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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02111/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a tre anni e due mesi di reclusione e 6.000 euro di multa per detenzione di arma clandestina e ricettazione. Nel ricorso si è contestato, da un lato, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in relazione alla contestazione in materia di armi; dall'altro, si è censurato il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, deducendo in sostanza un vizio della motivazione sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello sul punto decisivo dell'inapplicabilità dell'attenuante del fatto di lieve entità alle armi clandestine, richiamando il principio secondo cui la clandestinità dell'arma ne accresce la pericolosità e ne impedisce la qualificazione come fatto lieve. Ha inoltre giudicato non specificamente confutata la motivazione sulla pena, ritenendo congruo il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. in relazione alle modalità del fatto e ai precedenti dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23 L. n. 110 del 1975

    Norma richiamata come base del reato in materia di armi contestato e confermato nei precedenti gradi di merito.

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata per il reato di ricettazione contestato all'imputato.

  • art. 5 L. n. 895 del 1967

    L'attenuante del fatto di lieve entità non è ritenuta applicabile alle armi clandestine, perché la clandestinità conferisce all'arma una particolare pericolosità e impedisce di qualificare il fatto come lieve.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro di riferimento per il giudizio di congruità della pena, valutata alla luce delle modalità del fatto e dei precedenti dell'imputato.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante del fatto di lieve entità prevista in materia di armi non è applicabile quando l'arma abbia natura clandestina, poiché la clandestinità integra una qualità che accresce la pericolosità del bene e la sua rilevanza per l'ordine pubblico.
  • In sede di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia vizi logici o giuridici della valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • La determinazione della pena è legittimamente motivata quando il giudice faccia riferimento a criteri pertinenti quali le modalità del fatto e i precedenti dell'imputato, in coerenza con l'art. 133 c.p.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze ripropongono questioni già correttamente disattese dai giudici di merito senza offrire una critica specifica e decisiva alle ragioni della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armiRicettazione
RamiProcesso penaleArmiDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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