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Sentenza

Sentenza del 02/05/2022 n. 13724 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamenti IRAP e IRPEF relativi al 2005 per omissione in contabilità dei ricavi da cessioni immobiliari (anni 2002-2005). In primo grado la CTP aveva riconosciuto parte dei costi documentati rideterminando la base imponibile IRAP della società e il reddito da partecipazione del socio. L'Agenzia impugnava in appello e in Cassazione denunciando, tra l'altro, la violazione del litisconsorzio necessario (mancata partecipazione di tutti i soci della s.a.s.), carenze motivazionali della CTR, omesso esame di fatti decisivi e vizi nella valutazione della documentazione probatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi e accolto il primo motivo (violazione del litisconsorzio necessario) relativo al ricorso RGN 28605/13, ritenendolo fondato. Ha dichiarato la nullità dei giudizi sin dal primo grado per mancata integrazione del contraddittorio (mancanza di tutti i soci della s.a.s.), ha cassato le sentenze impugnate e ha rinviato alla CTP di Vicenza in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione delle spese. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.

    Fondamento dei motivi di cassazione utilizzati dall'Agenzia (violazione di norme di diritto processuale, omessa motivazione, omesso esame di fatti decisivi).

  • Codice di procedura civile, art. 295 c.p.c.

    Disciplina della sospensione del processo in presenza di decisioni che possono influire su altri giudizi connessi; l'Agenzia lamentava la mancata sospensione del giudizio del socio in attesa della decisione sulla società.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    artt. 14, 36 comma 2 n.4, 59, 61

    Norme sul processo tributario richiamate per questioni di competenza, motivazione e motivi di impugnazione; utilizzate per censurare la motivazione apparente e la mancata istruttoria da parte della CTR.

  • Codice civile, art. 2272 c.c.

    Regola lo scioglimento delle società semplici per perdita della pluralità dei soci; usata a supporto del principio che una s.a.s. non può restare con un unico socio e pertanto il contraddittorio doveva comprendere tutti i soci.

  • Codice civile, artt. 2323 e 2308 c.c.

    Norme relative alla s.a.s. (società in accomandita semplice): indicano che la società si scioglie se rimangono solo soci accomandanti o accomandatari senza sostituzione, rafforzando l'argomento sulla necessità della partecipazione di tutti i soci in giudizio.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamata la tutela del diritto ad una ragionevole durata del processo, usata per giustificare, in taluni casi, la riunione delle cause anziché la declaratoria automatica di nullità per evitare duplicazioni processuali inutili.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 13

    Richiamata in relazione al diritto al giusto processo e ai rimedi effettivi, a sostegno dell'esigenza di adeguata composizione delle cause congiunte.

  • Codice civile, artt. 2697, 2710, 2719 c.c.; D.P.R. n. 600/1973 art. 39; D.Lgs. n. 446/1997 artt. 5-bis e 25; D.P.R. n. 917/1986 art. 109 comma 4 lett. b)

    Richiamate nelle doglianze dell'Agenzia riguardo onere della prova, valutazione dei documenti e disciplina fiscale della determinazione dei redditi e dell'IRAP; comunque i profili sostanziali sono stati assorbiti dalla decisione di nullità per vizio processuale.

Massime di principio

  • Quando un atto impositivo riguarda sia una società di persone che i singoli soci (redditi imputabili), è essenziale che tutti i soci necessari partecipino al contraddittorio: la mancata partecipazione può determinare la nullità del giudizio.
  • Nei procedimenti tributari collegati (società e soci), il giudice del merito deve valutare la riunione delle cause; se le cause sono sostanzialmente unitarie e trattate con piena consapevolezza delle parti, può essere preferibile la riunione per evitare duplicazioni processuali, ma ciò non esonera dall'integrare il contraddittorio quando mancano soggetti necessari.
  • L'omessa o apparente motivazione della decisione d'appello (limitata al rinvio alla motivazione di primo grado) è censurabile in Cassazione quando la CTR non dimostra di avere acquisito e valutato autonomamente gli elementi decisivi; il giudice d'appello deve esporre i passaggi logici della propria decisione.
  • In presenza di giudizi connessi, è opportuno chiedere, se necessario, la sospensione del processo pendente per evitare decisioni incongruenti e garantire il corretto esercizio del contraddittorio.
  • Sul piano probatorio, i contribuenti devono fornire documentazione completa e coerente per il riconoscimento di costi; parallelamente l'Amministrazione deve contestare specificamente la rilevanza o la provenienza di costi/ricavi non dichiarati, pena l'assorbimento della censura se prevale il vizio processuale.
  • Se sussiste la nullità per mancata chiamata di litisconsorti necessari, la corte di cassazione di norma annulla e rinvia il giudizio a diversa composizione per nuovo esame, con possibile integrazione del contraddittorio.

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