Cassazione Civile, Ordinanza n. 33604/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
La parte ricorrente ha promosso un procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 380 bis e 391 bis c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, deducendo che nel dispositivo erano state liquidate le spese del giudizio di legittimità solo a favore del fallimento controricorrente e non anche a favore dell'altro controricorrente risultato vittorioso. Secondo la ricorrente, si trattava di un evidente errore materiale, da correggere prevedendo la liquidazione delle spese in favore di entrambi i controricorrenti vittoriosi, con distrazione delle spese, per la sola ricorrente Cialoni Patrizia, in favore del difensore antistatario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale, ritenendo ammissibile il rimedio in presenza di un evidente errore nel dispositivo della precedente ordinanza. Ha quindi disposto la correzione del testo, integrando la condanna alle spese del giudizio di legittimità nel senso che le stesse devono essere poste a favore di entrambi i controricorrenti, con liquidazione separata per ciascuno, e con distrazione a favore del difensore antistatario limitatamente alla posizione della ricorrente Cialoni Patrizia. Ha inoltre ordinato che la correzione sia annotata dalla Cancelleria sull'originale dell'ordinanza corretta.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato come base procedurale per la proposta del consigliere relatore nel procedimento camerale.
art. 391 bis c.p.c.
ritenuto il rimedio ammissibile per la correzione di un evidente errore materiale contenuto in un'ordinanza della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è ammissibile anche con riferimento ai provvedimenti della Corte di cassazione quando l'errore sia evidente e consista in una mera inesattezza del dispositivo o della sua formulazione testuale.
- Se il dispositivo di una decisione omette, per mero errore materiale, la liquidazione delle spese in favore di una parte vittoriosa, la correzione può integrare il testo originario senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
- Nel provvedimento di correzione, la regolazione delle spese deve essere ricondotta al reale esito del giudizio, assicurando coerenza tra parte vittoriosa e liquidazione delle spese processuali.
- La correzione materiale può essere annotata sull'originale del provvedimento, così da renderne stabile la rettifica formale.
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