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Risoluzione

Risoluzione n. 153 del 15/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’esonero dall’invio degli elenchi clienti e fornitori per gli organismi di diritto pubblico vale stabilmente solo per le operazioni istituzionali. Per le attività commerciali o agricole, anche se svolte in modo residuale e senza contabilità ordinaria, permane l’obbligo di trasmissione; l’esonero per il solo 2006 resta limitato ai casi previsti dalla norma.

Esclusione dall'esonero a regime per gli elenchi clienti e fornitori per le attività commerciali residuali degli enti pubblici

Esonero dagli elenchi clienti e fornitori per enti pubblici e attività residuali

La risoluzione n. 153/E del 15 aprile 2008 affronta l’interpello dell’Ente Nazionale delle Sementi Elette in merito all’applicazione dell’articolo 8-bis, comma 4-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, relativo alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori. Il documento distingue tra operazioni svolte nell’ambito dell’attività istituzionale e operazioni riconducibili ad attività commerciali o agricole, anche se esercitate in via residuale.

Quesito e posizione del contribuente

L’ente istante, costituito come ente di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e riordinato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, rappresenta di svolgere attività commerciale solo in via residuale. Chiede quindi chiarimenti sull’esonero dall’obbligo di trasmissione degli elenchi clienti e fornitori.

Secondo l’ente:

  • rientrerebbe nell’esonero a regime previsto per gli organismi di diritto pubblico;
  • potrebbe beneficiare anche dell’esonero temporaneo previsto per l’anno 2006;
  • la contabilità pubblica e unica, non assimilabile alla contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette, renderebbe poco significativa la raccolta dei dati da trasmettere.

L’istante richiama la circolare 3 ottobre 2007, n. 53/E, in particolare il paragrafo 2.2.2, secondo cui per il 2006 erano esonerati anche gli altri organismi di diritto pubblico non obbligati alla contabilità ordinaria.

Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia precisa preliminarmente che l’obbligo di trasmissione discende da una disposizione IVA, cioè il comma 4-bis dell’articolo 8-bis del d.P.R. n. 322 del 1998; pertanto, la verifica dei presupposti va compiuta secondo la disciplina IVA.

Viene richiamato l’articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui per enti pubblici e privati che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, sono considerate effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di attività commerciali.

È richiamato inoltre l’articolo 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da cui deriva, per gli enti pubblici che svolgono prevalentemente attività istituzionali e solo marginalmente attività commerciale, l’applicazione del regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del medesimo decreto.

Valutazione dell’Agenzia sull’esonero

L’Agenzia osserva che gli enti non commerciali, come sopra definiti, tra i quali può rientrare anche l’Ente Nazionale delle Sementi Elette sulla base di quanto dichiarato nell’istanza, sono stati esonerati dall’obbligo di invio degli elenchi clienti e fornitori limitatamente al solo anno 2006, a condizione che ricorressero i requisiti per l’applicazione dell’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi dell’articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Tuttavia, il testo della normativa che disciplina l’obbligo non consente di esonerare a regime tali soggetti dall’invio degli elenchi relativi alle attività commerciali poste in essere, anche se residuali. L’Agenzia afferma inoltre che non è rilevante la circostanza che per l’attività commerciale non sia utilizzata una contabilità ordinaria e che vi siano difficoltà di separazione tra dati istituzionali e dati commerciali.

Conclusioni

La risoluzione conferma che:

  • lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esonerati a regime dalla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori solo per le operazioni effettuate e ricevute nell’ambito delle attività istituzionali;
  • sono altresì esonerati gli organismi che hanno come oggetto principale un’attività essenzialmente senza fine di lucro;
  • per tutti questi soggetti, compreso l’ente istante, resta invece fermo l’obbligo di invio degli elenchi per le attività commerciali e agricole poste in essere, anche se in via residuale.

La Direzione conclude demandando alle Direzioni Regionali la vigilanza sull’applicazione uniforme dei principi espressi nella risoluzione.

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