Sentenza del 05/01/2016 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Esistenze iniziali e rimanenze finali - Onere probatorio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente non è stata accolta. È stata ritenuta applicabile la presunzione di cessione dei beni mancanti rispetto alle risultanze contabili o fisiche, salvo che il contribuente dimostri, con elementi concreti e documentati, una diversa destinazione o causa della loro mancata presenza. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'onere della prova relativo alle differenze tra le esistenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che tali differenze non potessero essere automaticamente considerate vendite o cessioni non dichiarate. La decisione afferma invece che spetta al contribuente fornire la prova idonea a giustificare le differenze riscontrate. In mancanza di tale prova opera la presunzione prevista dall'art. 1 del d.P.R. n. 441/1997, secondo cui i beni non rinvenuti nei luoghi nella disponibilità dell'impresa si presumono ceduti.
Norme richiamate
Art. 1 d.P.R. n. 441/1997
Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa.
La norma introduce una presunzione di cessione dei beni che non risultano presenti nei luoghi nella disponibilità dell'impresa. La presunzione può essere superata dal contribuente mediante prova contraria idonea e documentata.
Massime di principio
- Quando emergono differenze tra esistenze iniziali, rimanenze finali e consistenze fisiche o contabili di magazzino, il contribuente deve fornire la prova della loro origine e giustificazione.
- L'assenza dei beni dai locali, depositi o mezzi nella disponibilità dell'impresa può far scattare la presunzione fiscale che siano stati ceduti e non contabilizzati.
- Per evitare la ripresa fiscale non è sufficiente una contestazione generica: occorre dimostrare, con inventari, registri, documenti di trasporto, fatture, verbali di distruzione, furti denunciati o altra documentazione, la diversa destinazione dei beni.
- La presunzione opera in via generale, ma resta possibile fornire prova contraria della perdita, distruzione, movimentazione, trasferimento o altra causa che spieghi la mancata presenza dei beni.
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