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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33311/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti; poiché la rinuncia non è stata accettata, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione tra le parti. È stato escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell’estinzione del giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da una cambiale di importo pari a euro 235.000,00 emessa da una società poi fallita e avallata da alcuni soggetti, nei confronti dei quali la banca originaria chiese il pagamento del credito cambiario. La banca propose inoltre azione di simulazione, e in subordine azione revocatoria ex art. 2901 c.c., per far dichiarare inefficaci o fittizi alcuni atti dispositivi patrimoniali posti in essere dai convenuti. Il Tribunale accolse la domanda cambiaria nei confronti di uno degli avallanti e accolse la revocatoria, mentre rigettò le domande di simulazione. La Corte d’appello rigettò il gravame degli appellanti e confermò la decisione di primo grado. In cassazione i soccombenti proposero ricorso affidato a due motivi, ma nelle more deposero rinuncia ex art. 390 c.p.c. per intervenuto accordo con la società cessionaria del credito; la rinuncia non fu accettata, e il giudizio venne dichiarato estinto.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Consente la rinuncia al ricorso per cassazione; nella specie la rinuncia depositata ha determinato l’estinzione del giudizio, pur in mancanza di accettazione della controparte.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come base della domanda revocatoria proposta nel merito per rendere inefficaci gli atti dispositivi compiuti dai debitori.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso la sua applicabilità in caso di declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

  • artt. 1 e 4 della legge n. 130

    Richiamati nel contesto della cessione in blocco di crediti pecuniari da parte della banca alla società cessionaria.

  • art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia

    Richiamato quale disciplina della cessione del portafoglio crediti alla società intervenuta nel giudizio di appello.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando ritualmente depositata, può determinare l’estinzione del giudizio anche se non sia accettata dalla controparte, salvo i diversi effetti eventualmente previsti dalla disciplina processuale applicabile.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, il giudice può compensare le spese di legittimità ove ricorrano giusti motivi.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
  • La cessione in blocco di crediti bancari può comportare la successione del cessionario nel rapporto controverso e la sua legittimazione a resistere nel processo in luogo della banca cedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del creditoFideiussione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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