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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01698/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la debenza di contributi alla Gestione separata per l'attività professionale svolta nell'anno 2011. La Corte d'appello aveva accolto il gravame dell'INPS e ritenuto dovuti i contributi, respingendo l'eccezione della professionista fondata su un precedente giudicato esterno relativo all'annualità 2010 e respingendo anche l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decorresse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e che fosse intervenuta una sospensione per doloso occultamento, desunta dalla mancata compilazione del quadro RR. In cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo, violazione e falsa applicazione del giudicato esterno, per non avere la Corte territoriale attribuito efficacia vincolante alla precedente decisione resa tra le parti sull'annualità 2010; con il secondo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., contestando la ricostruzione della decorrenza e della sospensione della prescrizione e sostenendo che la sola omissione del quadro RR non integra doloso occultamento del debito contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo correttamente esclusa la configurabilità del giudicato esterno tra annualità diverse, poiché diversi sono i periodi di debenza e i rapporti contributivi. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che la prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui doveva essere versato il saldo relativo all'attività professionale dell'anno precedente, eventualmente tenendo conto dei differimenti normativamente previsti, e che la dichiarazione dei redditi è mera esternazione di scienza e non presupposto del credito contributivo. Ha inoltre escluso che la mancata compilazione del quadro RR comporti automaticamente doloso occultamento del debito contributivo. Poiché dagli atti risultava che la prima richiesta INPS era del 16 settembre 2017, la pretesa risultava prescritta anche considerando il differimento applicabile al 2011. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa decisa nel merito con declaratoria di insussistenza del credito contributivo per intervenuta prescrizione. Spese di merito integralmente compensate; spese del giudizio di legittimità poste a carico dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335

    individua il presupposto dell'obbligo contributivo alla Gestione separata per l'attività professionale svolta dal soggetto interessato.

  • art. 2935 c.c.

    la decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè quando era dovuto il saldo della contribuzione, non alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta comunicata alle parti.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito da parte della Corte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti arresti consolidati.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010

    il differimento dei termini di versamento può incidere sulla decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti per l'annualità interessata.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. 6 giugno 2012

    il differimento disposto fino al 9 luglio 2012 rileva per individuare il dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti per l'anno 2011.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una determinata annualità contributiva non si estende automaticamente alle annualità successive o diverse, perché ogni periodo di debenza configura un distinto rapporto contributivo.
  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dal momento in cui il credito può essere fatto valere, vale a dire dalla scadenza del saldo contributivo dovuto per l'attività svolta nell'anno di riferimento, tenendo conto di eventuali differimenti normativi del termine di pagamento.
  • La dichiarazione dei redditi ha natura di mera esternazione di scienza e non costituisce, di per sé, il presupposto del credito contributivo né sposta automaticamente il dies a quo della prescrizione.
  • La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione non integra automaticamente doloso occultamento del debito contributivo; per ritenere sospesa la prescrizione occorrono elementi ulteriori e specifici.
  • Se dalla ricostruzione in fatto emerge che la prima richiesta dell'ente previdenziale è intervenuta oltre il termine prescrizionale, la pretesa contributiva deve essere dichiarata estinta per prescrizione senza necessità di rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

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