Cassazione Civile, Ordinanza n. 12716/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La lite nasce da un contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di un ascensore per un ristorante. La società fornitrice ha chiesto il pagamento del saldo del prezzo; la controparte ha eccepito l'inadempimento per mancato completamento dell'installazione e per difetti di funzionamento e assemblaggio, formulando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e risarcimento danni. Il Tribunale ha riconosciuto il credito della fornitrice per il saldo, ma anche un credito risarcitorio della controparte per i vizi dell'opera, con compensazione parziale. In appello, la società committente ha contestato: la dichiarazione di inammissibilità della domanda di risoluzione ex artt. 1662 e 1668 c.c. per ritenuta novità della qualificazione del rapporto come appalto; la ricostruzione del rimedio applicabile (vendita vs appalto) e il rigetto della risoluzione; nonché il mancato riconoscimento di ulteriori danni commerciali e all'immagine. In Cassazione ha denunciato violazioni di norme sostanziali e processuali, oltre a vizi motivazionali, chiedendo la cassazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea la qualificazione come "domanda nuova" della domanda di risoluzione fondata sull'appalto: la modifica del titolo contrattuale e della domanda riconvenzionale era ammissibile perché connessa alla stessa vicenda sostanziale e non preclusiva del contraddittorio. Sono stati dichiarati assorbiti il primo, il terzo e il quarto motivo. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, che dovrà esaminare nel merito la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, secondo la corretta qualificazione giuridica del rapporto, e, se del caso, la domanda di risarcimento danni, oltre a provvedere sulle spese di tutti i gradi.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la condanna alle spese del grado in appello, ma il motivo resta assorbito
art. 183 c.p.c.
la modificazione della domanda in memoria è ammessa se connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non compromette il diritto di difesa della controparte
art. 1662 c.c.
la domanda di risoluzione dell'appalto per inadempimento può essere introdotta come domanda modificata, se riferita alla medesima vicenda contrattuale
art. 1668 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso e nella sentenza d'appello; la sua applicazione è rimessa al giudice del rinvio
art. 1453 c.c.
richiamato nei motivi; la Corte d'appello aveva ritenuto non applicabile il canone di gravità dell'inadempimento in presenza dell'azione redibitoria
art. 1454 c.c.
richiamato nella ricostruzione del giudice d'appello in relazione alla domanda di risoluzione per diffida ad adempiere
art. 1455 c.c.
richiamato nei motivi; la Corte d'appello aveva escluso la sua applicazione in tema di azione redibitoria
art. 1490 c.c.
richiamato dalla Corte d'appello come parametro speciale per valutare l'importanza del vizio nella vendita
art. 1492 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di rimedi per vizi della cosa venduta
art. 1218 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'inadempimento e al risarcimento
art. 1362 c.c. e seguenti
richiamati nei motivi in tema di interpretazione del contratto
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle prove
art. 342 c.p.c.
richiamato dalla Corte d'appello per dichiarare generico/inammissibile il motivo di appello sui danni ulteriori
art. 244 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di prove testimoniali
art. 245 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di prove testimoniali
art. 345 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di preclusioni in appello
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale del giudizio di legittimità
art. 291 c.p.c.
richiamato dalle Sezioni Unite in tema di rinnovazione della notificazione nulla
Cass. Sez. U. 20/07/2016 n. 14916
"Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto..."
il vizio del luogo di notificazione integra nullità sanabile per raggiungimento dello scopo o per rinnovazione
Cass. Sez. U. 15/06/2015 n. 12310
"La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ('petitum' e 'causa petendi')..."
la domanda modificata è ammissibile se resta connessa alla vicenda sostanziale e non lede il contraddittorio
Cass. 30/09/2020 n. 20898
richiamata come conforme al principio delle Sezioni Unite sulla domanda modificata
Cass. 18/07/2022 n. 22539
richiamata come conforme al principio delle Sezioni Unite sulla domanda modificata
Massime di principio
- Nel giudizio ordinario, la domanda proposta o modificata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. può incidere anche su petitum e causa petendi, purché resti ancorata alla medesima vicenda sostanziale già dedotta e non alteri in modo pregiudizievole il diritto di difesa della controparte.
- La qualificazione giuridica del rapporto contrattuale non è preclusa dalla denominazione data da una parte nell'atto introduttivo, se dall'originaria difesa emerge una diversa ricostruzione del negozio; la successiva precisazione del titolo può essere ammissibile come domanda modificata.
- Quando la lite riguarda un contratto di fornitura/posa di un bene complesso, il giudice di merito deve esaminare la domanda di risoluzione secondo la qualificazione corretta del rapporto, senza arrestarsi a una preclusione formale se la domanda rientra nella stessa vicenda sostanziale.
- L'eccezione di nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata se il destinatario si costituisce e svolge difese, poiché il vizio del luogo di notifica non attiene agli elementi essenziali dell'atto.
- Se viene accolto un motivo decisivo che investe il presupposto processuale o la qualificazione della domanda, restano assorbite le ulteriori censure incompatibili con la cassazione con rinvio.
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