Cassazione Civile, Ordinanza n. 28166/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento, in primo grado, dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro emesso dopo la revoca di un'agevolazione prevista dalla L. n. 604 del 1954, per la mancata produzione, entro il triennio dalla registrazione dell'atto di acquisto, del certificato definitivo rilasciato dall'IPA. Nel corso del giudizio di legittimità l'Amministrazione ha poi depositato istanza di estinzione, dando atto che la controparte aveva aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con versamento degli importi dovuti e regolare perfezionamento della domanda.
La decisione
La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata e della mancata presentazione di istanza di trattazione entro il termine previsto dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e ha escluso l'obbligo di ulteriore contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
L. n. 604 del 1954
costituiva il presupposto dell'agevolazione fiscale poi revocata per mancata produzione del certificato definitivo richiesto nel termine triennale
la definizione agevolata comporta estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto; le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate
norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata quale base della definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica all'estinzione del giudizio per definizione agevolata; la Corte ribadisce che la misura ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando perfezionata e non seguita da istanza di trattazione della parte interessata nei termini di legge, determina l'estinzione del processo.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale della disciplina fiscale.
- La misura dell'ulteriore contributo unificato prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 ha natura eccezionale e non può essere applicata per analogia fuori dai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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