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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29385/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione al decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva ritenuto inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per difetto dell'autocertificazione sui redditi. Il ricorrente deduceva la falsa applicazione degli artt. 99 e 170 del d.P.R. 115/2002 in relazione all'art. 15 del d.lgs. 150/2011, sostenendo che il termine di impugnazione sia di 30 giorni (richiamando la disciplina del rito sommario civile introdotto dall'art. 15 d.lgs.150/2011 e dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c.) e non di 20 giorni come ritenuto dall'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il termine per proporre l'opposizione avverso il decreto di rigetto/inammissibilità previsto dall'art. 99 d.P.R. 115/2002 sia il termine perentorio di 20 giorni previsto dallo stesso art. 99 e non il termine di 30 giorni ricavabile dalla disciplina del rito sommario civile. La Corte ha motivato che il rinvio nel terzo comma dell'art. 99 al procedimento per la liquidazione degli onorari doveva considerarsi limitato alle forme processuali compatibili (es. forma dell'istanza, giudice competente) e non recettizio dell'intero rito civile sommario; inoltre ha evidenziato incompatibilità tra disposizioni del rito sommario civile (es. domanda riconvenzionale, chiamata del terzo, conversione del rito, appello) e la natura sommaria/accessoria del procedimento per il patrocinio a spese dello Stato, il quale è funzionalmente legato al processo penale e dettato da regole di duttilità e integrazione documentale (art. 79, art. 96 d.P.R. 115/2002). Per tali ragioni il termine di 20 giorni resta applicabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99

    Stabilisce il rito e il termine speciale per l'opposizione ai decreti di rigetto: la Corte interpreta l'art. 99 come autonoma disciplina che prevede il termine di 20 giorni e la composizione monocratica; il rinvio ad altre norme riguarda solo gli aspetti procedurali compatibili.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170

    Richiamato dal ricorrente nella prospettazione dell'estensione del termine di impugnazione; la Corte ritiene che la modifica normativa non operi automatica estensione del termine dell'art. 99.

  • d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 14 e 15

    Hanno sostituito la disciplina precedente richiamando il procedimento civile sommario (artt. 702-bis e ss. c.p.c.) per alcune liquidazioni; la Corte osserva che tale sostituzione non implica la recettività integrale del rito civile nell'ambito dell'art. 99, ma solo l'applicazione delle disposizioni compatibili.

  • Legge 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 e ss.

    Normativa storica richiamata per la sommarietà delle procedure; la Corte rileva che già allora il richiamo doveva intendersi limitato alle parti compatibili con la natura dell'art. 99.

  • Codice di procedura civile, artt. 702-bis e ss.

    Procedimento sommario di cognizione civile invocato dal ricorrente; la Corte indica l'incompatibilità di varie previsioni (domanda riconvenzionale, chiamata del terzo, conversione del rito, appello, efficacia esecutiva dell'ordinanza) con l'art. 99, per cui non può essere applicato integralmente.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 76, 79, 96, 97

    Norme sul procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la Corte sottolinea la duttilità e la funzione solidaristica del procedimento (possibilità del giudice di chiedere integrazioni, effettuare accertamenti tramite Guardia di Finanza), che giustificano l'esclusione dell'applicazione integrale di forme processuali che importerebbero rigide preclusioni.

  • Codice di procedura penale, artt. 127, 666, 548 e ss.

    Rilevanti per il coordinamento del sub-procedimento accessorio con il procedimento penale principale; la Corte ricorda che l'accessorietà impone il richiamo, per le questioni non disciplinate, alle norme del processo penale.

Massime di principio

  • Il procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la relativa opposizione sono procedimenti accessori rispetto al processo penale principale: le disposizioni speciali (art. 99 d.P.R. 115/2002) prevalgono sui richiami esterni se incompatibili.
  • Il rinvio operato dall'art. 99 a procedure esterne (es. liquidazione onorari) deve intendersi limitato alle forme e agli aspetti compatibili; non vale come recepimento integrale di un altro rito che modifichi termini o rimedi previsti dall'art. 99.
  • Il termine per proporre l'opposizione avverso il decreto di rigetto/inammissibilità rimane quello previsto dall'art. 99 (20 giorni): non può essere esteso a 30 giorni per effetto della disciplina del rito sommario civile salvo esplicita disposizione normativa che lo preveda senza conflitti.
  • In procedimenti di ammissione al patrocinio, il giudice può sollecitare integrazioni documentali e compiere accertamenti d'ufficio (es. Guardia di Finanza): tali poteri rendono il procedimento flessibile e meno suscettibile di applicazione rigorosa delle preclusioni processuali tipiche di altri riti.
  • Nella pratica, quando si impugna un provvedimento di inammissibilità del patrocinio, bisogna verificare espressamente quale normativa processuale regola il termine e i rimedi: non si può automaticamente appellarsi alla disciplina del rito civile sommario per ottenere termini più favorevoli.
  • Se ci si trova in una situazione simile, è consigliabile contestare tempestivamente (entro 20 giorni) e, contestualmente, chiedere al giudice eventuali integrazioni o verifiche a supporto della domanda di ammissione al beneficio, avendo cura di documentare la tempestiva iniziativa.

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