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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41763/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano il rigetto dell'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale (confisca definitiva) applicata al loro congiunto Mario Giuseppe Scinardo, deducendo che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato ai procedimenti disciplinati dall'art. 7, legge 27/12/1956 n.1423 i criteri sulla 'prova nuova' formulati dalle Sezioni Unite nella sentenza Lo Duca (relativa all'art. 28 d.lgs. n.159/2011). Le ricorrenti sostenevano che la documentazione prodotta (atti comprovanti finanziamenti, contributi Agea/AIMA, premi regionali, perizia di parte e provvedimenti di restituzione ad altri familiari) costituiva prova nuova o comunque elementi non valutati nel giudizio originario e che non era stato possibile materialmente produrla prima per limitazioni di accesso ai documenti e per il devolutum dell'appello; inoltre richiamavano esiti favorevoli ottenuti da altri parenti come elemento di novità.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i ricorsi. Ha richiamato e confermato l'indirizzo delle Sezioni unite (pronunciata nel corso dell'istruttoria) secondo cui la revoca della confisca di prevenzione ex art. 7 l. 1423/1956 non può fondarsi su elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che non siano stati dedotti per cause di forza maggiore; pertanto la documentazione prodotta dalle ricorrenti non è stata ritenuta 'sopravvenuta' né vi è stata prova di una inesistenza di possibilità di produrla (la generica difficoltà di reperimento non costituisce forza maggiore). La Corte ha ritenuto inconferente anche il richiamo a decisioni favorevoli assunte in altri procedimenti: tali provvedimenti concernono soggetti diversi e non configurano di per sé una prova sopravvenuta idonea a sovvertire il giudicato.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7

    Disciplina la revoca della misura di prevenzione (confisca) per i procedimenti anteriori al d.lgs. 159/2011; la Corte ha interpretato che la revoca non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti al giudicato che non siano stati prodotti per cause di forza maggiore

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28

    Norma sulla revoca delle misure di prevenzione nella disciplina vigente dal 2011; la giurisprudenza (Sezioni unite, Lo Duca) ha enucleato criteri sulla 'prova nuova' per l'art. 28 che la Corte ha ritenuto applicabili per analogia anche all'art. 7, configurando limiti alla utilizzabilità di elementi preesistenti non prodotti

  • codice di procedura civile, art. 395

    Richiamato in dottrina/giurisprudenza per distinguere i rimedi di revocazione; nelle argomentazioni compare come riferimento comparativo ma la Corte ha comunque confermato l'orientamento restrittivo circa le prove nuove in sede di revoca

  • codice di procedura penale, art. 629 e ss.

    Riferimento ai rimedi straordinari avverso la sentenza penale utilizzati in precedenti pronunce; citato per evidenziare posizioni giurisprudenziali differenti sull'ambito e sulla natura della revocazione, ma non sconvolge la regola applicata nel caso

  • Sentenza Sezioni Unite (Lo Duca), n. 43669 del 2022

    Ha fissato criteri stringenti sulla nozione di 'prova nuova' per la revoca ex art. 28 d.lgs. 159/2011: elementi preesistenti non prodotti non sono di per sé idonei se la mancata produzione non è dovuta a causa di forza maggiore; la Corte di legittimità ha ritenuto applicabile analogo criterio anche all'art. 7 della legge 1423/1956

Massime di principio

  • La revoca della confisca di prevenzione ex art. 7 l. 1423/1956 è ammessa solo se emergono prove veramente sopravvenute o documenti preesistenti che non potevano essere prodotti per comprovata causa di forza maggiore; la mera negligenza o difficoltà di reperimento non basta.
  • L'onere di provare la forza maggiore spetta a chi invoca la revoca: la causa deve essere un impedimento assoluto, esterno e non superabile con sforzi ordinari.
  • La partecipazione al giudizio d'appello (soprattutto se protrattosi su anni) riduce la possibilità di invocare l'impossibilità di produrre documenti: i tempi lunghi e la fase di impugnazione offrono modalità per acquisire atti rilevanti.
  • Provvedimenti favorevoli ottenuti in procedimenti diversi o a favore di altri familiari non costituiscono automaticamente 'prova nuova' idonea a revocare un giudicato: occorre che emergano elementi fattuali concreti e direttamente riferibili al soggetto interessato.
  • Quando si deduce che contributi o somme alterano il patrimonio personale, è opportuno allegare valutazioni patrimoniali (perizia) che dimostrino l'effettiva incidenza sull'attivo personale e non soltanto la destinazione a reinvestimento aziendale.
  • Nel predisporre istanze di revoca, focalizzarsi su documenti acquisiti dopo il giudicato o su ostacoli obiettivi e comprovati alla loro produzione nel processo originario; evitare argomentazioni generiche circa la difficoltà di reperimento.

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