Sentenza del 20/07/2023 n. 21824 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. aveva chiesto il rimborso ex L. n. 289/2002, art. 9, comma 17 per somme versate oltre il 10% relative a IRPEF, ILOR e IVA per gli anni 1990-1992; la CTP aveva rigettato l'istanza per silenzio rifiuto, la CTR aveva invece accolto l'appello solo in relazione a IRPEF e ILOR ritenendo l'IVA una partita di giro. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo, in particolare, che il contribuente svolgeva attività d'impresa (esclusione del beneficio), che mancava la prova dell'origine e del pagamento delle imposte richieste a rimborso e che, alla luce delle decisioni europee e della decisione della Commissione C/2015/5549, il regime era incompatibile quali aiuti di Stato salvo che non rientrasse nel regolamento de minimis o in altri regimi compatibili. La questione cruciale dinnanzi alla Corte di Cassazione è stata l'accertamento se il contribuente svolgesse attività economica soggetta ad IVA e se il beneficio potesse considerarsi compatibile con il diritto dell'Unione (de minimis o compensazione per calamità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (inammissibile) e ha accolto il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, se sussiste lo svolgimento di un'attività d'impresa soggetta a IVA, il beneficio di cui alla L. 289/2002 art. 9 comma 17 risulta escluso salvo che, con prove documentali, il singolo beneficio risulti compatibile con il regolamento de minimis o con le condizioni indicate dalla Commissione UE. La CTR non ha adeguatamente verificato se e in quale misura i rimborsi per IRPEF e ILOR riguardassero attività d'impresa e se il beneficio fosse compatibile con le regole UE; perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame e per la determinazione delle spese. Il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
Norma che prevedeva il rimborso per le aree colpite dal sisma; la Corte evidenzia che il beneficio e la sua applicabilità sono stati valutati alla luce della compatibilità con il diritto UE e possono essere esclusi se il beneficiario svolge attività d'impresa o se l'aiuto configura aiuto di Stato non compatibile.
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
Stabilisce che l'agevolazione e la sua applicabilità sono sospese per chi svolge attività d'impresa, misura richiamata dalla Corte per escludere il beneficio ai soggetti imprenditoriali in attesa della verifica di compatibilità UE.
Regolamento CE n. 1407/2013 e Regolamento CE n. 717/2014 (de minimis)
I regolamenti de minimis possono rendere compatibile un aiuto altrimenti incompatibile se i limiti e le condizioni sono rispettati; l'onere di provare la sussistenza dei limiti de minimis è a carico del richiedente il beneficio.
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, artt. 107 e 108, par. 3
Principi sugli aiuti di Stato: la Commissione può dichiarare un regime incompatibile e gli Stati devono assicurare compatibilità; le misure impugnate erano state considerate aiuti di Stato incompatibili salvo eccezioni previste dalla Commissione e dal regolamento de minimis.
Decisione della Commissione Europea C/2015/5549 (14 agosto 2015)
Ha dichiarato che il regime di agevolazioni in questione era, di regola, incompatibile con il mercato interno e che solo gli aiuti individuali che rispettano le condizioni del regolamento de minimis o altri regimi approvati possono essere considerati compatibili.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE, causa C-132/06 (17 luglio 2008) e altra giurisprudenza citata
La Corte di Giustizia ha ritenuto incompatibili con il sistema comune IVA talune misure di condono che alterano la neutralità fiscale; la giurisprudenza UE definisce altresì la nozione di impresa/attività economica rilevante per delimitare i benefici.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 18, 19, 21
Richiamati dalla resistente in primo motivo sul piano procedurale; la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rilievo procedurale proposto in cassazione per novità e difetto di autosufficienza.
Art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha confermato che grava sul soggetto che invoca il beneficio dimostrare i presupposti per la sua applicazione, compresa la compatibilità de minimis e l'assenza di status di impresa per il periodo rilevante.
Massime di principio
- Il contribuente che invoca un rimborso agevolativo soggetto a valutazione di compatibilità UE deve fornire la prova del rispetto dei requisiti di compatibilità (ad esempio soglie e condizioni del regolamento de minimis) e dell'origine tributaria delle somme richieste a rimborso.
- Se il beneficiario svolge un'attivita economica o imprenditoriale soggetta a IVA, il regime di rimborso potrebbe essere escluso salvo prova concreta che l'aiuto rientra nei casi compatibili (de minimis o compensazione per calamita).
- L'onere probatorio circa il carattere non imprenditoriale del soggetto e circa l'ammontare complessivo degli aiuti de minimis ricade sul richiedente; il giudice non puo' supplire alle carenze istruttorie della parte.
- Nel caso di dubbi sulla compatibilita' con le regole sugli aiuti di Stato, il giudice di merito deve verificare concretamente la situazione: se la soglia de minimis e' superata il beneficio va negato integralmente, altrimenti deve accertare la conformita' alle condizioni del regolamento.
- L'eventuale presenza di versamenti IVA riconducibili a incassi puo' essere considerata indizio di attivita d'impresa e va valutata attentamente dal giudice nel quadro probatorio; per l'IVA puo' sussistere il rischio di ingiustificato arricchimento se il rimborso riguarda somme gia' ricevute dall'istante.
- La cassazione che annulla e rinvia consente alle parti di integrare la prova alla luce dello ius superveniens: nuove decisioni UE o regolamenti possono richiedere la produzione di documentazione prima non indispensabile.
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