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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34268/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per organizzazione ed esercizio di gioco d'azzardo mediante apparecchi vietati (contestato in primo grado ai sensi dell'art. 4, comma 4, L. n. 401/1989) sostenendo che i tre personal computer posti nel suo bar erano da qualificare, in base alla giurisprudenza sulla depenalizzazione, come apparecchi soggetti alla disciplina amministrativa dell'art. 110 T.U.L.P.S. (comma 9) e non a rilevanza penale. In particolare deduceva che si trattava di apparecchi assimilabili ai "totem" o comunque riconducibili alle categorie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110, soggette solo a sanzione amministrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, sulla base degli accertamenti di merito (modifiche hardware per emulare slot, assenza di collegamento alla rete telematica dei Monopoli, gestione manuale delle giocate e dell'incasso da parte del gestore, assenza di limiti alle puntate e totale aleatorietà del gioco), le postazioni erano riconducibili agli "apparecchi per il gioco d'azzardo" vietati dall'art. 110, comma 5 T.U.L.P.S. e non agli apparecchi leciti/regolamentati dei commi 6 e 7. Di conseguenza la depenalizzazione prevista dal comma 9 dell'art. 110 non si applicava e la rilevanza penale (seppur contravvenzionale, ai sensi dell'art. 718 c.p., così come riformulata in appello) è stata ritenuta persistere; il ricorso cassazionista è stato quindi respinto e resta confermata la sentenza di merito nella parte in cui ha qualificato penalmente la condotta.

Norme richiamate

  • art. 110 T.U.L.P.S.

    "chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e a le prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge attuative di d atti commi"

    Il comma 9 sanziona amministrativamente solo le violazioni relative agli apparecchi ricompresi nei commi 6 e 7; dispositivi che restano estranei a quei commi (es. apparecchi privi di collegamento alla rete dei Monopoli, totalmente aleatori e gestiti direttamente dal titolare) non rientrano nella depenalizzazione e possono integrare il divieto penale previsto dai commi 4-5.

  • art. 718 cod. pen.

    La condotta consistente nel tenere o favorire giochi totalmente aleatori in esercizi pubblici può integrare, anche in forma contravvenzionale, il reato di gioco d'azzardo; la Corte ha ritenuto applicabile la norma alla fattispecie concreta dopo la riformulazione in appello.

  • art. 4, comma 4, L. n. 401/1989

    Norma richiamata in primo grado per la contestazione dell'abusiva organizzazione del gioco d'azzardo mediante apparecchi vietati; la Corte d'Appello ha parzialmente riformato la qualificazione della fattispecie, ma la Cassazione ha confermato la rilevanza penale in capo al gestore per la concreta natura degli apparecchi.

  • art. 14-bis D.P.R. n. 640/1972

    Richiamato dalla Corte per spiegare che gli apparecchi leciti di cui al comma 6 devono essere collegati alla rete telematica dell'Amministrazione dei Monopoli; l'assenza di tale collegamento nel caso di specie è uno dei profili che esclude l'applicabilità del regime amministrativo.

  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Richiamato a supporto della distinzione tra normativa amministrativa speciale sul gioco e disciplina penale del gioco d'azzardo; la giurisprudenza citata (es. Cioffi) precisa che talune apparecchiature connesse a piattaforme telematiche rientrano nella sanzione amministrativa, ma solo se riconducibili ai commi 6 e 7.

Massime di principio

  • Perché una postazione di gioco sia sanzionata solo amministrativamente ai sensi dell'art. 110, comma 9, è necessario che l'apparecchio rientri esplicitamente nelle categorie dei commi 6 o 7 (es. collegamento alla rete dei Monopoli, caratteristiche tecniche e limiti previsti, presenza di elementi di abilità ove richiesti).
  • Se l'apparecchio è artatamente modificato per riprodurre una slot machine senza alcun collegamento alla rete dei Monopoli, con gestione manuale delle giocate e delle vincite e senza limiti di puntata, va ricondotto ai dispositivi vietati dall'art. 110 (comma 5) e può integrare rilevanza penale per gioco d'azzardo.
  • La qualificazione dipende dai fatti e dagli accertamenti tecnici: consulenza tecnica, analisi delle modifiche hardware/software, modalità di gestione delle giocate e delle vincite sono elementi decisivi per distinguere tra illecito amministrativo e illecito penale.
  • La mera analogia con apparecchi "totem" o con la giurisprudenza che ha depenalizzato alcune fattispecie non è sufficiente; occorre verificare che siano tutti i requisiti previsti per gli apparecchi leciti (collegamento alla rete, limiti di puntata/vincita, attestati di conformità, ecc.).
  • La presenza di un operatore che carica le giocate e incassa direttamente il denaro dagli avventori è un indice rilevante di una gestione illecita che può favorire la qualificazione penale.

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