Cassazione Penale, Sentenza n. 29071/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, sostenendo che il Tribunale ha errato nel quantificarla in un anno. Per la giurisprudenza consolidata, in caso di pluralità di violazioni del Codice della Strada che prevedono la sospensione della patente, la durata complessiva deve risultare dal cumulo materiale dei periodi di sospensione previsti per ciascun illecito; qui le due violazioni (art. 186, comma 2, lett. B e art. 187, comma 1 Cod. Strada) prevedono rispettivamente un periodo minimo di 6 mesi e di 1 anno, per cui il minimo complessivo sarebbe di 1 anno e 6 mesi. Il PG deduce dunque la violazione di legge nella determinazione della misura della sanzione accessoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sanzione accessoria della sospensione della patente fosse stata determinata in misura inferiore al minimo previsto dalla legge (1 anno e 6 mesi) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame e determinazione della durata, rilevando che la durata non era stata motivata in modo specifico e che la rideterminazione non poteva essere effettuata direttamente dalla Corte in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. B, Codice della Strada
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con una durata compresa tra sei mesi e un anno; va sommata materialmente ad altre sospensioni per pluralità di reati
art. 187, comma 1, Codice della Strada
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con una durata compresa tra uno e due anni; va sommata materialmente ad altre sospensioni per pluralità di reati
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento (applicazione della pena a richiesta delle parti); non esime il giudice dall'applicare correttamente le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8
Non applicabile alle sanzioni amministrative accessorie derivanti da sentenza penale di condanna, riguarda le sanzioni amministrative proprie
art. 81 cod. pen.
Norma penalistica sul cumulo giuridico delle pene: la sua disciplina limitativa non è applicabile alle sanzioni amministrative accessorie della circolazione stradale
Giurisprudenza (ex plurimis) - Cass. Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016 (Khairi) e Cass. Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013 (Capobianco)
Confermano il principio del cumulo materiale per la determinazione della durata delle sospensioni della patente in caso di pluralità di violazioni del Codice della Strada
Massime di principio
- In caso di pluralità di violazioni del Codice della Strada che prevedono la sospensione della patente, la durata complessiva si determina con il cumulo materiale dei periodi di sospensione previsti per ciascun illecito (somma dei singoli periodi), non con il cumulo giuridico o con limiti propri delle norme penalistiche
- Le sanzioni amministrative accessorie previste in una sentenza penale (es. sospensione patente) non sono ricondotte alla disciplina dell'art. 8 L. 689/1981; quindi non si applicano le riduzioni previste per sanzioni amministrative 'proprie'
- Se la determinazione della durata della sanzione accessoria manca di motivazione specifica, la Corte di legittimità può annullare la parte relativa e disporre il rinvio al giudice di merito per rideterminare la misura corretta
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve comunque applicare le sanzioni accessorie previste dalla normativa sostanziale; l'accordo sulla pena principale non esenta dall'obbligo di conformarsi ai parametri di legge per le sanzioni accessorie
- Per chi è parte in procedimenti analoghi: il Procuratore o la difesa possono impugnare la quantificazione di sanzioni accessorie manifestamente difforme dai minimi legali; il giudice di merito, quando fissa tali sanzioni, dovrebbe motivare specificamente la misura scelta per evitare annullamenti e rinvii
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