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Sentenza

Sentenza n. 41/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, n. 6151/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202310149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di una tettoia realizzata su un lastrico solare/terrazzo a livello

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Napoli ha appellato la sentenza del TAR Campania che aveva annullato l'ordinanza di demolizione del 28 gennaio 2021. Il primo motivo ha contestato l'attribuzione, da parte del TAR, di rilievo alla precedente sentenza relativa all'ordinanza di sospensione dei lavori, sostenendo l'insussistenza di un giudicato esterno sulle dimensioni e sulle caratteristiche della tettoia, sia perché il precedente giudizio aveva oggetto diverso, sia perché le valutazioni ivi contenute riguardavano la normativa antisismica e non la regolarità edilizia. Il secondo motivo ha dedotto l'erronea qualificazione dell'intervento come manutenzione ordinaria su pergolato rientrante nell'edilizia libera. Secondo il Comune, il manufatto, di circa 15 mq, alto tra 2,5 e 3 metri e pari a circa il 20% della superficie dell'immobile, era una tettoia non facilmente amovibile, idonea ad alterare stabilmente il prospetto e realizzata sine titulo; pertanto, sia la realizzazione sia il rifacimento della copertura richiedevano un titolo edilizio. Il Comune ha inoltre contestato che fosse stata dimostrata la preesistenza del manufatto a un'epoca in cui il titolo non era necessario e ha rilevato che il regolamento edilizio di Napoli del 1935 già prescriveva un titolo abilitativo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso originario contro l'ordinanza di demolizione. Ha escluso la formazione di un giudicato esterno sulle dimensioni e sulla qualificazione edilizia della tettoia: la precedente pronuncia riguardava l'ordinanza di sospensione dei lavori e le valutazioni sulle dimensioni erano state formulate in relazione alla normativa antisismica, non alla disciplina edilizia. Nel merito, ha ritenuto che una tettoia di 15 mq, alta da 2,5 a 3 metri e pari a circa il 20% dell'immobile non fosse qualificabile come manufatto di modesta entità. La copertura superiore non facilmente amovibile impediva inoltre di considerare l'opera come pergolato rientrante nell'edilizia libera, dovendosi applicare la disciplina della tettoia soggetta a titolo edilizio. Il rifacimento della copertura non poteva essere qualificato come manutenzione ordinaria perché eseguito su una struttura realizzata sine titulo. È stata infine esclusa la rilevanza della dedotta antichità del manufatto, poiché l'interessata non aveva fornito la prova dell'epoca di realizzazione e, comunque, nel Comune di Napoli era vigente dal 1935 un regolamento edilizio che richiedeva un titolo abilitativo. L'appellata è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori; nel dispositivo è indicato il Comune di Roma, sebbene il giudizio riguardi il Comune di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    La disciplina dell'edilizia libera non comprende un manufatto qualificabile come tettoia per la presenza di una copertura superiore non facilmente amovibile.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    La tettoia, distinta dal pergolato, è soggetta al rilascio del titolo edilizio.

  • Regolamento edilizio del Comune di Napoli del 1935

    La vigenza del regolamento, che prescriveva un titolo abilitante, esclude che la mera risalenza remota del manufatto possa dimostrare l'assenza della necessità di titolo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La decisione dà atto della trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.

Massime di principio

  • Non si forma giudicato esterno su una qualificazione o su caratteristiche del manufatto quando la precedente sentenza riguardava un diverso provvedimento e le valutazioni erano state compiute ai fini dell'applicazione di una diversa disciplina, quale quella antisismica anziché edilizia.
  • Un manufatto aperto lateralmente non è qualificabile come pergolato rientrante nell'edilizia libera quando sia coperto, anche parzialmente, da una struttura superiore non facilmente amovibile; in tal caso deve essere considerato una tettoia soggetta a titolo edilizio.
  • La qualificazione di un intervento come manutenzione ordinaria non può legittimare il rifacimento o la sostituzione di elementi di un manufatto realizzato sine titulo, se l'intervento presuppone e mantiene un'opera edilizia abusiva.
  • La prova dell'epoca di realizzazione di un manufatto, quando da tale data si faccia derivare l'assenza dell'obbligo di titolo edilizio, grava sull'interessato che invoca la preesistenza; in mancanza della prova, la risalenza meramente allegata non impedisce l'adozione della demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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