pesca ex D.D. n. 319453 17/07/24 (Domanda n. 339/113105/24 del 28/08/24) per M/P Vincenzo Milù UE n. 26801 iscritto al n. 00VG03907 dei RR.NN.MM. e GG. della Capitaneria di Porto di Viareggio; nonché dell'avviso di avvio procedimento archiviazione prot. n. 0372536 del 08/08/25 e di ogni altro atto preordinato presupposto connesso e conseguente anche non conosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Giustizia amministrativa202601460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di archiviazione dell'istanza di ammissione a un contributo per l'arresto definitivo dell'attività di pesca, relativo a un peschereccio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento ministeriale di archiviazione della domanda di contributo, nonché l'avviso di avvio del procedimento, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'Amministrazione aveva fondato l'archiviazione sulla mancanza della condizione di armamento, conseguente all'incagliamento del peschereccio all'uscita dal porto. La ricorrente ha sostenuto che l'incagliamento non fosse imputabile alla società, essendo riconducibile a forza maggiore, e che tale causa dovesse rilevare sia secondo la disciplina codicistica nazionale sia in forza del richiamo contenuto nel regolamento UE 2021/1139, considerando 21 e art. 2, par. 2. Sono stati inoltre dedotti vizi formali relativi al procedimento e agli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per mancanza dei presupposti cautelari. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non pertinente la disciplina della forza maggiore richiamata dalla ricorrente prevista dal regolamento UE 2021/1139 per l'arresto temporaneo delle attività di pesca, poiché tale disciplina riguarda fattispecie e finalità diverse dall'arresto definitivo: il primo è funzionale alla riduzione temporanea dello sforzo di pesca e al mantenimento della consistenza della flotta, mentre il secondo persegue il rinnovo della flotta e la riduzione definitiva della capacità di pesca. Ha escluso altresì la pertinenza della disciplina codicistica sulla forza maggiore, non essendo in discussione l'inadempimento di un'obbligazione, ma il possesso di un requisito soggettivo e di una condizione di fatto coerenti con la finalità del finanziamento. Secondo il giudice, il contributo premia la scelta volontaria di porre definitivamente in disarmo un'imbarcazione ancora in navigazione; pertanto, l'erogazione del contributo per un'imbarcazione già disarmata per ragioni indipendenti dalla volontà dell'operatore, anche se riconducibili a forza maggiore, sarebbe priva di titolo. I vizi formali dedotti con gli ulteriori motivi non possono comunque condurre all'accoglimento della domanda cautelare, stante la decisività della ragione sostanziale posta a fondamento dell'archiviazione. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché l'eventuale pregiudizio sarebbe integralmente risarcibile in caso di accoglimento del ricorso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, respinta per l'assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • regolamento (UE) 2021/1139, considerando 21

    arresto temporaneo delle attività di pesca dovuto all'attuazione di determinate misure di conservazione, all'attuazione di misure di emergenza, all'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS), a una catastrofe naturale, a un incidente ambientale o a una crisi sanitaria

    La disciplina della forza maggiore richiamata dal considerando riguarda il sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca e non è stata ritenuta applicabile all'arresto definitivo oggetto della controversia.

  • art. 2, par. 2, regolamento (UE) 2021/1139

    Il richiamo regolamentare alla forza maggiore è stato ritenuto riferibile alla disciplina dell'arresto temporaneo e a presupposti diversi da quelli dell'arresto definitivo.

Massime di principio

  • La disciplina della forza maggiore prevista per gli interventi di sostegno connessi all'arresto temporaneo delle attività di pesca non è automaticamente applicabile agli incentivi per l'arresto definitivo, quando le due misure perseguono finalità pubbliche differenti e hanno presupposti disomogenei.
  • Quando un contributo pubblico è subordinato al possesso di una condizione di fatto coerente con la finalità premiale della misura, la forza maggiore non rende di per sé soddisfatto il requisito se l'evento ha determinato il venir meno della condizione prima della scelta volontaria di disarmo richiesta dal finanziamento.
  • La disciplina civilistica della forza maggiore non è pertinente quando la controversia riguarda il possesso dei requisiti per accedere a un finanziamento pubblico e non l'inadempimento di un'obbligazione.
  • Nella fase cautelare, la possibilità di ottenere la piena reintegrazione patrimoniale mediante risarcimento esclude il periculum in mora, salvo la dimostrazione di un pregiudizio non integralmente risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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