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Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 7375 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - Natura accessoria della clausola penale rispetto al contratto - Non assoggettabilità a imposta di registro - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi del ricorrente è stata accolta. È stata ritenuta illegittima la tassazione autonoma della clausola penale, in quanto essa conserva natura accessoria rispetto al contratto principale e opera soltanto come forma convenzionale di risarcimento collegata all’inadempimento o al ritardo. La sua mera previsione contrattuale, non seguita da applicazione concreta, non costituisce un’autonoma fattispecie imponibile ai fini dell’imposta di registro.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’imposta di registro applicata separatamente a una clausola penale prevista nel contratto. Il ricorrente sosteneva che la clausola penale, disciplinata dagli artt. 1382 e seguenti del codice civile, fosse una pattuizione accessoria, destinata a operare esclusivamente in caso di inadempimento o ritardo, e non un’autonoma fonte di obbligazione o di ricchezza imponibile. Poiché il contratto era stato eseguito correttamente e la clausola non aveva trovato concreta applicazione, mancava anche un effettivo risarcimento o trasferimento patrimoniale da assoggettare a imposta.

Norme richiamate

  • Codice civile, artt. 1382 e seguenti

    La clausola penale costituisce fonte di risarcimento dei danni in caso di inadempimento o ritardo.

    La clausola penale è considerata una pattuizione accessoria al contratto principale, con funzione predeterminata di risarcimento e non come negozio autonomo suscettibile di tassazione separata.

  • Imposta di registro

    Non è legittima l’applicazione autonoma dell’imposta di registro alla clausola penale quando essa è soltanto prevista nel contratto e non viene concretamente applicata a causa dell’esatto adempimento delle parti.

Massime di principio

  • Le clausole penali devono essere valutate, ai fini fiscali, in collegamento con il contratto principale e non necessariamente come atti autonomi.
  • La mera previsione di una clausola penale, senza il verificarsi dell’inadempimento che ne determina l’applicazione, non implica di per sé un’autonoma operazione imponibile.
  • Quando la clausola penale viene concretamente applicata, occorre distinguere gli effetti fiscali dell’effettivo pagamento o risarcimento dalla semplice pattuizione contrattuale.
  • In situazioni analoghe, la tassazione autonoma può essere contestata evidenziando la natura accessoria della clausola, la sua funzione risarcitoria e l’assenza di un pagamento o di un trasferimento patrimoniale effettivo.

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