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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22471/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce dalla concessione, in favore di una società operante nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, di agevolazioni previste dal d.lgs. n. 185/2000 per l'autoimpiego. Dopo l'ammissione al beneficio e l'erogazione di una prima somma, l'ente gestore dispose la revoca dell'agevolazione e chiese la restituzione delle somme già versate, assumendo che il piano di investimenti fosse stato realizzato prima della delibera di ammissione e che quindi mancassero i presupposti del contributo. La società beneficiaria contestò tale ricostruzione, sostenendo di avere iniziato l'attività e di avere acquistato i beni strumentali solo dopo l'ammissione al beneficio, chiedendo quindi sia la conferma del diritto alle agevolazioni residue sia l'accertamento della non debenza della restituzione. In cassazione l'ente ricorrente ha dedotto: omessa motivazione su un punto decisivo, per avere la corte d'appello erroneamente collocato nel tempo l'avvio dell'attività e ignorato documenti che dimostrerebbero un inizio già nell'agosto 2009; violazione delle norme del d.lgs. n. 185/2000 e del d.m. n. 295/2001, sostenendo che l'attività fosse preesistente e che il rapporto fosse quindi fuori dall'ambito applicativo delle agevolazioni; violazione delle norme sul contratto e sul procedimento di erogazione, lamentando che l'importo complessivo non potesse essere erogato senza stati di avanzamento e che la corte avesse ignorato la distinzione tra quota a fondo perduto e mutuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Dopo una precedente pronuncia delle Sezioni Unite che aveva già dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, la Corte ha esaminato i restanti motivi e li ha ritenuti infondati. Ha osservato che i motivi non si confrontavano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che la censura di omesso esame mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e che, in presenza di "doppia conforme", era inammissibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in mancanza dell'indicazione di ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Ha inoltre rilevato che la motivazione della corte d'appello non era apparente e che il giudice di merito aveva già considerato il fatto storico decisivo, cioè l'avvio dell'attività e la maturazione degli stati di avanzamento, anche se non aveva esaminato tutte le singole prove documentali. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 185/2000

    artt. 1, 6, 2° co., lett. c), e 8, 2° co., lett. c)

    richiamato come disciplina delle agevolazioni per l'autoimpiego; la Corte non ne offre un'interpretazione sostanziale autonoma, ma rileva che i motivi di ricorso non dimostrano l'errore della sentenza impugnata sulla riconducibilità della fattispecie alla disciplina agevolativa

  • d.m. n. 295/2001

    art. 2, 3° co.; art. 11; artt. 8 e ss.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di stati di avanzamento e la disciplina dell'erogazione; la Corte reputa infondata la censura perché la sentenza d'appello ha accertato che gli stati di avanzamento risultavano maturati

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se tende a ottenere una rivalutazione del fatto storico o se, in presenza di doppia conforme, non vengono indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    non può essere usato per censurare, sotto veste di violazione di legge, una richiesta di nuova valutazione delle risultanze di merito

  • art. 348 ter, 5° co., c.p.c.

    in caso di sentenza d'appello che conferma integralmente la decisione di primo grado, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente indichi diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, già definito dalle Sezioni Unite con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario

  • artt. 7 e 133 c.p.a.

    richiamati nel primo motivo in tema di giurisdizione, ma il punto è stato già deciso dalle Sezioni Unite nel senso della giurisdizione ordinaria

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    a seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve colpire in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza generica o meramente assertiva non è idonea a fondare l'accoglimento.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mancato esame di tutte le risultanze probatorie.
  • In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere, surrettiziamente, un riesame del merito e delle risultanze documentali già apprezzate dal giudice di appello.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi un effettivo percorso argomentativo; non ricorre quando il giudice di merito espliciti in modo intellegibile le ragioni della decisione, anche se non analizzi singolarmente ogni documento prodotto.
  • Se il giudice di merito ha comunque preso in considerazione il fatto storico decisivo, l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

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