Sentenza n. 720/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’aggiornamento del PAI relativo alla perimetrazione P4 nel territorio comunale e, per quanto di interesse, il decreto regionale di approvazione del PAI
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
La controversia
Il Comune ha impugnato il diniego con cui l’Autorità di Bacino aveva respinto l’istanza di aggiornamento e riduzione della perimetrazione del sito di attenzione per possibili fenomeni di subsidenza, nonché il decreto di approvazione del PAI nella parte incidente sul territorio comunale. Il Comune sosteneva che il vincolo fosse eccessivamente esteso e sostanzialmente coincidente con la concessione mineraria, mentre lo studio tecnico commissionato dall’ente avrebbe individuato un’area di rischio molto più ridotta. Deduceva difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione dei dati tecnici relativi a gallerie, profondità e diversa incidenza delle lavorazioni, mancata analisi del rischio effettivo e sproporzionato bilanciamento tra sicurezza del territorio e sviluppo urbanistico. In via subordinata chiedeva una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio. Nel corso del giudizio il Comune presentava una nuova istanza, corredata da uno studio tecnico integrativo, che veniva nuovamente respinta dall’Autorità con un autonomo provvedimento non impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il nuovo diniego non è stato qualificato come atto meramente confermativo, poiché era seguito a una nuova istanza, a uno studio tecnico integrativo e a una rinnovata istruttoria, con ulteriori approfondimenti sui fenomeni di subsidenza. L’eventuale annullamento del diniego originario non avrebbe quindi procurato al Comune un’utilità concreta, permanendo l’efficacia del successivo diniego non impugnato. Il Collegio ha comunque rilevato, in via ulteriore, l’infondatezza delle censure. L’Autorità aveva fondato il diniego su dati interferometrici satellitari, studi specialistici, fenomeni di abbassamento progressivo del suolo, presenza di una conca di subsidenza e possibilità di cedimenti differenziali connessi alle attività estrattive. Tali elementi giustificavano l’applicazione dei principi di prevenzione e precauzione nella pianificazione del rischio idrogeologico. Le contestazioni del Comune si risolvevano nella contrapposizione di una diversa valutazione tecnica, non idonea a dimostrare manifesta illogicità, errore sui presupposti o evidente incongruità della motivazione. Il provvedimento è stato pertanto ritenuto adeguatamente motivato e sorretto da istruttoria non manifestamente illogica né viziata da travisamento. Le spese sono state integralmente compensate, trattandosi di controversia tra parti pubbliche.
Norme richiamate
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Sicilia (P.A.I.) e relative norme di attuazione
La pianificazione del rischio idrogeologico consente di mantenere una classificazione prudenziale dell’area sulla base di condizioni potenzialmente predisponenti a fenomeni di dissesto, anche in presenza di margini di incertezza scientifica.
D.P.Reg. Sicilia n. 9/AdB del 6 maggio 2021
Atto regionale di approvazione del PAI impugnato nella parte relativa al territorio comunale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo diniego a seguito di una nuova istanza e di una rinnovata istruttoria fondata anche su documentazione tecnica integrativa, il nuovo atto è autonomo e non meramente confermativo; se non viene impugnato, l’eventuale annullamento dell’atto originario non può procurare un’utilità concreta e il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nella pianificazione e prevenzione del rischio idrogeologico, il principio di precauzione consente all’amministrazione di considerare non solo fenomeni dissestivi già manifesti, ma anche condizioni potenzialmente predisponenti a futuri fenomeni di subsidenza o cedimento, soprattutto quando persistano attività estrattive suscettibili di ulteriore sviluppo.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’autorità competente in materia di rischio idrogeologico non può sostituire la valutazione amministrativa con quella prospettata dalla parte; esso resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, errore sui presupposti di fatto, travisamento o evidente incongruità della motivazione.
- Un diniego di aggiornamento della pianificazione del rischio è adeguatamente istruito e motivato quando richiama dati tecnici e scientifici pertinenti, quali rilevazioni interferometriche satellitari e studi specialistici sui fenomeni di subsidenza, e spiega il nesso tra tali elementi e la necessità di mantenere una classificazione prudenziale.
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