Sentenza n. 959/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - dell’ordinanza n. 1091 del 08/05/2025 notificata al sig. Fabrizio Pucci in data 18/06/2025, con la quale il Comune di Lucca ha ordinato ai ricorrenti, in qualità di proprietari dei terreni siti in Via della Chiesa XII e via del Molino a Piazzano (LU) e censiti al NCT del Comune di Lucca nel foglio 46 particella n. 374, unitamente ai signori Alberta Lucchesi, Luciana Lucchesi, Patrizia Maria Puccetti, Silvana Politi e Enrico Barsotti: - di mantenere in perfetta efficienza sia di giorno che di notte la segnaletica installata dal personale del Comune di Lucca fino alla sua sostituzione; - di installare con immediatezza nelle forme previste dalla normativa vigente (D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni DPR 495 del 16/12/1992) e mantenere in perfetta efficienza sia di giorno che di notte la regolamentare segnaletica, in sostituzione di quella installata dal personale comunale per garantire la pubblica incolumità; - di procedere con urgenza entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto alla esecuzione delle opere occorrenti alla messa in sicurezza del poggio sopra richiamato oltre alla esecuzione di ogni altra opera necessaria al ripristino delle condizioni di sicurezza e della pubblica incolumità; - di procedere entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto al ripristino della spalletta del ponte posto su via della Chiesa XII che è risultata compromessa a seguito dell'evento franoso in oggetto; - di ogni altro provvedimento presupposto e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale che imponeva ai proprietari di terreni interessati da un evento franoso la manutenzione e sostituzione della segnaletica, la messa in sicurezza delle aree, il ripristino delle condizioni di sicurezza e il ripristino della spalletta di un ponte
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari dei terreni)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: violazione dell’art. 25 del d.lgs. 1/2018 e dell’art. 24 della l.reg. Toscana 45/2020, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto attivarsi per ottenere finanziamenti regionali connessi allo stato di emergenza; incompetenza del dirigente comunale, assumendo che l’ordinanza dovesse essere qualificata come contingibile e urgente di competenza sindacale; violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quanto alle cause del franamento, che sarebbero riconducibili alla realizzazione o alla manutenzione della strada comunale e all’inadeguatezza del deflusso delle acque; violazione degli artt. 3, 30 e 31 del d.lgs. 285/1992, sostenendo che i terreni fossero una scarpata e non una ripa e che la manutenzione gravasse sul Comune; genericità, indeterminatezza e ineseguibilità degli ordini; violazione degli artt. 3, 23 e 97 Cost. per imposizione di una prestazione patrimoniale priva di base legale; illegittimità degli ordini relativi alla segnaletica stradale e al ripristino della spalletta del ponte, ritenuti estranei alla proprietà privata e alle competenze dei ricorrenti.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il primo motivo è stato respinto perché i finanziamenti connessi allo stato di emergenza regionale sono destinati alle attività di soccorso e agli interventi di massima urgenza previsti dalla normativa di protezione civile, non agli interventi di manutenzione delle ripe imposti ai proprietari dall’art. 31 del Codice della strada; inoltre, il Comune aveva già eseguito gli interventi urgenti di messa in sicurezza. Il secondo motivo è stato respinto: l’ordinanza non costituisce un provvedimento contingibile e urgente, ma esercizio di ordinari poteri gestionali, spettanti al dirigente ai sensi dell’art. 107 TUEL, diretti a imporre ai proprietari verifiche tecniche e opere di ripristino e consolidamento sulle ripe di loro proprietà. Il terzo motivo è stato respinto in ragione delle particolari esigenze di celerità che consentivano l’omissione della comunicazione di avvio. Sono stati respinti anche i motivi relativi alle cause del franamento: l’art. 31 del Codice della strada impone ai proprietari dei terreni confinanti con la strada di mantenerli in condizioni tali da prevenire franamenti, cedimenti e caduta di materiali; dopo il franamento permane l’obbligo di eliminare la situazione oggettiva di pericolo, indipendentemente dalle cause dell’evento e dall’eventuale responsabilità di amministrazioni pubbliche, salva l’azione di regresso davanti al giudice ordinario. I terreni sono stati qualificati come “ripe” e non come scarpate, poiché la scarpata sostiene il corpo stradale e ne costituisce parte integrante, mentre i ricorrenti sono proprietari di terreni contigui alla strada. Gli ordini di messa in sicurezza delle ripe sono stati ritenuti sufficientemente determinati e non sanzionatori, ma obblighi di facere fondati sull’art. 31 del Codice della strada. Sono invece stati accolti i motivi relativi alla segnaletica e alla spalletta del ponte: tali interventi riguardano la strada, manufatti e pertinenze non riconducibili all’area di proprietà dei ricorrenti e quindi esulano dall’ambito applicativo dell’art. 31. L’ordinanza è stata annullata limitatamente a tali ordini. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 25 d.lgs. 1/2018
La disciplina degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza non fonda l’imposizione ai privati degli ordinari obblighi di manutenzione delle ripe previsti dal Codice della strada.
art. 25 l.reg. Toscana 45/2020
I finanziamenti conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza regionale sono utilizzabili per attività di soccorso e interventi di massima urgenza, non per gli interventi ordinari di manutenzione delle ripe.
art. 54 d.lgs. 267/2000
La competenza sindacale per le ordinanze contingibili e urgenti non ricorre quando l’atto impugnato esercita ordinari poteri gestionali successivi agli interventi urgenti di messa in sicurezza.
art. 107 d.lgs. 267/2000
Rientra nella competenza dirigenziale l’adozione di ordini gestionali rivolti ai proprietari di terreni affinché eseguano gli interventi di messa in sicurezza imposti dalla legge.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrono particolari esigenze di celerità del procedimento, ravvisate nella necessità di intervenire rapidamente per la sicurezza pubblica.
art. 31 d.lgs. 285/1992
I proprietari dei terreni confinanti con la strada devono mantenerli in condizioni tali da impedire franamenti, cedimenti e caduta di materiali sulla sede stradale; l’obbligo comprende, dopo un franamento, l’esecuzione delle opere necessarie a eliminare l’attuale situazione di pericolo, anche a prescindere dall’accertamento delle cause dell’evento.
art. 3 d.lgs. 285/1992
La “ripa” è il terreno contiguo alla strada di proprietà privata, distinto dalla “scarpata”, che sostiene il corpo stradale e ne costituisce parte integrante.
art. 30 d.lgs. 285/1992
La disciplina delle opere di sostegno richiamata dall’art. 31 non consente di imputare ai proprietari privati interventi su manufatti o pertinenze stradali non ricadenti nella loro area di proprietà.
artt. 3, 23 e 97 Cost.
Non risultano violati quando l’obbligo di facere imposto ai proprietari trova una specifica base legale nell’art. 31 del Codice della strada e non ha natura sanzionatoria.
Massime di principio
- L’obbligo dei proprietari di terreni confinanti con una strada pubblica di mantenerli in condizioni tali da prevenire franamenti, cedimenti e caduta di materiali comprende, una volta verificatosi un dissesto, il dovere di adottare le opere necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza e a prevenire ulteriori cedimenti, anche senza previo accertamento delle cause del franamento o delle responsabilità per il suo verificarsi.
- L’ordine di messa in sicurezza fondato sull’art. 31 del Codice della strada può essere rivolto ai proprietari delle ripe anche quando l’evento franoso sia eventualmente riconducibile a carenze della strada pubblica o a condotte dell’amministrazione; l’accertamento di tali responsabilità può essere fatto valere successivamente, anche in via di regresso, davanti al giudice ordinario.
- La competenza a ordinare ai proprietari l’esecuzione degli interventi ordinari di messa in sicurezza delle ripe appartiene al dirigente comunale quale esercizio di poteri gestionali, e non al sindaco quale autorità competente per le ordinanze contingibili e urgenti, quando l’atto non fronteggia direttamente l’emergenza ma impone gli obblighi ordinari conseguenti all’evento.
- L’art. 31 del Codice della strada non legittima l’amministrazione a imporre ai proprietari privati interventi sulla segnaletica stradale o su manufatti e pertinenze pubbliche estranei alla loro area di proprietà; tali ordini devono essere annullati per difetto di imputabilità soggettiva e per estraneità all’ambito applicativo della norma.
- La nozione di “ripa” comprende il terreno contiguo alla strada pubblica appartenente al privato, mentre la “scarpata” costituisce parte integrante del corpo stradale e svolge funzione di sostegno dello stesso; la qualificazione incide sull’individuazione del soggetto tenuto agli interventi di sicurezza.
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