Sentenza n. 419/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 5725/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, sez. Lavoro, pubblicata in data 18/12/2024, notificata ai fini esecutivi in data 27/12/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, previsto dall’art. 1 della l. n. 107/2015. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini esecutivi il 27 dicembre 2024; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non aveva dato prova dell’adempimento, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso, rilevando che l’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha accertato il decorso dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, nonché l’assenza di prova dell’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica relativa all’anno scolastico 2021/2022, e di depositare la documentazione comprovante l’adempimento. È stato nominato commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, non potendo l’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa impedire l’esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo. L’astreinte è soggetta al limite massimo del 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza, il termine per proporla e il potere del giudice di adottare misure esecutive, nominare un commissario ad acta e applicare penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali, con limite massimo del 10% dell’importo dovuto.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ne ha accertato il decorso.
art. 1 l. n. 107/2015
Prevede il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto per l’anno scolastico 2021/2022.
DPCM 28 novembre 2016
Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica, la cui attribuzione è stata ordinata in esecuzione del giudicato.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui assolve la funzione compulsiva e di garanzia dell’astreinte.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ne ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al giudizio di ottemperanza.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
art. 479 c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
È richiamato per la notificazione ai fini esecutivi delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali, senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021
Il potere di provvedere dell’amministrazione permane anche dopo l’insediamento del commissario ad acta, determinandosi una situazione di esercizio concorrente del potere fino all’adempimento.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019
L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile.
L’astreinte deve essere proporzionata e non manifestamente iniqua; la fissazione di un tetto massimo è necessaria per conservarne la funzione compulsoria ed evitare una sproporzionata locupletazione del privato.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione non abbia conformato la propria condotta al decisum.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e in assenza di prova dell’adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- La mancanza di stanziamenti di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce impedimento legittimo all’esecuzione di un giudicato avente contenuto patrimoniale; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie per rendere possibile il pagamento.
- L’insediamento del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di provvedere: fino all’adempimento può configurarsi un esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione e del commissario, e l’astreinte può decorrere fino all’adempimento spontaneo dell’amministrazione anche se tardivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere quantificata in modo funzionale a stimolare l’adempimento e non a compensare sproporzionatamente il privato; nel caso esaminato è stata fissata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato per l’adempimento e con limite massimo pari al 10% dell’importo risultante dal giudicato.
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