Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 355/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi” n. 15 del 14 gennaio 2026, comunicata alla ricorrente in data 15 gennaio 2026, recante l’aggiudicazione della gara aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di gestione del sistema PACS regionale (CIG B358F3C000); - della nota prot. n. 1252/P/GEN/ARCS del 15 gennaio 2025, trasmessa alla ricorrente con PEC di pari data, recante “Comunicazione degli esiti di gara”; - della D.T.R. n. 263 del 30 aprile 2025 e della DTR n. 276 dell’8 maggio 2025, non note; - dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 relativo alla seduta del 5 marzo 2025, n. 2 relativo alla seduta del 12 marzo 2025, n. 3 relativo alla seduta del 18 marzo 2025, n. 4 relativo alla seduta del 26 marzo 2025, n. 5 relativo alla seduta del 2 aprile 2025, n. 6 relativo alla seduta del 9 aprile 2025, n. 7 relativo alla seduta del 29 aprile 2025, n. 8 relativo alla seduta del 5 maggio 2025, n. 9 relativo alla seduta del 6 maggio 2025, n. 10 relativo alla seduta del 7 maggio 2025, n. 11 relativo alla seduta dell’8 maggio 2025, n. 12 relativo alla seduta del 20 maggio 2025 e dell’allegato verbale della prova pratica avvenuta in data 9 maggio 2025, n. 13 relativo alla seduta del 28 maggio 2025, n. 14 relativo alla seduta del 3 giugno 2025, n. 15 relativo alla seduta del 18 giugno 2025 e n. n. 16 relativo alla seduta del 7 luglio 2025; - del “VERBALE RIASSUNTIVO DELLA PROVA PRATICA IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA 23SER053”; - del verbale del Seggio di gara n. 2 relativo alla seduta del 10 luglio 2025; - dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 relativo alla seduta del 24 novembre 2025 e n. 2 relativo alla seduta del 29 dicembre 2025 recanti “Verifica della congruità dell’offerta: oneri della sicurezza, costi della manodopera e verifica dell’equivalenza del CCNL applicato e proposta aggiudicazione”; nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento - della determinazione del responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi” n. 604 del 30 settembre 2024, recante la determina di indizione e approvazione degli atti di gara; - della determinazione del responsabile “SC Acquisizione Beni e Servizi” n. 122 del 24 febbraio 2025 recante la nomina della Commissione giudicatrice; - della lex specialis di gara, ivi inclusi gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del Disciplinare di gara in parte qua ammettono l’apporto e/o la partecipazione di componenti esterni alla Commissione giudicatrice nelle operazioni di valutazione delle offerte presentate; - della nota prot. n. 15435/P/GEN/ARCS dell’11 aprile 2025 recante “Comunicazione svolgimento prova pratica”; - della nota prot. n. 2536/P/GEN/ARCS del 23 gennaio 2026 recante parziale diniego all’ostensione degli atti afferenti alla procedura di gara; - di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto; nonché per la declaratoria di inefficacia del non conosciuto e medio tempore eventualmente stipulato contratto, con conseguente domanda di subentro della ricorrente ai sensi del combinato disposto degli articoli 121 e 122 c.p.a., alla cui sottoscrizione si manifesta sin d’ora il relativo primario interesse ed immediata disponibilità; Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti presentati da EBIT S.R.L. il 21.2.2026: per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari - di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; - del parere reso dal consulente del lavoro incaricato da ARCS, cui fa rimando il verbale n. 2 relativo alla seduta del 29 dicembre 2025, non noto; nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento degli ulteriori atti già indicati per il ricorso introduttivo; - di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto; nonché per la declaratoria di inefficacia del non conosciuto e medio tempore eventualmente stipulato contratto, con conseguente domanda di subentro della ricorrente ai sensi del combinato disposto degli articoli 121 e 122 c.p.a., alla cui sottoscrizione si manifesta sin d’ora il relativo primario interesse ed immediata disponibilità. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A. il 17.3.2026: per l’annullamento in via incidentale - della determinazione del responsabile di acquisizione beni e servizi di n. 15 del 14 gennaio 2026 con cui ARCS ha aggiudicato la “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio del sistema PACS regionale” – CIG: B358F3C000 in favore del RTI FUJIFILM, nella parte in cui non ha provveduto all’esclusione Ebit S.r.l. e di tutti gli atti e i provvedimenti, anche non noti, ad esso presupposti, connessi e/o comunque consequenziali ed in particolare di tutti i verbali di gara e di tutti gli atti, anche non noti, ad essi presupposti, connessi e/o conseguenziali, tutti limitatamente alla parte in cui non hanno disposto l’esclusione di Ebit S.r.l. Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati da EBIT S.R.L. il 30.3.2026: - per l’annullamento di tutti gli atti e dei provvedimenti già impugnati con i precedenti mezzi di gravame; di ogni altro atto e/o provvedimento afferente alla valutazione delle offerte o che recepisce dette valutazioni, ivi incluso, ove occorrer possa, il prospetto recante le valutazioni espresse in occasione delle prove pratiche effettuate nei giorni 5-9 maggio 2025; di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto; nonché per la declaratoria di inefficacia del non conosciuto e medio tempore eventualmente stipulato contratto, con conseguente domanda di subentro della ricorrente ai sensi del combinato disposto degli articoli 121 e 122 c.p.a., alla cui sottoscrizione si manifesta sin d’ora il relativo primario interesse ed immediata disponibilità. Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti presentati da EBIT S.R.L. il 25.5.2026: per l’annullamento - di tutti gli atti e dei provvedimenti già impugnati con i precedenti mezzi di gravame; - di ogni atto e provvedimento con cui si sono approvati gli atti di gara e le valutazioni raggiunte dalla Commissione giudicatrice e dai Componenti Esterni nominati dalla Stazione Appaltante con riferimento alle offerte presentate, ivi compresi i prospetti e le schede valutative compilate dai ridetti Componenti Esterni e resi disponibili in data 15 aprile 2026; - di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto; nonché per la declaratoria di inefficacia del non conosciuto e medio tempore eventualmente stipulato contratto, con conseguente domanda di subentro della ricorrente ai sensi del combinato disposto degli articoli 121 e 122 c.p.a., alla cui sottoscrizione si manifesta sin d’ora il relativo primario interesse ed immediata disponibilità.

Giustizia amministrativa202600092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione e atti della procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del sistema PACS regionale, inclusi gli atti di valutazione delle offerte e delle prove pratiche

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ricorrente, classificatasi terza con 77,19 punti, ha impugnato l'aggiudicazione in favore del RTI Fujifilm, nonché gli atti di gara e i verbali della Commissione, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. Ha dedotto, in sintesi: l'inidoneità degli algoritmi di intelligenza artificiale offerti da Fujifilm e Agfa rispetto alle prescrizioni sul cloud e al Marketplace ACN; l'offerta di un numero insufficiente di sistemi di produzione CD/DVD da parte di Fujifilm; l'omessa produzione delle certificazioni previste dal regolamento MDR per alcuni applicativi; l'illegittimo coinvolgimento di esperti esterni nella valutazione dell'offerta tecnica e nella prova pratica, con violazione dell'art. 93 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 19 del disciplinare; la sottostima dei costi e delle ore di manodopera necessarie al presidio on site; la violazione della clausola sociale; il difetto di motivazione e istruttoria del giudizio di congruità e di equivalenza del CCNL, fondato su un parere non osteso. Con i secondi e terzi motivi aggiunti ha contestato, sulla base della documentazione successivamente acquisita, che 37 esperti esterni avessero compilato schede con attribuzione di punteggi e che la Commissione avesse elaborato, dopo l'apertura delle offerte, 131 sub-subcriteri per valutare la prova pratica, modificando la lex specialis. Fujifilm ha proposto ricorso incidentale per ottenere l'esclusione di Ebit, sostenendo che l'allegato relativo alla struttura dell'offerta economica contenesse annotazioni e tabelle incomplete, rendendo l'offerta incerta e non seria.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che l'eventuale suo rigetto avrebbe reso improcedibile il ricorso incidentale. Ha riconosciuto l'interesse della terza classificata a contestare le posizioni di entrambe le concorrenti che la precedevano e ha ritenuto tempestivi i motivi aggiunti, poiché la piena conoscenza dei vizi relativi alle prove pratiche e al ruolo degli esperti esterni è intervenuta solo con l'ostensione della documentazione. I motivi diretti all'esclusione di Agfa sono stati respinti: il censimento ACN è stato qualificato come requisito di esecuzione, salvo diversa previsione della lex specialis; l'algoritmo Rad Companion non è stato ritenuto mission critical, perché strumento di supporto al radiologo e non indispensabile alla refertazione; le certificazioni MDR erano necessarie per i moduli clinico-diagnostici, non per il RIS amministrativo né per il visore destinato alla visualizzazione di esami già refertati. Conseguentemente, le ulteriori censure rivolte all'esclusione di Fujifilm e i primi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo l'esclusione della sola prima classificata procurare utilità alla terza classificata, preceduta da Agfa. Il TAR ha invece accolto il motivo relativo alle operazioni di valutazione tecnica e i secondi e terzi motivi aggiunti. La lex specialis riservava alla Commissione la valutazione delle offerte e consentiva soltanto la delega o il supporto istruttorio; nella concreta procedura, gli esperti esterni avevano però attribuito punteggi numerici, compilato schede valutative, contribuito alla formulazione dei quesiti e alla definizione degli elementi di valutazione, mentre le loro risultanze erano confluite nel prospetto utilizzato dalla Commissione per il giudizio finale su una componente da 40 punti su 80 dell'offerta tecnica. Inoltre, la Commissione aveva introdotto, dopo l'apertura delle offerte, 131 sub-subcriteri con specifici pesi, alterando la lex specialis e violando i principi di trasparenza, imparzialità e par condicio, nonché l'art. 108 del d.lgs. 36/2023. Il ricorso incidentale di Fujifilm è stato respinto: l'allegato relativo alla struttura dell'offerta economica era espressamente facoltativo e destinato ad agevolare le verifiche interne; in assenza di una clausola escludente, annotazioni o incompletezze del documento non rendevano l'offerta principale incerta o non seria. Il TAR ha quindi annullato i provvedimenti impugnati, ha respinto in parte e dichiarato in parte improcedibili i primi tre motivi, ha dichiarato improcedibili i primi motivi aggiunti, ha respinto il ricorso incidentale e ha compensato integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la procedura aperta utilizzata per l'affidamento del servizio.

  • art. 93 d.lgs. 36/2023

    La Commissione giudicatrice resta responsabile della valutazione delle offerte; il supporto esterno non può trasformarsi in attribuzione di compiti valutativi riservati alla Commissione.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    La valutazione delle offerte deve rispettare i criteri stabiliti dalla lex specialis; l'elaborazione postuma di subcriteri e pesi dopo l'apertura delle offerte contrasta con la disciplina di gara e con i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Rileva per la verifica di anomalia e di congruità dell'offerta, richiamata nei motivi aggiunti.

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione ai costi della manodopera, alla clausola sociale e all'equivalenza dei contratti collettivi.

  • art. 57 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla clausola sociale.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di regolarizzazione e soccorso istruttorio.

  • art. 107 d.lgs. 36/2023

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alle cause di esclusione e alle operazioni di gara.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    La comunicazione e l'accesso alle offerte degli operatori collocati ai primi posti hanno consentito la piena conoscenza necessaria alla proposizione tempestiva dei motivi aggiunti.

  • art. 19 del Disciplinare di gara

    La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

    La responsabilità valutativa della Commissione non è rispettata quando il contributo di esperti esterni, formalmente qualificato come istruttorio, consiste in attribuzione di punteggi e valutazioni confluite nel giudizio finale.

  • art. 18 del Disciplinare di gara

    Stabiliva i criteri e i subcriteri della prova pratica, attribuendo 40 punti su 80 all'offerta tecnica.

  • art. 16 del Disciplinare di gara

    Prevedeva il rispetto delle caratteristiche minime dell'offerta tecnica, ma non ha determinato l'accoglimento delle censure relative ad Agfa.

  • art. 9.4 del Capitolato speciale

    La prescrizione sul cloud extra RUPAR non imponeva il censimento del singolo algoritmo AI nel Marketplace ACN; la qualificazione ACN è stata ritenuta requisito di esecuzione in assenza di diversa previsione.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato in relazione al separato ricorso per l'accesso alla documentazione relativa all'attività degli esperti esterni.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, non esaminata come conseguenza dell'annullamento per vizi della procedura.

  • art. 52 c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto tempestivi i secondi motivi aggiunti, considerando il sabato equiparato ai giorni festivi per i termini in avanti.

  • art. 120 c.p.a.

    Applicabile al rito speciale in materia di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 2017/745 del Regolamento UE

    La certificazione MDR è stata ritenuta necessaria per i moduli clinico-diagnostici, non per il RIS con funzioni amministrative né per un visore destinato a esami già refertati.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, gli esperti esterni possono svolgere soltanto attività istruttorie di supporto, preparatorie o strumentali; non possono attribuire punteggi, formulare giudizi valutativi sulle offerte o determinare gli elementi che confluiscono nel giudizio finale, perché la responsabilità della valutazione resta riservata alla Commissione giudicatrice.
  • La Commissione giudicatrice non può introdurre, dopo l'apertura delle offerte, nuovi subcriteri o sub-subcriteri dotati di autonoma rilevanza e di specifici pesi nella distribuzione del punteggio, poiché ciò modifica la lex specialis e viola i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio.
  • Il concorrente terzo classificato ha interesse concreto e attuale a contestare l'ammissione o la posizione di tutti i concorrenti che lo precedono, quando l'accoglimento delle censure possa determinare lo scorrimento della graduatoria in suo favore; la contestazione della sola prima classificata è invece priva di interesse se la seconda classificata mantiene una posizione utile, salvo che siano dedotti vizi generali idonei a travolgere l'intera procedura.
  • In assenza di un'espressa previsione contraria della lex specialis, la qualificazione o censimento ACN dei servizi cloud costituisce requisito di esecuzione e può essere acquisita dopo l'aggiudicazione, purché sia assicurata prima della stipula o dell'esecuzione del contratto.
  • La qualificazione di un modulo di intelligenza artificiale come mission critical dipende dalla sua indispensabilità per lo svolgimento della funzione diagnostica essenziale: un algoritmo che costituisce mero supporto al medico e la cui indisponibilità non impedisce la refertazione non è mission critical, anche se utilizzato per patologie gravi.
  • Le certificazioni MDR non sono richieste indistintamente per ogni componente informatica offerta, ma soltanto per i moduli che rientrano nella funzione clinico-diagnostica secondo la lex specialis e la normativa applicabile; non occorrono per sistemi amministrativi o per strumenti destinati alla sola visualizzazione di esami già refertati.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiCause di esclusione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblicaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.