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Ordinanza

Ordinanza del 17/07/2019 n. 19155 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione respinge il ricorso di K.M.Y. e conferma la condanna al pagamento di Euro 2.684,43, oltre interessi legali, quale rimborso alla madre G.E. della metà delle spese per l’asilo nido del figlio minore. Gli SMS prodotti dalla madre costituiscono riproduzioni informatiche ai sensi dell’art. 2712 c.c.; per escluderne l’efficacia probatoria è necessaria una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, non una generica contestazione delle produzioni. Il primo motivo è assorbito e il terzo è dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Ricorso per cassazione sull’efficacia probatoria di SMS relativi all’accordo tra genitori per il rimborso della metà della retta dell’asilo nido.

Ricorso per cassazione sull’efficacia probatoria degli SMS e sul rimborso delle spese per l’asilo nido

La pronuncia riguarda l’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nel 2016 nei confronti di K.M.Y., su richiesta di G.E., per il pagamento di Euro 2.684,43, oltre interessi legali. La somma era richiesta quale rimborso della metà delle spese straordinarie sostenute dalla madre per la retta dell’asilo nido del figlio minore S., nato dalla relazione tra le parti, in aggiunta al contributo paterno di Euro 250,00 mensili.

Svolgimento del processo e decisione di merito

Il Giudice di Pace di Mantova aveva accolto l’opposizione proposta da K.M.Y. e revocato il decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 273/2018, ha riformato la decisione di primo grado e ha rigettato l’opposizione, ritenendo provato l’accordo tra i genitori.

Il Tribunale ha valorizzato tre SMS prodotti da G.E. in sede di costituzione nel giudizio di opposizione. Secondo i giudici di merito, dai messaggi emergeva l’adesione del padre all’iscrizione del minore all’asilo nido e il suo impegno a farsi carico della metà della relativa retta. L’accordo è stato inoltre ritenuto conforme all’interesse del figlio.

Il Tribunale ha rilevato che l’invio e il contenuto degli SMS non erano stati contestati tempestivamente dall’opponente. K.M.Y., comparso personalmente all’udienza di prima comparizione del 16 novembre 2016, aveva formulato soltanto una generica contestazione delle produzioni avversarie, mentre una contestazione più specifica era stata proposta soltanto nella comparsa conclusionale, quindi tardivamente e inammissibilmente.

Motivi del ricorso per cassazione

K.M.Y. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi:

  • con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2702 e 2712 c.c., sostenendo che i tre SMS non avrebbero potuto avere efficacia probatoria di scrittura privata, in quanto privi di sottoscrizione e dell’indicazione dei numeri di cellulare del mittente e del destinatario;
  • con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo di avere tempestivamente contestato, già all’udienza del 16 novembre 2016, le produzioni della controparte e che, trattandosi di documenti privi di sottoscrizione, non fosse necessario un formale disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c.;
  • con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 116 c.p.c., contestando che il Tribunale avesse attribuito agli SMS piena efficacia probatoria anziché valore meramente indiziario, nonostante la contestazione della parte contro la quale erano stati prodotti.

Natura e efficacia probatoria degli SMS

La Corte ha esaminato preliminarmente il secondo motivo, ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio secondo cui lo short message service contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche disciplinate dall’art. 2712 c.c.

In base a tale disposizione, la riproduzione informatica costituisce piena prova dei fatti e delle cose rappresentate quando la parte contro la quale è prodotta non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. La Corte ha richiamato, in particolare, Cass. n. 5141/2019, secondo cui gli SMS possono avere efficacia probatoria piena, pur non essendo sottoscritti.

È stato inoltre richiamato il precedente relativo ai messaggi di posta elettronica, Cass. n. 11606/2018, secondo cui l’e-mail è un documento elettronico privo necessariamente di firma, ma riconducibile all’art. 2712 c.c. e idoneo a costituire piena prova, salvo disconoscimento della sua conformità.

Requisiti del disconoscimento della riproduzione informatica

La Corte ha precisato che il disconoscimento di una riproduzione informatica ai sensi dell’art. 2712 c.c. non è soggetto alle stesse forme previste per il disconoscimento della scrittura privata dall’art. 214 c.p.c. e non produce gli stessi effetti del disconoscimento disciplinato dall’art. 215, comma 2, c.p.c.

Tuttavia, il disconoscimento deve essere formulato nel rispetto delle preclusioni processuali e deve essere:

  • chiaro;
  • circostanziato;
  • esplicito;
  • fondato sull’allegazione di elementi idonei a dimostrare la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta nel documento.

La semplice contestazione generica del documento o delle produzioni avversarie non è sufficiente a privare la riproduzione informatica della sua efficacia probatoria. Anche in presenza di disconoscimento, comunque, il giudice può accertare la conformità della riproduzione all’originale attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

La Corte ha richiamato, sul punto, Cass. nn. 3122/2015, 17526/2016 e 1250/2018, relative all’utilizzabilità di riproduzioni informatiche contestate in modo generico.

Applicazione dei principi al caso concreto

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che i tre SMS avessero un contenuto chiaro, soprattutto il primo, riguardo all’impegno del padre di sostenere la metà delle spese per la retta dell’asilo nido.

Secondo la Corte di cassazione, il ricorrente non ha dimostrato di avere effettuato una contestazione specifica e tempestiva della conformità degli SMS alla realtà dei fatti. La contestazione generica delle produzioni formulata all’udienza di prima comparizione non era sufficiente, mentre le contestazioni più puntuali contenute nella comparsa conclusionale erano tardive.

La sentenza del Tribunale di Mantova è stata pertanto ritenuta conforme ai principi in materia di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche.

Principio di non contestazione e art. 115 c.p.c.

La Corte ha richiamato anche Cass. n. 3680/2019 sul principio di non contestazione previsto dall’art. 115 c.p.c. Nel vigore della formulazione novellata della norma, la mancata contestazione specifica delle circostanze di fatto produce la cosiddetta relevatio ad onere probandi, cioè l’esonero della parte dall’onere di provare i fatti non contestati.

Spetta al giudice di merito valutare, nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, se la condotta processuale della parte integri una non contestazione e quale valore debba attribuirsi a tale condotta rispetto ai fatti rilevanti allegati dalla controparte.

Assorbimento del primo motivo

A seguito del rigetto del secondo motivo, il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La questione relativa all’asserita mancanza di sottoscrizione, all’attribuzione degli SMS al ricorrente e all’assenza dei numeri telefonici non richiedeva quindi un’autonoma decisione, poiché la prova documentale era stata ritenuta utilizzabile sulla base della disciplina dell’art. 2712 c.c. e della mancata contestazione specifica.

Inammissibilità del terzo motivo e limiti del giudizio di legittimità

Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 116 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile.

La Corte ha ricordato che, in materia di valutazione delle prove secondo il principio del libero convincimento, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta in cassazione solo entro limiti rigorosi. La censura deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza e non può consistere nella richiesta di un nuovo esame degli atti o di una diversa valutazione delle risultanze probatorie, attività preclusa in sede di legittimità.

La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice:

  • attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge;
  • attribuisca valore di prova legale a una risultanza che deve essere valutata secondo prudente apprezzamento;
  • valuti secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a uno specifico criterio legale di valutazione.

Diversamente, quando la parte si limita a sostenere che il giudice abbia valutato male una prova nell’esercizio del proprio prudente apprezzamento, la censura riguarda, eventualmente, il vizio motivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non la violazione di legge di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Nel caso concreto, il ricorrente mirava sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del contenuto e del valore degli SMS, senza dimostrare una violazione delle regole legali di valutazione della prova.

Esito e spese processuali

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso e ha confermato la decisione del Tribunale di Mantova, con conseguente mantenimento dell’obbligo di pagamento di Euro 2.684,43, oltre interessi legali, per il rimborso della metà delle spese dell’asilo nido del minore.

Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, poiché G.E. non ha svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

La decisione è stata assunta in Roma il 13 giugno 2019 e depositata in cancelleria il 17 luglio 2019. In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 198 del 2003, le generalità e gli altri dati identificativi.

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