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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35223/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato in primo e secondo grado due avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2007 e 2008 ai sensi dell'accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. 600/1973, con rideterminazione del reddito imponibile basata su indici di capacità contributiva. La CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, riducendo i redditi accertati. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 32 e 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la delega del funzionario che aveva sottoscritto l'appello dell'Ufficio fosse stata prodotta tardivamente e comunque fosse insufficiente, perché l'atto non era firmato dal direttore; 2) omesso esame, ex art. 360, n. 5 c.p.c., del reddito del coniuge e della sua rilevanza per superare la presunzione redditometrica, assumendo che tali redditi avrebbero concorso al mantenimento del nucleo familiare; 3) omesso esame, sempre ex art. 360, n. 5 c.p.c., dell'importo degli interessi di preammortamento pagati su un mutuo contratto per l'acquisto di una casa secondaria all'estero.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Quanto al primo, ha ribadito che negli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate la legittimazione processuale spetta all'ufficio locale e la sottoscrizione dell'atto da parte del preposto o di soggetto delegato è valida anche senza esibizione della delega, salvo specifica contestazione e prova della non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o dell'usurpazione del potere. Quanto ai motivi secondo e terzo, ha affermato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori; nella specie la CTR aveva comunque preso in considerazione sia il reddito del coniuge sia gli interessi relativi al mutuo per la casa in Svizzera, svolgendo una motivazione di merito non sindacabile in Cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva, con onere del contribuente di provare che il maggior reddito presunto è esente, soggetto a ritenuta o derivante da disinvestimenti/indebitamento

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    richiamato per la disciplina dei termini di produzione documentale nel processo tributario; la Corte esclude la violazione poiché la delega del funzionario non doveva essere necessariamente prodotta nei termini invocati dalla contribuente in assenza di specifica contestazione

  • art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per contestare la produzione in appello della delega; la Corte nega che, nel caso, ciò determini invalidità dell'appello

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato nel motivo relativo alla sottoscrizione dell'avviso/appello; la Corte non ravvisa invalidità dell'atto per la firma del funzionario delegato

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per censurare la sentenza sulla delega e sulla sottoscrizione dell'appello

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non all'omessa valutazione di prove o elementi istruttori

  • artt. 375, ult. comma, e 380 bis 1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate è parte processuale legittimata a stare in giudizio e può sottoscrivere gli atti di impugnazione tramite il direttore o un soggetto preposto/delegato, senza necessità di produrre la delega in giudizio in via preventiva; la sua mancanza rileva solo se venga specificamente contestata e provata la non riferibilità dell'atto all'ufficio.
  • Per contestare la validità di un atto dell'amministrazione finanziaria non basta dedurre un vizio formale di sottoscrizione, ma occorre dimostrare che l'atto non sia riferibile all'ente che lo ha emesso o che vi sia stata usurpazione del potere.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, che sia stato discusso tra le parti e sia decisivo; non consente di censurare la mancata considerazione di singoli documenti o di specifiche risultanze istruttorie quando il fatto rilevante sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente che invochi la disponibilità di redditi familiari, di capitali o di finanziamenti per superare la presunzione di capacità contributiva deve fornire prova documentale idonea; dichiarazioni di terzi non supportate da riscontri documentali sono insufficienti.
  • Le valutazioni di merito compiute dal giudice di appello sulla ricostruzione degli indici di spesa e sulla loro giustificazione non sono sindacabili in Cassazione se sorrette da motivazione congrua e non apparente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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