Cassazione Penale, Sentenza n. 25379/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sosteneva che, essendo stato sottoposto a DASPO con obbligo di firma per otto anni, la misura cautelare dell'obbligo di presentazione risultasse superflua e che il DASPO avrebbe dovuto assorbirne le esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Napoli abbia esaminato l'argomento del ricorrente con motivazione logica e non contraddittoria, concludendo che il DASPO con obbligo di firma non è idoneo a garantire il controllo delle esigenze cautelari perseguite dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La Corte ha affermato l'autonomia tra le due misure, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 282 cod. proc. pen.
L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è una misura cautelare graduabile finalizzata a prevenire la reiterazione di reati e a soddisfare esigenze preventive generali, distinta da misure specifiche come il DASPO.
art. 6, comma 2-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (DASPO)
Il DASPO, anche con obbligo di firma, è finalizzato specificamente a impedire al destinatario l'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive; la sua estensione temporale e la sua funzione sono strumentali al divieto di accesso e non sovrapponibili alle misure cautelari generali.
Giurisprudenza: Cass. Sez.5, n. 1308 del 23/11/2018 (Africano)
È stato già affermato che il DASPO non si sovrappone ad altre misure di prevenzione come la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; le misure sono differenti e possono concorrere senza annullarsi a vicenda, principio qui richiamato per sostenere l'autonomia del DASPO rispetto all'obbligo di presentazione.
Massime di principio
- Il DASPO (anche con obbligo di firma) è una misura specifica legata alle manifestazioni sportive e non sostituisce le misure cautelari generali dirette a prevenire la reiterazione di reati.
- Per ottenere la revoca di una misura cautelare occorrono elementi sopravvenuti idonei a modificare la valutazione delle esigenze cautelari; la mera coesistenza di un DASPO non costituisce automaticamente un elemento nuovo che assorbe le esigenze cautelari.
- La valutazione sull'idoneità delle misure alternative è questione di merito e motivazione: se il giudice di merito fornisce una motivazione logica e non contraddittoria, la Corte di legittimità non sindaca nuovamente tale valutazione.
- In situazioni analoghe, occorre dimostrare concretamente che la misura alternativa è effettivamente equivalente e adeguata a garantire le esigenze di prevenzione che la misura cautelare intende soddisfare; l'attestazione formale di un obbligo (es. firma) collegato al DASPO potrebbe non essere sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25314/2023 del 13/06/2023
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25315/2023 del 13/06/2023
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25316/2023 del 13/06/2023
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25317/2023 del 13/06/2023
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25318/2023 del 13/06/2023
- Sentenza penale · 13 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25319/2023 del 13/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →