Cassazione Civile, Ordinanza n. 33311/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti; poiché la rinuncia non è stata accettata, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione tra le parti. È stato escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell’estinzione del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da una cambiale di importo pari a euro 235.000,00 emessa da una società poi fallita e avallata da alcuni soggetti, nei confronti dei quali la banca originaria chiese il pagamento del credito cambiario. La banca propose inoltre azione di simulazione, e in subordine azione revocatoria ex art. 2901 c.c., per far dichiarare inefficaci o fittizi alcuni atti dispositivi patrimoniali posti in essere dai convenuti. Il Tribunale accolse la domanda cambiaria nei confronti di uno degli avallanti e accolse la revocatoria, mentre rigettò le domande di simulazione. La Corte d’appello rigettò il gravame degli appellanti e confermò la decisione di primo grado. In cassazione i soccombenti proposero ricorso affidato a due motivi, ma nelle more deposero rinuncia ex art. 390 c.p.c. per intervenuto accordo con la società cessionaria del credito; la rinuncia non fu accettata, e il giudizio venne dichiarato estinto.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
Consente la rinuncia al ricorso per cassazione; nella specie la rinuncia depositata ha determinato l’estinzione del giudizio, pur in mancanza di accettazione della controparte.
art. 2901 c.c.
Richiamato come base della domanda revocatoria proposta nel merito per rendere inefficaci gli atti dispositivi compiuti dai debitori.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sua applicabilità in caso di declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
artt. 1 e 4 della legge n. 130
Richiamati nel contesto della cessione in blocco di crediti pecuniari da parte della banca alla società cessionaria.
art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia
Richiamato quale disciplina della cessione del portafoglio crediti alla società intervenuta nel giudizio di appello.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente depositata, può determinare l’estinzione del giudizio anche se non sia accettata dalla controparte, salvo i diversi effetti eventualmente previsti dalla disciplina processuale applicabile.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, il giudice può compensare le spese di legittimità ove ricorrano giusti motivi.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
- La cessione in blocco di crediti bancari può comportare la successione del cessionario nel rapporto controverso e la sua legittimazione a resistere nel processo in luogo della banca cedente.
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