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Sentenza

Sentenza del 20/07/2023 n. 21824 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva chiesto il rimborso ex L. n. 289/2002, art. 9, comma 17 per somme versate oltre il 10% relative a IRPEF, ILOR e IVA per gli anni 1990-1992; la CTP aveva rigettato l'istanza per silenzio rifiuto, la CTR aveva invece accolto l'appello solo in relazione a IRPEF e ILOR ritenendo l'IVA una partita di giro. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo, in particolare, che il contribuente svolgeva attività d'impresa (esclusione del beneficio), che mancava la prova dell'origine e del pagamento delle imposte richieste a rimborso e che, alla luce delle decisioni europee e della decisione della Commissione C/2015/5549, il regime era incompatibile quali aiuti di Stato salvo che non rientrasse nel regolamento de minimis o in altri regimi compatibili. La questione cruciale dinnanzi alla Corte di Cassazione è stata l'accertamento se il contribuente svolgesse attività economica soggetta ad IVA e se il beneficio potesse considerarsi compatibile con il diritto dell'Unione (de minimis o compensazione per calamità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (inammissibile) e ha accolto il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, se sussiste lo svolgimento di un'attività d'impresa soggetta a IVA, il beneficio di cui alla L. 289/2002 art. 9 comma 17 risulta escluso salvo che, con prove documentali, il singolo beneficio risulti compatibile con il regolamento de minimis o con le condizioni indicate dalla Commissione UE. La CTR non ha adeguatamente verificato se e in quale misura i rimborsi per IRPEF e ILOR riguardassero attività d'impresa e se il beneficio fosse compatibile con le regole UE; perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame e per la determinazione delle spese. Il terzo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17

    Norma che prevedeva il rimborso per le aree colpite dal sisma; la Corte evidenzia che il beneficio e la sua applicabilità sono stati valutati alla luce della compatibilità con il diritto UE e possono essere esclusi se il beneficiario svolge attività d'impresa o se l'aiuto configura aiuto di Stato non compatibile.

  • L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665

    Stabilisce che l'agevolazione e la sua applicabilità sono sospese per chi svolge attività d'impresa, misura richiamata dalla Corte per escludere il beneficio ai soggetti imprenditoriali in attesa della verifica di compatibilità UE.

  • Regolamento CE n. 1407/2013 e Regolamento CE n. 717/2014 (de minimis)

    I regolamenti de minimis possono rendere compatibile un aiuto altrimenti incompatibile se i limiti e le condizioni sono rispettati; l'onere di provare la sussistenza dei limiti de minimis è a carico del richiedente il beneficio.

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, artt. 107 e 108, par. 3

    Principi sugli aiuti di Stato: la Commissione può dichiarare un regime incompatibile e gli Stati devono assicurare compatibilità; le misure impugnate erano state considerate aiuti di Stato incompatibili salvo eccezioni previste dalla Commissione e dal regolamento de minimis.

  • Decisione della Commissione Europea C/2015/5549 (14 agosto 2015)

    Ha dichiarato che il regime di agevolazioni in questione era, di regola, incompatibile con il mercato interno e che solo gli aiuti individuali che rispettano le condizioni del regolamento de minimis o altri regimi approvati possono essere considerati compatibili.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE, causa C-132/06 (17 luglio 2008) e altra giurisprudenza citata

    La Corte di Giustizia ha ritenuto incompatibili con il sistema comune IVA talune misure di condono che alterano la neutralità fiscale; la giurisprudenza UE definisce altresì la nozione di impresa/attività economica rilevante per delimitare i benefici.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 18, 19, 21

    Richiamati dalla resistente in primo motivo sul piano procedurale; la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rilievo procedurale proposto in cassazione per novità e difetto di autosufficienza.

  • Art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha confermato che grava sul soggetto che invoca il beneficio dimostrare i presupposti per la sua applicazione, compresa la compatibilità de minimis e l'assenza di status di impresa per il periodo rilevante.

Massime di principio

  • Il contribuente che invoca un rimborso agevolativo soggetto a valutazione di compatibilità UE deve fornire la prova del rispetto dei requisiti di compatibilità (ad esempio soglie e condizioni del regolamento de minimis) e dell'origine tributaria delle somme richieste a rimborso.
  • Se il beneficiario svolge un'attivita economica o imprenditoriale soggetta a IVA, il regime di rimborso potrebbe essere escluso salvo prova concreta che l'aiuto rientra nei casi compatibili (de minimis o compensazione per calamita).
  • L'onere probatorio circa il carattere non imprenditoriale del soggetto e circa l'ammontare complessivo degli aiuti de minimis ricade sul richiedente; il giudice non puo' supplire alle carenze istruttorie della parte.
  • Nel caso di dubbi sulla compatibilita' con le regole sugli aiuti di Stato, il giudice di merito deve verificare concretamente la situazione: se la soglia de minimis e' superata il beneficio va negato integralmente, altrimenti deve accertare la conformita' alle condizioni del regolamento.
  • L'eventuale presenza di versamenti IVA riconducibili a incassi puo' essere considerata indizio di attivita d'impresa e va valutata attentamente dal giudice nel quadro probatorio; per l'IVA puo' sussistere il rischio di ingiustificato arricchimento se il rimborso riguarda somme gia' ricevute dall'istante.
  • La cassazione che annulla e rinvia consente alle parti di integrare la prova alla luce dello ius superveniens: nuove decisioni UE o regolamenti possono richiedere la produzione di documentazione prima non indispensabile.

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